Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 1185/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente. Dott.ssa Roberta Collida' Consigliere Avv. Arturo Varricchio Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1185/2023 R.G.
promossa in sede di appello da nato a [...], California (Stati Uniti Parte_1
d'America) il 29.4.1971, residente in 10239 Annie's Loop, Truckee, California 96161 (Stati Uniti d'America), c.f. , C.F._1
nata a [...], California (Stati Uniti Parte_2
d'America) il 12.2.2002, residente in 10239 Annie's Loop, Truckee, California 96161 (Stati Uniti d'America), c.f. e C.F._2
nata a [...], Colorado (Stati Uniti Parte_3
d'America) il 18.11.2003, residente in 10239 Annie's Loop, Truckee, California 96161 (Stati Uniti d'America), c.f. C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo unitamente e disgiuntamente all' Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati in Rovigo, Corso del Popolo 222 presso e nello studio dell'Avv. Marco Permunian, come da procura in atti Appellanti
1
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è ivi domiciliato in via dell'Arsenale 21
Appellato contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Procuratore dr.ssa Marina Nuccio
avverso l'ordinanza n. cronol. 7812/2023 resa nella causa n. 19242/2022 R.G. dal Tribunale di Torino - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, - in data 18.08.2023, comunicata dalla cancelleria in data 18.08.2023 e non notificata, avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza,
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI Per l'appellante / gli appellanti:
“1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il Parte_1
29.04.1971 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
e , cittadini SO Persona_2 italiani che gli hanno validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di EL ON CO (AT) quale Comune di riferimento per gli immigranti italiani
[...]
e , di procedere alle SO Persona_2 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di EL ON CO (AT);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il Parte_2
12.02.2002 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
e , cittadini SO Persona_2 italiani che le hanno validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di EL ON CO (AT) quale Comune di riferimento per gli immigranti italiani
[...]
e , di procedere alle SO Persona_2 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della
2 popolazione di EL ON CO (AT);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], Colorado (Stati Uniti d'America) il Parte_3
18.11.2003 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
[...]
e , cittadini SO Persona_2 italiani che le hanno validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di EL ON CO (AT) quale Comune di riferimento per gli immigranti italiani
[...]
e , di procedere alle SO Persona_2 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di EL ON CO (AT); Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del primo grado.”
Il Procuratore Generale in data 29.12.2023 ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Torino gli appellanti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadina italiana che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda al Giudice di prime cure gli appellanti esponevano, come riporta l'ordinanza impugnata:
“- di essere diretti discendenti di SO Cod (altrimenti conosciuto come Controparte_2
nato il [...] a [...]_3 da ed;
Persona_4 CP_3
- di essere al pari diretti discendenti di Persona_2
(altrimenti conosciuta come Persona_5
) nata il [...] a [...] ed
[...] Persona_6 [...]
; Per_7
- che (altrimenti conosciuto come SO
e Persona_8
(altrimenti conosciuta come Persona_2 [...]
) hanno contratto matrimonio, in data Persona_5
16/07/1904, in EL d'AS (AT);
3 - che dai predetti coniugi, emigrati negli Stati Uniti d'America, in costanza di matrimonio, è nata, in data 13/09/1913, a San Francisco, California (Stati Uniti d'America) (altrimenti conosciuta come Controparte_4 [...]
C. Controparte_5 Persona_9 ER0 SO
); SO1
- che, alla nascita, (altrimenti conosciuta come Controparte_4 [...]
LD Controparte_5 SO2
) ha acquistato la cittadinanza statunitense iure soli, ai sensi SO1
e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America, e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di cittadini italiani;
- che (altrimenti conosciuto come SO
si è Persona_8 naturalizzato cittadino statunitense solamente in data 20/09/1917, quando la figlia aveva già quattro anni, mentre (altrimenti Persona_2 conosciuta come ) non Persona_5 si è naturalizzata mai cittadina statunitense per propria volontà, essendo divenuta cittadina statunitense in via automatica ed in virtù di coniuge
[...]
(altrimenti conosciuto come SO [...]
C. ; Controparte_2 Persona_3
- che, in data 17/06/1939, a San Francisco, California (Stati Uniti d'America), (altrimenti conosciuta come Controparte_4 [...]
C. ) ha Controparte_6 SO2 SO1 contratto matrimonio con IE assumendo così CP_7 legittimamente il nome di;
Parte_4
- che, in costanza del loro matrimonio, in data 14/09/1947, a San Francisco, California (Stati Uniti d'America), è nata SO3
- che, in data 02/05/1970, a San Francisco, California (Stati Uniti d'America), ha contratto matrimonio con;
SO3 SO4
- che, dall'unione dei coniugi, è nato a [...], California (Stati Uniti d'America), in data 29/04/1971, l'odierno ricorrente;
Parte_1
- che , in data 24/06/2000, nella Città di Tamoe, Parte_1
California (Stati Uniti d'America), ha contratto matrimonio con SO5
[...]
- che, in costanza del loro vincolo matrimoniale, sono nate il 12/02/2002 a Sacramento, California (Stati Uniti d'America) la ricorrente Parte_5
[...
[...] ed il 18/11/2003 a Grand Junction, Colorado (Stati Uniti d'America)
[...] la ricorrente ”. Parte_3
Il Tribunale, nel ritenere il ricorso non fondato, osservava che, dall'esame della documentazione versata in atti, non è emerso alcun elemento probatorio idoneo a comprovare il rapporto di filiazione intercorrente tra i sigg.ri ER
(alias SO Persona_8 Persona_8
e (alias SO SO6 Persona_2 [...]
), quali presunti genitori, e la SO7 ER8 Persona_2 sig.ra (alias Controparte_8 SO9 CP_9
, ), quale asserita figlia. Controparte_10 Parte_4
Quindi il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di causa.
Avverso l'ordinanza del Tribunale, gli appellanti interpongono appello, articolando quale primo motivo di doglianza l'erronea valutazione del compendio probatorio acquisito agli atti. In particolare, contestano la valutazione operata dal giudice di prime cure in ordine alle discordanze anagrafiche rilevate nella documentazione prodotta, argomentando come tali difformità trovino la loro giustificazione nel peculiare contesto storico-sociale dell'immigrazione italiana negli Stati Uniti d'America. Nello specifico, deducono che le riscontrate incongruenze relative ai nomi e all'età degli ascendenti siano riconducibili a due fenomeni ampiamente documentati dell'epoca: da un lato, la prassi diffusa dell'americanizzazione dei cognomi di origine italiana e, dall'altro, le obiettive difficoltà di comunicazione degli immigrati italiani, sovente analfabeti, con i funzionari preposti alla registrazione degli atti dello stato civile. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano l'ordinanza gravata per erronea applicazione e violazione degli articoli 7, 8 e 12 della Legge 13.6.1912 n. 555, con particolare riferimento alla conservazione della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo a nonostante Controparte_4
l'intervenuta naturalizzazione statunitense dei genitori SO [...]
e . Ad avviso degli appellanti, il SO Persona_2
Giudice di prime cure è incorso in un manifesto errore nell'interpretazione e applicazione della normativa rilevante, compromettendo l'intero impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata. In particolare, sostengono che l'art. 7 della Legge 555/1912 costituisce proprio la disposizione applicabile alla fattispecie in esame, con specifico riferimento alla posizione di ER [...]
ascendente degli odierni ricorrenti. La citata norma, SO
5 infatti, prevedeva espressamente che il figlio di cittadino italiano, nato in [...] estero e cui fosse stata attribuita la cittadinanza dello Stato di nascita secondo il principio dello ius soli, mantenesse la cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis alla nascita, anche nell'ipotesi in cui il genitore avesse perduto la cittadinanza italiana durante la minore età del figlio stesso. Tale fattispecie normativa risulta perfettamente sovrapponibile alla posizione di
[...]
la quale, nata negli Stati Uniti d'America da genitori italiani, CP_4 aveva acquisito contestualmente sia la cittadinanza statunitense per ius soli, sia quella italiana per ius sanguinis. Alla udienza del 19.1.2024 la Corte dichiarava la contumacia del e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 10.5.2024. CP_1
In detta udienza gli appellanti hanno precisato le conclusioni in epigrafe riportate e la Corte ha trattenuto la causa a decisione assegnando termine per la comparsa conclusionale. La causa veniva trattenuta in decisione.
2. L'appello è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
2.1 In riferimento al primo motivo di appello, la Corte rileva come il nucleo della controversia riguarda principalmente la contestata identificazione degli avi (noto anche come SO [...]
e Persona_8 Persona_2
(nota anche come
[...] Persona_5
) quali genitori di (alias
[...] Controparte_4 Controparte_5
C. ). Persona_9 SO2 SO1
Dalla copiosa documentazione esibita dagli appellanti a sostegno della propria tesi, si evidenziano molteplici elementi probatori non considerati dal giudice di prime cure. Appare chiaro che le apparenti discrepanze nei dati anagrafici siano riconducibili a fenomeni storicamente documentati nell'emigrazione italiana negli Stati Uniti: l'elevato tasso di analfabetismo tra gli emigranti, che comportava difficoltà nella corretta comunicazione delle proprie generalità alle autorità locali, e l'americanizzazione dei nomi italiani per ragioni di integrazione sociale. Dall'esame della documentazione in atti emerge un quadro probatorio articolato e convergente che consente di ricostruire con precisione i rapporti di filiazione oggetto di accertamento. L'analisi documentale evidenzia molteplici elementi concordanti che si sostanziano nei seguenti profili:
1. Corrispondenza Anagrafica. La documentazione attesta una piena
6 coincidenza delle date anagrafiche attraverso una pluralità di riscontri documentali. In particolare, dal certificato di nascita di Controparte_4
(doc. 4) si evince, mediante deduzione matematica, l'anno di nascita di (alias , collocato SO6 Persona_20 nel 1878 e l'anno di nascita di , collocato Persona_2 nel 1874. Tali dati trovano puntuale conferma nei certificati italiani depositati (doc. 1 e 2).
2. Continuità dei Dati Genealogici. Si rileva una coerente tracciabilità dei rapporti parentali attraverso i certificati di morte e nascita. Il certificato di morte di (doc. 11) riporta la Persona_20 filiazione da e , dati che trovano Persona_4 Persona_21 riscontro nel certificato di nascita italiano (doc. 1). Ancora dallo stesso certificato di morte di (doc 11) emerge un Persona_8 collegamento tra e Persona_20 [...]
presente nel certificato di nascita di (doc ER6 Controparte_4
4). Questo legame è supportato dalla coincidenza della data di nascita, che risulta essere il 13.11.1878, come indicato nel certificato italiano depositato (doc 1). Un simile riscontro lo si rileva anche dal certificato di morte di dal quale emerge l'attività di lavoro SO7 della defunta, "casalinga" che trova riscontro nel certificato di nascita di (doc. 4). Di particolare rilevanza risulta, altresì, Controparte_4
l'indicazione nel medesimo certificato di morte del coniuge della defunta, identificato come nome che rappresenta la versione SO6 americanizzata di confermando così la Persona_8 corrispondenza identitaria tra i soggetti menzionati nella documentazione agli atti.
3. Corrispondenza Professionale. La documentazione attesta uniformità nelle qualifiche professionali dichiarate. In particolare, la professione di "gioielliere" risulta costantemente indicata nel certificato di morte (doc. 11), nel censimento (doc. 10), nell'istanza di naturalizzazione (doc. 6) e nel certificato di nascita di (doc. 4). Controparte_4
4. Identità Residenziale. Si riscontra una continuità negli indirizzi di residenza, con particolare riferimento all'ubicazione in "Palou Avenue, San Francisco", dato che trova conferma sia nel certificato di matrimonio di (doc. 13) che nel censimento (doc. 10). Controparte_8
5. Documentazione Integrativa. I documenti nn. 36, 37, 38 e 39 forniscono ulteriore conferma del rapporto di filiazione tra i coniugi SO
7 e quali genitori di SO Persona_2
(nota anche come nelle sue diverse Controparte_4 Controparte_8 denominazioni). Di particolare rilevanza risulta il documento n. 39, consistente nel numero di previdenza sociale, che attesta inequivocabilmente la genitorialità di e Persona_2 [...]
Persona_8
La convergenza e la concordanza degli elementi probatori sopra esposti consentono di ritenere comprovato, con ragionevole certezza, il rapporto di filiazione oggetto di accertamento nell'odierno procedimento.
2.2 In relazione al secondo motivo di appello, la Corte evidenzia che, a seguito della sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 n. 1 della L. 555/1912 per violazione degli articoli
3 e 29 della Costituzione – nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina – si è riconosciuta la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis anche per via materna ai discendenti diretti di una ava cittadina italiana. L'efficacia erga omnes della pronuncia costituzionale ha inciso sulla normativa relativa allo status civitatis, legittimando il riconoscimento della cittadinanza originaria per coloro che, a causa della norma incostituzionale, non avevano potuto acquisirla. Tale diritto al riconoscimento, per sua natura permanente e imprescrittibile, è esercitabile senza limiti, come sancito da diverse pronunce giurisprudenziali (Cass. S.U. 4466/2009, 6205/2014, 19428/2017). Pertanto, a partire dall'entrata in vigore della Costituzione, la cittadinanza italiana si considera riconosciuta anche ai figli e ai discendenti di donna cittadina italiana. Il nodo centrale della controversia consiste quindi nel verificare se l'ava degli appellanti, abbia validamente trasmesso la Controparte_11 cittadinanza ai propri discendenti, considerando se abbia perduto la cittadinanza italiana a seguito della naturalizzazione del padre Persona_20 negli Stati Uniti, avvenuta durante la sua minore età e mentre era
[...] sotto la loro potestà. Il Tribunale di primo grado ha giudicato insufficiente la ricostruzione genealogica della trasmissione della cittadinanza sia per via paterna che materna. Tuttavia, la Corte ritiene tale interpretazione non condivisibile, alla luce di una più accurata lettura delle disposizioni della L. 555/1912, in
8 particolare degli articoli 7 e 12. La legge del 1912 ha superato il principio precedente secondo cui il figlio di un cittadino italiano naturalizzato straniero perdeva automaticamente la cittadinanza italiana. Essa prevede, infatti, che il minore conserva la cittadinanza italiana se nato prima della naturalizzazione del genitore, come stabilito dall'art. 7, che tutela i figli nati in Stati che applicano il principio dello ius soli. Interpretando congiuntamente gli articoli 7 e 12, emerge che la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non comporta automaticamente la stessa conseguenza per il figlio minorenne, specialmente nei casi in cui questi possieda già la cittadinanza dello Stato di nascita iure soli. Il punto nodale della controversia poggia dunque sull'accertamento della circostanza che l'ava degli appellanti abbia Controparte_11 validamente trasmesso la cittadinanza italiana ai suoi discendenti, dovendosi in particolare verificare se ella avesse o meno perduto la cittadinanza italiana in seguito all'acquisizione della cittadinanza degli USA per naturalizzazione da parte del proprio padre avvenuta allorché Persona_20 SO ella era con loro convivente e soggetta alla loro potestà. Dall'analisi della documentazione in atti emerge che CP_11
nata nel 1913 negli Stati Uniti d'America, godeva di una duplice
[...] cittadinanza originaria: quella americana, acquisita per nascita sul territorio statunitense secondo il principio dello ius soli, e quella italiana, trasmessale dal padre al momento della nascita secondo il principio dello ius sanguinis. La naturalizzazione americana del padre, avvenuta nel 1917 quando era ancora minorenne, non ha comportato la perdita della sua CP_11 cittadinanza italiana, in quanto tale evento è successivo alla sua nascita e non ha effetti preclusivi sulla conservazione dello status civitatis già acquisito. Tale posizione risulta ulteriormente rafforzata dalla trasmissione della cittadinanza italiana anche per via materna, attraverso , diritto Persona_2 questo riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha rimosso ogni preclusione alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile. Pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti e in riforma della sentenza di primo grado, si deve riconoscere ai discendenti dell'ava il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 della Legge 555/1912, come integrato dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale.
9 3. Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili attesa la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Famiglia e Minorenni, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza n. cronol. 7812/2023 resa nella causa n. 19242/2022 R.G. dal Tribunale di Torino in data 18.08.2023 DICHIARA che nato a [...], California Parte_1
(Stati Uniti d'America) il 29.4.1971, nata a Parte_2
Sacramento, California (Stati Uniti d'America) il 12.2.2002, e
[...]
nata a [...], Colorado (Stati Uniti Parte_3
d'America) il 18.11.2003, sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti di nato il [...] a SO
EL ON CO, AS, e nata il [...] Persona_2
a EL ON CO, AS, ORDINA alle competenti autorità di procedere alle relative annotazioni negli atti dello Stato Civile;
DICHIARA irripetibili le spese del presente grado di giudizio. Torino 20 dicembre 2024 Si comunichi IL PRESIDENTE (dott.ssa Carmela Mascarello) IL CONSIGLIERE AUS. EST. (avv. Arturo Varricchio)
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