Sentenza 5 luglio 1978
Massime • 2
L'art 2345 cod civ, nel prevedere che l'atto costitutivo della societa per azioni, indipendentemente dall'Obbligo dei conferimenti, "puo" stabilire l'Obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, non esclude che l'Obbligo di tali prestazioni accessorie possa essere inserito in un atto diverso dallo statuto o dall'atto costitutivo della societa, di cui allo art 2328 cod civ, essendo tale atto generativo di un rapporto diretto tra il socio e la societa, che si innesta in quello plurilaterale di societa, al quale si subordina e del quale e funzione (cosiddetto contratto misto). (nella specie si trattava di una societa per azioni che gestiva una casa di cura, costituita fra sanitari, a carico dei quali era stabilito l'Obbligo di prestazioni professionali non gia nello atto costitutivo o nello statuto sociale, bensi nel "regolamento sanitario" interno).*
Nell'ipotesi in cui piu sanitari abbiano costituito tra loro una societa per azioni per la gestione di una casa di cura, mentre le prestazioni accessorie, relative al servizio di guardia medica interna, vanno considerate adempimento di un Obbligo sociale, posto a carico del socio dal regolamento sanitario interno, e non danno luogo a un rapporto di lavoro subordinato tra il sanitario socio e societa, invece l'attivita di assistenza e consulenza verso i propri clienti, retribuita sulla base di parcelle redatte dai singoli sanitari azionisti, previa detrazione di una percentuale versata alla clinica per l'uso delle attrezzature e dei locali, presenta le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo, mancando tutti gli elementi che possono indurre a ritenere un rapporto di lavoro subordinato tra sanitario dipendente e societa datrice di lavoro. Pertanto, nell'ipotesi di assenza dal servizio di guardia previsto dal regolamento sanitario, non puo procedersi a licenziamento, ma solo ad esclusione dalla societa per violazioni contrattuali.*
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/1978, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1978 |
Testo completo
L'art 2345 cod civ, nel prevedere che l'atto costitutivo della societa per azioni, indipendentemente dall'Obbligo dei conferimenti, "puo" stabilire l'Obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, non esclude che l'Obbligo di tali prestazioni accessorie possa essere inserito in un atto diverso dallo statuto o dall'atto costitutivo della societa, di cui allo art 2328 cod civ, essendo tale atto generativo di un rapporto diretto tra il socio e la societa, che si innesta in quello plurilaterale di societa, al quale si subordina e del quale e funzione (cosiddetto contratto misto). (nella specie si trattava di una societa per azioni che gestiva una casa di cura, costituita fra sanitari, a carico dei quali era stabilito l'Obbligo di prestazioni professionali non gia nello atto costitutivo o nello statuto sociale, bensi nel "regolamento sanitario" interno).*