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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3878/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3878/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in AN ER (MB), Via Rovereto, n. 31; e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 domiciliato in AN ER (MB), Via Giovanni Berchet, n. 2, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Christian Ravasi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via Valcava, n. 20, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i due figli minori della coppia, e , verranno affidati in via condivisa ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna in AN ER (MB), Via Rovereto, n. 31, ove verrà mantenuta la loro residenza anagrafica;
2) salvi diversi e migliori accordi fra i genitori, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli, a proprie integrali cure e spese:
• a week end alterni, dal venerdì sera alle ore 19,00 sino alla domenica sera alle 21,30 allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nonché il martedì sera per cena e sino alle 21,30 allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• nelle settimane con week end di spettanza materna, il martedì ed il giovedì sera per cena e sino alle 21,30 allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• tutti i mercoledì dall'uscita da scuola, avendo cura di occuparsi del loro pranzo e di riaccompagnarli poi presso l'abitazione materna;
• durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé i figli consecutivamente per quindici giorni, da concordarsi fra loro entro il 30 aprile. In caso di disaccordo fra i genitori i figli trascorreranno le prime due settimane di Agosto ad anni alterni con ciascuno di essi. Per l'estate 2025 i ragazzi staranno con la mamma nel periodo dal 2 al 16 agosto e con il papà dal 17 al 31 agosto;
• per quanto riguarda le festività natalizie, i figli trascorreranno il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternativamente di anno in anno. Nel 2025 i ragazzi staranno con il papà la prima settimana e con la mamma la seconda;
• durante le vacanze Pasquali, i figli staranno ad anni alterni con un genitore e con l'altro. Nel 2025 le vacanze pasquali saranno di spettanza materna;
• anche le festività dell'8/12 ed ogni altra festività non ricompresa nelle precedenti, saranno regolate tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza, di anno in anno;
3) a far data dal deposito del presente atto il Sig. verserà alla Sig.ra in via Pt_2 Pt_1 anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di 500,00 € a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Il Sig. concorrerà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie - scolastiche, medico- Pt_2 sanitarie non mutuabili, sportive e ricreative - come da “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” del 7 maggio 2018 in uso presso il Tribunale di Monza, il tutto da rimborsare pro quota alla Sig.ra dietro presentazione dei documenti giustificativi entro il giorno 15 del mese Pt_1 successivo all'esborso, salvo il caso in cui le stesse eccedano l'importo di € 500,00, dovendo in tal caso essere anticipate - e quindi versate prima dell'erogazione - dal padre alla madre;
4) i coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
5) quanto ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, gli stessi, consapevoli che tale decisione sia l'unica soluzione per placare le controversie coniugali, passate, presenti e future e giungere ad un accordo definitivo, concordano quanto segue:
• il Sig. si impegna a rifondere quanto prima e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre Pt_2
2025 alla Sig.ra che accetta, l'importo di 30.000,00 € oltre interessi di cui al finanziamento Pt_1 dalla stessa contratto in costanza di matrimonio. Nelle more, la Sig.ra continuerà a rimborsare le rate mensili del predetto finanziamento Pt_1 pari a 611,00 € ciascuna sino all'estinzione e, al contempo, il Sig. provvederà al pagamento Pt_2 diretto del canone mensile di noleggio dell'auto che rimarrà in uso alla Sig.ra sino alla sua Pt_1 cessazione ed al versamento alla stessa dell'ulteriore somma mensile di 311,00 €. Resta inteso che all'atto dell'effettiva restituzione alla moglie dell'importo finanziato, andranno scorporati dai 30.000,00 € oltre interessi originari le rate effettivamente onorate, oltre alle spese bancarie di estinzione, che rimarranno pertanto a carico del Sig. Pt_2
• contestualmente alla restituzione dell'importo finanziato che precede e, dunque, in ogni caso entro e n on oltre il 31 dicembre 2025, la Sig.ra cederà a titolo gratuito al Sig. che Pt_1 Pt_2 accetta, l'unità immobiliare sita in AN ER (MB), Via Montello, n. 14 (cosiddetto ex fienile), come richiamato e descritto nell'atto di compravendita in data25 novembre 2019 a rogito del Dott.
, Notaio in Milano, n. Rep. 63297 e n. Racc. 17170 (doc.9) e censito nel N.C.E.U. Persona_3 del Co une di AN ER, al foglio 33, particella 132, subalterno 737, piano T-S1, categoria F4. Per gli atti di provenienza del predetto bene si rimanda al documento prodotto sub doc.
9. Con riferimento alla cessione immobiliare che ci occupa, i coniugi si impegnano sin da ora a formalizzare entro il 31 dicembre 2025 l'atto traslativo dinanzi a Notaio, usufruendo dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, proprio perché detta soluzione costituisce l'unica per definire il contenzioso tra i coniugi. Nelle more, la Sig.ra potrà continuare ad utilizzare l'immobile per ricoverare e ricaricare Pt_1 la proprio auto, impegnandosi altresì a custodire i beni ed il materiale di proprietà del Sig. Pt_2 ivi contenuto (a titolo esemplificativo: moto, pannelli solari, smart box, tavolo ping pong, lastre di gesso, attrezzi vari…);
• il Sig. si impegna, altresì, a restituire alla Sig.ra entro e non oltre il 31 dicembre Pt_2 Pt_1
2025 la somma complessiva di 11.829,00 €;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
7) le parti si danno atto che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nei paragrafi che precedono, null'altro avranno a chiedere, domandare, eccepire e/o pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo e/o ragione derivante dal rapporto coniugale. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 22 ottobre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 05.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in AN ER il 7 dicembre 2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di AN ER, anno 2019, n. 37, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AN ER dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3878/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in AN ER (MB), Via Rovereto, n. 31; e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 domiciliato in AN ER (MB), Via Giovanni Berchet, n. 2, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Christian Ravasi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via Valcava, n. 20, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i due figli minori della coppia, e , verranno affidati in via condivisa ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna in AN ER (MB), Via Rovereto, n. 31, ove verrà mantenuta la loro residenza anagrafica;
2) salvi diversi e migliori accordi fra i genitori, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli, a proprie integrali cure e spese:
• a week end alterni, dal venerdì sera alle ore 19,00 sino alla domenica sera alle 21,30 allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, nonché il martedì sera per cena e sino alle 21,30 allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• nelle settimane con week end di spettanza materna, il martedì ed il giovedì sera per cena e sino alle 21,30 allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
• tutti i mercoledì dall'uscita da scuola, avendo cura di occuparsi del loro pranzo e di riaccompagnarli poi presso l'abitazione materna;
• durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé i figli consecutivamente per quindici giorni, da concordarsi fra loro entro il 30 aprile. In caso di disaccordo fra i genitori i figli trascorreranno le prime due settimane di Agosto ad anni alterni con ciascuno di essi. Per l'estate 2025 i ragazzi staranno con la mamma nel periodo dal 2 al 16 agosto e con il papà dal 17 al 31 agosto;
• per quanto riguarda le festività natalizie, i figli trascorreranno il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternativamente di anno in anno. Nel 2025 i ragazzi staranno con il papà la prima settimana e con la mamma la seconda;
• durante le vacanze Pasquali, i figli staranno ad anni alterni con un genitore e con l'altro. Nel 2025 le vacanze pasquali saranno di spettanza materna;
• anche le festività dell'8/12 ed ogni altra festività non ricompresa nelle precedenti, saranno regolate tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza, di anno in anno;
3) a far data dal deposito del presente atto il Sig. verserà alla Sig.ra in via Pt_2 Pt_1 anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di 500,00 € a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Il Sig. concorrerà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie - scolastiche, medico- Pt_2 sanitarie non mutuabili, sportive e ricreative - come da “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” del 7 maggio 2018 in uso presso il Tribunale di Monza, il tutto da rimborsare pro quota alla Sig.ra dietro presentazione dei documenti giustificativi entro il giorno 15 del mese Pt_1 successivo all'esborso, salvo il caso in cui le stesse eccedano l'importo di € 500,00, dovendo in tal caso essere anticipate - e quindi versate prima dell'erogazione - dal padre alla madre;
4) i coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
5) quanto ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, gli stessi, consapevoli che tale decisione sia l'unica soluzione per placare le controversie coniugali, passate, presenti e future e giungere ad un accordo definitivo, concordano quanto segue:
• il Sig. si impegna a rifondere quanto prima e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre Pt_2
2025 alla Sig.ra che accetta, l'importo di 30.000,00 € oltre interessi di cui al finanziamento Pt_1 dalla stessa contratto in costanza di matrimonio. Nelle more, la Sig.ra continuerà a rimborsare le rate mensili del predetto finanziamento Pt_1 pari a 611,00 € ciascuna sino all'estinzione e, al contempo, il Sig. provvederà al pagamento Pt_2 diretto del canone mensile di noleggio dell'auto che rimarrà in uso alla Sig.ra sino alla sua Pt_1 cessazione ed al versamento alla stessa dell'ulteriore somma mensile di 311,00 €. Resta inteso che all'atto dell'effettiva restituzione alla moglie dell'importo finanziato, andranno scorporati dai 30.000,00 € oltre interessi originari le rate effettivamente onorate, oltre alle spese bancarie di estinzione, che rimarranno pertanto a carico del Sig. Pt_2
• contestualmente alla restituzione dell'importo finanziato che precede e, dunque, in ogni caso entro e n on oltre il 31 dicembre 2025, la Sig.ra cederà a titolo gratuito al Sig. che Pt_1 Pt_2 accetta, l'unità immobiliare sita in AN ER (MB), Via Montello, n. 14 (cosiddetto ex fienile), come richiamato e descritto nell'atto di compravendita in data25 novembre 2019 a rogito del Dott.
, Notaio in Milano, n. Rep. 63297 e n. Racc. 17170 (doc.9) e censito nel N.C.E.U. Persona_3 del Co une di AN ER, al foglio 33, particella 132, subalterno 737, piano T-S1, categoria F4. Per gli atti di provenienza del predetto bene si rimanda al documento prodotto sub doc.
9. Con riferimento alla cessione immobiliare che ci occupa, i coniugi si impegnano sin da ora a formalizzare entro il 31 dicembre 2025 l'atto traslativo dinanzi a Notaio, usufruendo dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, proprio perché detta soluzione costituisce l'unica per definire il contenzioso tra i coniugi. Nelle more, la Sig.ra potrà continuare ad utilizzare l'immobile per ricoverare e ricaricare Pt_1 la proprio auto, impegnandosi altresì a custodire i beni ed il materiale di proprietà del Sig. Pt_2 ivi contenuto (a titolo esemplificativo: moto, pannelli solari, smart box, tavolo ping pong, lastre di gesso, attrezzi vari…);
• il Sig. si impegna, altresì, a restituire alla Sig.ra entro e non oltre il 31 dicembre Pt_2 Pt_1
2025 la somma complessiva di 11.829,00 €;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
7) le parti si danno atto che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nei paragrafi che precedono, null'altro avranno a chiedere, domandare, eccepire e/o pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo e/o ragione derivante dal rapporto coniugale. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 22 ottobre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 05.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in AN ER il 7 dicembre 2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di AN ER, anno 2019, n. 37, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AN ER dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi