Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 18/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. 88/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
Composta dai seguenti magistrati:
UN EN TR Presidente Stefano Grossi Giudice IA DE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21143 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei conti, PEC: abruzzo.procura@corteconticert.it attore
nei confronti di 1. HI FR, nato ad [...] il [...] e residente in [...], (c.f. [...]), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carlo Benedetti (C.F. [...]) che lo rappresenta e difende, PEC carlo.benedetti@pecordineavvocatilaquila.it) congiuntamente e disgiuntamente all’ Avv. Fernanda Luccitti (C.F. [...]– PEC: avvfernandaluccitti@pec.it) del Foro di Avezzano (Aq), come da procura in atti;
2. RA BE, nato a [...] il [...] e residente in [...], (c.f. [...]), elettivamente domiciliato a Avezzano, in Via Tevere n. 21 presso lo studio dell’Avv. Giovanni Rosati, domicilio digitale avv.giovannirosati@legalmail.it, da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti;
3. Di ST AS, nato ad [...] il [...] e residente in [...], (c.f. [...]), elettivamente domiciliato a Avezzano, in Via Tevere n. 21 presso lo studio dell’Avv. Giovanni Rosati, domicilio digitale avv.giovannirosati@legalmail.it, da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti;
4. SC OR, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], (c.f. [...]), elettivamente domiciliato a Avezzano, Via C. Battisti, 101 presso lo studio dell’Avv. Liberato Taglieri, domicilio digitale avvliberatotaglieri@pec.it, da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti;
5. UC LO, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Venturini del foro di Avezzano PEC federicoski@pec.it, come da procura in atti;
6. NI AS, nato a [...] il [...] e ivi residente in Corso Vittorio Veneto, 71, (c.f. [...]), elettivamente domiciliato a Avezzano, Via C. Battisti, 101 presso lo studio dell’Avv. Liberato Taglieri, domicilio digitale avvliberatotaglieri@pec.it, da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti;
7. GL AB, nato a [...] il giorno 08.05.1967, e ivi residente in Località “Monte Selli”, (c.f. [...]), elettivamente domiciliato a Busto Arsizio (VA) in viale Cadorna n. 7 presso lo studio degli Avvocati Nicola Paolantonio e Ugo Aiello presso, domicilio digitale nicola.paolantonio@busto.pecavvocati.it, da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti;
8. RD ON, nato a [...] il [...] e residente in [...], (c.f. [...]), elettivamente domiciliato a Sulmona, Via G. Salvemini n. 7 presso lo studio dell’Avv. Uberto Di Pillo, domicilio digitale avvubertodipillo@puntopec.it, da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti;
9. GI AR, nato ad [...] il [...] e ivi residente a[...] (c.f. [...]), elettivamente domiciliato a L'Aquila, C.so Vittorio Emanuele II n. 139 presso lo studio dell’Avv. Carlo Benedetti, domicilio digitale carlo.benedetti@pecordineavvocatilaquila.it, da cui è rappresentato unitamente all’Avv. Fernanda Luccitti come da procura in atti.
Convenuti
· esaminati gli atti e i documenti di causa;
· uditi nella pubblica udienza del 25 novembre 2025 il V.P.G. Marco Di Marco per la Procura, l’Avv. Carlo Benedetti per i convenuti FR HI, AR GI e, per delega, ON RD, l’Avv. Rosati per il convenuto RA BE, l’Avv. Taglieri per i convenuti SC OR e NI AS, l’Avv. Venturini per il convenuto UC LO e l’Avv. Aiello per il convenuto GL AB.
FATTO
La Procura con atto di citazione depositato il 22 maggio 2025 ha riassunto l’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci del Consorzio Acquedottistico AN Spa, introdotta presso il Tribunale dell’Aquila dal Presidente del Consiglio di gestione del Consorzio con due diversi giudizi, poi riuniti, a seguito della sentenza n. 360 del 28 giugno 2023 che ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti in considerazione della natura in house del Consorzio sulla base della previsione di cui all’art. 12, co. 1 del D. Lgs. n.175/2016, limitandosi in questo giudizio, però, a riproporre solo le istanze risarcitorie riguardanti l’acquisto dell’immobile da destinare a nuova sede del Consorzio.
La Procura evidenzia che con delibera n. 8 del 9 maggio 2006, su proposta del Presidente HI, l’assemblea dei soci del AM approvava l’accensione di un mutuo da destinare all’acquisto della nuova sede, impegnando un importo tra € 1.500.000 e € 1.800.000. Pertanto, seguiva la deliberazione dell'assemblea dei soci, n. 13 del 3 luglio 2006, che dava mandato al Presidente e al Direttore Generale di procedere in tal senso.
In data 1° dicembre 2006 veniva pubblicato un avviso relativo ad un’indagine di mercato per acquisire un immobile, che fosse nuovo o ristrutturato, dotato di agibilità e con spazi esterni idonei a garantire il parcheggio di mezzi meccanici e attrezzature. A seguito dello svolgimento della procedura selettiva, affidata a una Commissione appositamente nominata, risultava vincitrice l’offerta presentata dalla società [omissis..] srl per la somma di € 1.550.000,00 oltre iva, comprensivi di € 450.000,00 per lavori di ristrutturazione a cui seguiva in data 8 gennaio 2007 la stipula del contratto preliminare.
In data 14 gennaio 2008 il direttore tecnico [omissis..] e la [omissis..] sottoscrivono un piano di finanziamento per l'acquisto dell’immobile ai fini del perfezionamento di un contratto di leasing. In tale documento veniva previsto, per la prima volta e senza preventiva approvazione da parte degli organi di governo, la realizzazione di un ulteriore piano a livello sottotetto da destinare ad archivio di mq 317,25 oltre alla realizzazione di impianti più completi rispetto alle previsioni iniziali, nonché la realizzazione di un laboratorio di analisi. Il costo complessivo delle opere aggiuntive ammontava ad € 882.919,90 (di cui € 285.525,00 per archivio sottotetto; € 156.693 per impianto elettrico; € 170.701,00 per impianto termosanitario ed € 210.000,00 per laboratorio analisi) con un importo di spesa finale di € 2.372.919,00.
In data 28 aprile 2009 l’Assemblea del AM approvava la “relazione cronologica per l’acquisto della nuova sede del Consorzio Acquedottistico marsicano” redatta dal responsabile tecnico nel quale la spesa complessiva per l’immobile veniva ridefinita in € 2.097.783,00 in diminuzione rispetto al piano di finanziamento a seguito della decisione di non realizzare il laboratorio analisi e di scomputare € 65.136,00 per adeguamento impianti già previsto nell’offerta originaria. La somma complessiva per l’acquisto veniva poi ridefinita in 2.150.000,00 oltre iva con una leggera variazione in aumento ad avviso della procura senza una motivazione ricavabile dagli atti.
In data 10 luglio 2009 veniva sottoscritto il contratto di compravendita e il contratto di leasing immobiliare, nonostante l’immobile non fosse dotato del certificato di agibilità. Successivamente veniva rilevato dal Consorzio che l’immobile non era dotato di parcheggi idonei e, pertanto, in data 29 marzo 2011 il dirigente tecnico impegnava la somma di € 24.009,80 per la realizzazione di uno spazio per la sosta delle auto su un terreno che l’ARSSA aveva messo a disposizione del Consorzio gratuitamente. In seguito il AM si trovava in una situazione di squilibrio finanziario, rilevata dal nuovo organo gestorio con conseguente ammissione alla procedura di concordato preventivo a seguito di istanza depositata ex art. 161 comma 6 L.F. e in data 21 novembre 2018 il Tribunale di Avezzano su istanza del Consorzio autorizzava lo scioglimento dal contratto di leasing immobiliare ai sensi dell’art. 169-bis L.F. sulla scorta di una perizia commissionata dallo stesso Consorzio che stimava il valore dell’immobile (considerata l’assenza di agibilità e le difformità urbanistiche) in € 1.230.000,00 (+/-5%).
Secondo la Procura le evidenze documentali proverebbero come sia stato acquistato il suddetto immobile per un valore di trasferimento stabilito nell’atto di acquisto e nel relativo contratto di locazione finanziaria notevolmente superiore rispetto a quello risultante dai correnti prezzi di mercato con un evidente danno erariale.
Nello specifico la sovrastima dell’immobile sarebbe provata:
1. dalla perizia redatta dai consulenti della Procura della Repubblica nel procedimento penale avviato a carico del convenuto HI FR per i medesimi fatti, in cui si accerta una sopravvalutazione dell’immobile di circa € 600.000,00, specificando che la perizia utilizzata per la stipula del leasing risultava errata in quanto:
i) vi erano differenze di superfici;
ii) la stima offriva una valutazione sintetica che non teneva conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile;
iii) veniva assunto quale valore unitario di stima, senza evidenti giustificazioni, non un valore medio ma il valore massimo per tipologia di immobile risultante dall’OMI.
2. dalla perizia commissionata dal Consorzio al fine di valutare la convenienza della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 169-bis L.F. che ha asseverato un valore dell’immobile, alla data del 5 novembre 2018, di € 1.230.000,00 con una differenza di € 920.000 rispetto al valore pattuito per la compravendita;
3. dal prezzo di acquisto pagato da [omissis..] srl risultante dall’atto di provenienza pari a € 376.425,49 corrispondente a circa 1/6 del prezzo accettato dal AM spa.
Alla luce di tali considerazioni la procura conferma in via principale la richiesta risarcitoria contenuta nella domanda introdotta dal Consorzio presso il giudice civile pari a € 920.000,00 corrispondente alla differenza tra il valore dell’immobile finanziato con il contratto di leasing (€ 2.150.000,00) e il valore stimato dalla perizia disposta dal Consorzio per valutare la risoluzione del contratto (€ 1.230.000,00) e in via subordinata, chiede che il danno sia quantificato nei maggiori costi sostenuti per il pagamento delle rate di leasing (quota capitale e quota interessi) quantificati in € 466.131,46.
La Procura addebita tale danno erariale in primis alla condotta dolosa e infedele del Dott. HI Presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato del Consorzio all’epoca dei fatti, che per come sarebbe risultante dagli atti del parallelo procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, intratteneva, in epoca coeva alla scelta dell’immobile e alla stipula del leasing, importanti operazioni immobiliari con [omissis..] rappresentate legale della [omissis..] srl, proprietaria dell’immobile destinato a diventare la nuova sede del AM, e avrebbe, in cambio di utilità economiche, tenuto una condotta tesa a favorire la suddetta società, consentendo l’acquisto dell’immobile ad un prezzo superiore a quello di mercato e affidandole tutti i lavori per adeguare le strutture alle esigenze del Consorzio con rilevanti ulteriori spese, ponendo in essere innumerevoli irregolarità nelle procedure, che, in via subordinata qualificherebbero la sua condotta, comunque, in termini di colpa grave con un contributo causale al danno nella misura del 50%. Nello specifico la Procura ha evidenziato le seguenti violazioni di legge e anomalie:
1. l’Avviso per indagine di mercato pubblicato in data 1° dicembre 2006 si limitava ad indicare alcuni criteri di priorità senza in alcun modo specificare il punteggio massimo attribuibile ad ogni offerta e il peso riconosciuto ad ogni criterio, affidando alla Commissione di gara il potere di individuare sub-criteri e di indicarne i relativi pesi sulla base, peraltro, di elementi privi di carattere oggettivo;
2. il medesimo Avviso prevedeva come condizione necessaria l’agibilità dell’immobile al termine dei lavori di ristrutturazione, ma nella fase di selezione la Commissione non ha effettuato alcuna verifica sull’effettivo possesso dell’agibilità, non accertando che alla data della presentazione dell’offerta, nonostante il fabbricato fosse risalente agli anni ’60, l’istanza non era mai stata presentata al Comune di Avezzano;
3. i lavori della Commissione di gara sono stati approvati con determina n. 1 dell’8 gennaio 2007 a firma del direttore generale, [omissis..], che aveva ricoperto anche il ruolo di Presidente della commissione stessa con evidente illegittimità dell’atto derivante dalla violazione delle norme sull’incompatibilità, riducendo così la fase dell’approvazione ad una mera “fictio”;
4. HI procedeva alla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita senza la preventiva autorizzazione del CdA che in base agli atti di distribuzione interna delle competenze si rendeva necessaria a causa della natura straordinaria dell’operazione e degli amplissimi margini di discrezionalità di cui aveva fatto uso la Commissione;
5. il CdA ha deliberato la ratifica dell’acquisto dell’immobile approvando l’esito della ricerca di mercato senza, però, che la decisione sia stata supportata in alcun modo da una valutazione sulla congruità della proposta formulata dalla [omissis..] e, comunque, senza avviare un’approfondita istruttoria finalizzata alla verifica di convenienza dell’offerta che era stata selezionata sulla base di una semplice ricerca di mercato e senza alcun valore di riferimento;
6. l’impresa seconda classificata, [omissis..] srl, ha inviato nota per segnalare anomalie nell’individuazione dell’offerta della [omissis..] come la migliore, ma, nonostante ciò, gli amministratori non hanno adottato alcuna iniziativa;
7. il costo dell’immobile scelto è poi lievitato del 35% per la scelta di apportarvi rilevanti modifiche ulteriori rispetto ai lavori di ristrutturazione già previsti in sede di presentazione dell’offerta;
8. la necessità di procedere a ulteriori lavori di ampliamento e adeguamento dell’immobile non era legata a circostanze impreviste e/o sopravvenute, quanto, piuttosto, a precise esigenze di funzionalità dell’immobile, di cui nella fase di valutazione dell’offerte o, comunque, al momento in cui il CdA ha proceduto all’approvazione dei verbali di gara, non si è tenuto conto;
9. nonostante tra i criteri utilizzati dalla Commissione per selezionare l’offerta migliore vi era quello della “presenza di parcheggio nel rispetto delle indicazioni del bando“ è stato selezionato un immobile privo di parcheggio idoneo, considerato che successivamente in data 29 marzo 2011 il responsabile tecnico del Consorzio ha dovuto impegnare la somma di € 24.009,80 per la realizzazione di un parcheggio su un’area concessa in comodato gratuito dall’ARSSA;
10. l’esecuzione delle modifiche all’immobile, ulteriori rispetto ai lavori di ristrutturazione previsti nell’offerta, è stata disposta senza che gli amministratori abbiano mai espresso la propria preventiva approvazione e reso disponibili le relative risorse necessarie e i lavori sono stati affidati in via diretta alla [omisss..] sebbene le norme del codice dei contratti pubblici prevedessero, ratione temporis, l’obbligo di espletamento di una gara;
11. la scelta dello strumento negoziale del leasing sarebbe stata contraria ai principi di buona amministrazione, essendo il leasing immobiliare, ben più oneroso rispetto ad una normale compravendita finanziata con mutuo ipotecario o altro finanziamento;
12. l’individuazione dell’operatore economico che ha finanziato l’operazione di acquisto ([omissis..]) non è stata preceduta da alcuna procedura comparativa;
13. l’importo finanziato (€ 2.150.000,00) non trovava corrispondenza con gli importi risultanti dalla delibera assembleare n. 8 del 28 aprile 2009 ove era previsto un costo dell’intervento di € 2.097.783,62 con una differenza di € 52.216,38 priva di alcuna giustificazione.
Ulteriormente la Procura riconduce il danno erariale contestato per la rimanente quota nella stessa misura a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
Ai primi perché, sebbene dopo la riforma del 2003, in quanto privi di deleghe, non fossero più tenuti ad un generale obbligo di vigilanza, essi sarebbero restati comunque responsabili per non aver impedito fatti pregiudizievoli degli amministratori con deleghe in virtù della conoscenza, o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. di elementi tali da sollecitare il loro intervento.
Ai secondi per culpa in vigilando per la violazione gravemente colposa dei doveri di controllo sull’operato degli amministratori.
Tutte condotte omissive connotate da colpa grave considerato che la procedura di acquisto dell’immobile in questione sarebbe stata caratterizzata dalla lunga serie di illegittimità prima richiamate.
La Procura evidenzia, inoltre, la tempestività dell’azione sul presupposto che la condotta tenuta dal HI, avendo rilevanza penale, abbia concretizzato un occultamento doloso del danno disvelatosi solo con il rinvio a giudizio e che, essendo il AM ritualmente costituito parte civile nel procedimento penale a carico del HI, vi sia stato un effetto interruttivo permanente della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. Nei confronti degli altri convenuti la Procura ritiene anche tempestiva l’azione sul presupposto che, sebbene non risultino imputati nel menzionato procedimento penale, la giurisprudenza della Corte dei conti avrebbe chiarito che il concorso colposo (omissivo) di altri soggetti nella causazione dell’illecito renderebbe gli stessi astretti al regime prescrizionale del compartecipe che abbia agito a titolo doloso e non il contrario.
Tutti i convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio, depositando memorie difensive.
· Il convenuto HI FR ha eccepito prima di tutto la prescrizione dell’azione sul presupposto che la piena conoscibilità della situazione economica e finanziaria dell’Ente si sarebbe realizzata compiutamente già con l’approvazione del bilancio relativo alla annualità 2010 in ragione di quanto portato all’attenzione dei soci nella nota integrativa e che, comunque, la Procura della Corte dei Conti avrebbe avuto già consapevolezza dei fatti qui contestati nel procedimento n. 635/2007. Inoltre, ha rappresentato che l’azione di responsabilità esercitata ai sensi degli artt. 2393 e 2407 c.c. sia contro l’organo amministrativo che nei confronti degli organi di controllo, sarebbe prescritta dal momento che è stata proposta oltre i cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica ricoperta. Nel merito ha sostenuto che l’azione della Procura presenti limiti evidenti di genericità, non tenendo conto della pronuncia di non luogo a procedere n° 102/2013 resa dal GUP di Avezzano e non considerando la regolarità della procedura ad evidenza pubblica esperita per l’acquisto dell’immobile de quo. Ancora ha evidenziato che, a suo avviso, la presunta non congruità del costo finale, supposta dalla Procura, non troverebbe riscontro agli atti considerato che le differenze di valore tra le perizie eseguite sul medesimo immobile sarebbero da attribuirsi, a una normale variabilità in ragione della diversa considerazione del prestigio, della concreta utilizzabilità e della funzionalità della struttura rispetto alle esigenze dell’Ente. In ultimo, ha sottolineato che il suo contributo causale all’ipotizzato danno erariale nella spiegata qualità di Presidente del Consorzio, sarebbe stato marginale, in quanto limitato alla formulazione della proposta di acquisto e alla sottoscrizione degli atti dispositivi. Quindi ha concluso chiedendo il rigetto della domanda delle Procura con vittoria di spese.
· I Convenuti LO UC, NI AS e SC OR, in qualità di componenti del Consiglio di amministrazione fino al 16 febbraio 2009 hanno sollevato nei propri scritti difensivi eccezioni sovrapponibili. Prima di tutto hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva per violazione del divieto di mutatio libelli soggettiva, in quanto nel giudizio riassunto la domanda risarcitoria riguardante l’acquisto dell’immobile in questione non era stata rivolta nei loro confronti, perché il ricorrente individuava la responsabilità soltanto sugli amministratori che erano in carica dal 10 maggio 2009, mentre gli stessi avevano cessato l’incarico il 16 febbraio 2009, ossia antecedentemente alla data in cui emergerebbe, secondo l’atto di citazione originario, la prova della responsabilità degli organi sociali. Gli stessi hanno eccepito anche la prescrizione, sostenendo che anche a voler individuare il dies a quo al 29 novembre 2017, come affermato dalla Procura nella citazione, il dies ad quem, entro cui far pervenire l’invito a rendere deduzioni, si sarebbe arrestato al 29 novembre 2022. In buona sostanza, a dire delle difese, se è vero che è stato debitamente notificato l’atto di citazione originario del Consorzio nel 2019, è altresì vero che lo stesso non avrebbe interrotto i termini di prescrizione per la richiesta di risarcimento in ordine all’acquisto dell’immobile. Nel merito sostengono la propria assenza di responsabilità, in quanto al loro operato potrebbe ricondursi solo la scelta di acquistare un immobile da destinare a nuova sede del AM che in sé non può, in alcun modo essere considerata una condotta integrante una fattispecie di mala gestio. Infatti, l’unico atto che avrebbe coinvolto il C.D.A. vigente ante 10 maggio 2009, sarebbe stato la ratifica in data 16 gennaio 2007 del preliminare di acquisto, sottoscritto in data 8 gennaio 2007 da HI, peraltro senza il voto dell’amministratore UC, che era assente. In ogni caso hanno evidenziato che la discrepanza tra il valore dell’immobile indicato nella proposta della [omissis..] srl e quello indicato dai consulenti dell’accusa dipenderebbe dalla circostanza che le consulenze sono riferite a valori di mercato successivi alla data di stipula del preliminare di vendita e non tengono conto della fisiologica svalutazione immobiliare, determinata dalla bolla speculativa degli anni 2009-2010. Ancora hanno rappresentato che la correttezza delle loro condotte sarebbe provata dalla circostanza che l’importo della compravendita si attestava esattamente all’interno del budget accordato con delibera dell’assemblea dei soci datata 09 maggio 2006 n. 8, che prevedeva un impegno complessivo di spesa pari a un valore compreso tra € 1.500.000 ed € 1.800.000 e che la segnalazione su presunte irregolarità effettuata da impresa che aveva partecipato alla procedura selettiva non sarebbe mai stata portata all’attenzione del CDA. In ultimo, hanno contestato la quantificazione del danno sostenendo che, la Procura regionale, avrebbe dovuto procedere a una elementare ripartizione dei danni in funzione dei periodi di gestione dei singoli amministratori e non equiparando la responsabilità per tutti. Pertanto, hanno concluso chiedendo:
I. in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione passiva o in subordine la prescrizione dell’azione della Procura;
II. in via istruttoria di disporre l’acquisizione e l’esame di tutti i verbali assembleari e consiliari, delle delibere e delle relazioni tecniche relative alle vicende di cui è causa, nonché delle relazioni dei revisori, dei pareri e delle comunicazioni con l’ATO;
III. nel merito il rigetto integrale della domanda e in subordine una quantificazione in diminuzione del quantum contestato secondo le effettive responsabilità;
· I convenuti RA BE e Di ST AS, in qualità di componenti del CDA hanno eccepito in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione, sostenendo che se l’acquisto della sede era un atto amministrativo del CDA, derubricando il contenuto del controllo analogo a mero argomento difensivo, vuol dire che l’assenza dello stesso avrebbe fatto venire meno la natura in house del consorzio con conseguente carente giurisdizione del giudice contabile. Hanno poi chiesto la sospensione del processo in attesta della definizione del procedimento civile RG. N. 7756/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Brescia avente per oggetto il risarcimento del danno per mancato rilascio dell’immobile da parte del Consorzio successivamente alla risoluzione ex art. 169-bis L.F. del contratto di leasing e la contestuale domanda riconvenzionale svolta dal AM spa per l’annullamento, con effetti ex tunc, del contratto. Ancora nel merito hanno eccepito la prescrizione dell’azione, sostenendo che non si sarebbe verificato alcun occultamento doloso del danno, in quanto l’operazione di acquisto della sede sarebbe stata effettuata mediante un atto pubblico notarile del 2009, all’interno del quale era specificato ogni aspetto anche contabile dell’operazione e che i soci del AM e l’ATO (controllo analogo) erano a conoscenza dei termini esatti dell’operazione economica delegata. Nel merito hanno evidenziato che l’unico addebito loro riconducibile sarebbe la ratifica dell’acquisto senza che la decisione fosse stata avallata da una valutazione sulla congruità della proposta formulata dalla società acquirente. Tale comportamento, però a dire delle difese, stante l’acclarata regolarità e trasparenza della procedura, sarebbe stato inesigibile ed addirittura avrebbe configurato esso stesso una ipotesi di conclamato danno erariale. Infatti, non avrebbe avuto senso effettuare una perizia laddove la spesa rientrava nei limiti del mandato disposto dall’assemblea dei soci e l’offerta era stata valutata come congrua e idonea da un’apposita Commissione. Hanno sostenuto, dunque, che eventuali responsabilità andrebbero ricercate nelle inadempienze del singolo che avesse impedito l’esercizio del controllo analogo o al massimo nella scelta discrezionale della commissione di gara che avrebbe premiato il fabbricato meno idoneo. Hanno eccepito, infine, l’erronea quantificazione del danno, sostenendo che per una sua corretta quantificazione sarebbe indispensabile commissionare una nuova perizia con cui scomporre in quote la rata mensile del contratto di leasing traslativo del 09 luglio 2009 per distinguere la quota di acconto prezzo e la quota di godimento del bene, accertando quanto effettivamente è stato pagato. Pertanto, hanno concluso chiedendo:
I. in via preliminare di dichiarare il difetto di giurisdizione e in subordine di sospendere il processo in attesa della definizione del citato procedimento civile;
II. in via istruttoria di disporre un accertamento tecnico al fine di quantificare la quota di godimento ricompresa nel canone di leasing, per confrontarlo con il prezzo medio di una locazione nel pari periodo dal 2009 al 2018;
III. nel merito in via principale di dichiarare la prescrizione o di rigettare la domanda perché infondata, mentre in via subordinata di rideterminare il quantum contestato in diminuzione secondo le effettive responsabilità.
· I Convenuti AB GL, ON AR e NO GI, in qualità di componenti all’epoca dei fatti del Collegio sindacale hanno sollevato eccezioni tra loro sovrapponibili, eccependo preliminarmente la prescrizione dell’azione di responsabilità sociale, sulla base del disposto normativo di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 per cui l’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica, evidenziando che già a far tempo dai primi mesi dell’anno 2010, la società attrice ed i Comuni soci, erano perfettamente e formalmente a conoscenza della precaria situazione economica e finanziaria del Consorzio e avrebbero potuto esercitare l’azione sociale senza attendere l’esercizio 2018. La responsabilità, a parere delle difese, andrebbe spostata sull’ente d’ambito n. 2 marsicano che era titolare del potere di controllo analogo sul AM e, dunque, come da regolamento, aveva il preciso obbligo di vigilare su ogni attività del Consorzio, ivi compresa quella relativa all’acquisto di immobili. Sarebbe spettato, infatti, all’Ente d’ambito vigilare su tutta la vicenda, dedotta in giudizio, e non al singolo sindaco membro del collegio sindacale, al quale non potrebbe essere richiesta una diligenza superiore a quella connaturata al suo ruolo, che è quella tipica della professione di appartenenza. Ulteriormente, hanno evidenziato che la necessità di far eseguire molteplici perizie di valutazione dell’immobile sarebbe indice della particolare difficoltà riscontrata, anche dalla Procura, nella ricostruzione del reale valore di mercato del compendio immobiliare, evidenziando l’assenza di colpa grave da parte di sindaci. Pertanto, hanno concluso chiedendo in via principale di rigettare la domanda della Procura perché infondata, in subordine di dichiarare l’azione prescritta, in ulteriore subordine di rivedere il quantum della contestazione in diminuzione secondo le effettive responsabilità La Procura in data 1° novembre 2025 ha anche depositato memorie di replica evidenziando:
• sulla richiesta di sospensione del procedimento l’assenza di un rapporto di dipendenza tra le cause;
• sulla prescrizione che la rilevanza penale dei fatti per giurisprudenza della Corte dei conti pressoché unanime renderebbe sussistente un’ipotesi di doloso occultamento del danno, disvelato solo alla data del decreto di rinvio a giudizio emesso dal GUP. Nello specifico la condotta penalmente rilevante del HI avrebbe occultato elementi fondamentali su cui poggia la contestazione di responsabilità, quali l’esistenza di rapporti economici tra le parti e la congruità dei prezzi di acquisto e di trasformazione dell’immobile. Ulteriormente evidenzia che la presentazione ai soci della nota integrativa al bilancio del 31 dicembre 2010 non avrebbe comportato alcun disvelamento del danno, in quanto la predetta nota si limitava a riportare i dati comunicati da [omissis…] in conformità agli adempimenti in materia di trasparenza bancaria, e non evidenziava i numerosi profili di illegittimità che avevano contrassegnato la procedura. Infine, la Procura rappresenta che in base alla giurisprudenza della Cassazione anche per il diritto al risarcimento del danno contrattuale, come di quello aquiliano, troverebbe applicazione la regola fissata dall’art, 2947, co.3, cod.civ., secondo cui qualora l’illecito dannoso costituisca reato per il quale la legge penale prevede un più lungo termine di prescrizione, questo vale anche in sede civile;
• sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti (SC, NI, Di ST e UC) eccepisce che l’eccezione non coglierebbe nel segno perché ometterebbe di considerare che l’invito a dedurre del 5 febbraio 2024 ha procurato effetti differenti nei confronti dei suoi destinatari, e segnatamente: i) la traslatio iudicii nei confronti dei convenuti già elencati nel punto c) della citazione del 2019; ii) nuova contestazione di responsabilità per la medesima vicenda dell’acquisto dell’immobile nei confronti di tutti gli altri;
• sul merito che nell’atto di citazione non si contesta la scelta di selezionare il concorrente a trattativa privata, ma piuttosto, le condotte illecite che hanno riguardato il contenuto degli atti adottati all’interno della procedura stessa e le sue modalità di svolgimento;
• per quanto riguarda il mancato esercizio dei poteri del controllo analogo da parte dell’Ente d’Ambito, che l’eccezione difensiva sarebbe irrilevante in quanto la partecipazione dei convenuti alla produzione del danno discenderebbe dall’aver direttamente contribuito ad assumere numerose deliberazioni e a sottoscrivere i contratti con la società acquirente e dal non aver impedito i fatti pregiudizievoli cagionati dal Presidente;
· sulla quantificazione del danno in € 466.131,43 ribadisce la correttezza del calcolo, affermando l’irrilevanza di scorporare la quota di acconto prezzo dalla quota di godimento del bene considerato che la previsione di un acconto del prezzo di riscatto da pagare alla sottoscrizione del contratto e alla scadenza di ciascuna rata del piano di ammortamento è ugualmente riconducibile alla responsabilità dei medesimi convenuti i quali hanno deliberato (o comunque consentito) l’utilizzo di un tipo negoziale (leasing traslativo) che prevedeva, appunto, il pagamento di un acconto e di un canone mensile comprensivo di una quota del prezzo.
All’udienza del 25 novembre 2025, come da verbali in atti, il Vice Procuratore Generale Marco Di Marco si è riportato all’atto introduttivo del giudizio e alle memorie di replica depositate, prendendo posizione su tutte le eccezioni preliminari e ribadendo gli elementi a supporto della domanda con particolare riferimento alla sovrastima dell’immobile e alla scarsa convenienza di ricorrere allo strumento del leasing immobiliare. Si è opposto alla richiesta istruttoria di nomina di un CTU, in quanto ritenuta superflua per l’abbondanza di prove e perizie già acquisite e ha concluso chiedendo, confermata la giurisdizione contabile, il rigetto di tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle difese e l’accoglimento integrale della domanda risarcitoria.
L’Avv. Carlo Benedetti è intervenuto in udienza per i convenuti FR HI, AR GI e, per delega, ON RD argomentando sull’eccezione di prescrizione e sull’assenza di occultamento doloso. Ha evidenziato che l’acquisto della sede era noto e correttamente indicato nel bilancio 2009, come confermato anche dalle assemblee societarie e dai documenti che attestavano la crisi del AM, inclusa l’istanza di concordato preventivo. Ha sottolineato la complessità gestionale delle società in house e il contesto di progressivo squilibrio economico, attribuito all’aumento dei costi e alla mancata revisione delle tariffe da parte dell’ATO/ERSI. Infine, ha ribadito che la procedura di acquisizione della sede, articolata in avviso pubblico, Commissione di gara e valutazioni tecniche, sarebbe stato conforme ai principi di legalità e trasparenza. Pertanto, ha concluso in modo conforme alle memorie depositate.
L’Avv. Rosati è intervenuto in udienza per i convenuti RA BE e Di ST AS evidenziando fin da subito una contraddizione logica nella tesi accusatoria della Procura che avrebbe inteso applicare i principi propri delle società di capitali su cui ha giurisdizione il giudice civile, mentre nel rispetto della giurisdizione contabile avrebbe dovuto rifarsi alla disciplina propria dell’in house providing, Ulteriormente ha ribadito l’estraneità ai fatti dei propri assistiti affermando che il CDA non aveva competenze dirette, nè obblighi di vigilanza, tipici delle società di capitali, sull’operazione di acquisto dell’immobile in questione, in quanto si trattava di una competenza propria dell’organo esercitante il controllo analogo sul consorzio. Ancora ha ribadito la regolarità della procedura seguita per l’acquisto, richiamando, per raffronto, la procedura scelta dal TAR Bari nel 2024 per l’acquisto della sede, nonché il parere n. 57/2024 della Corte dei conti RDa. Ha escluso l’occultamento doloso, rilevando che tutti gli atti della procedura erano pubblici, protocollati e oggetto di controllo da parte dell’Assemblea dei soci e della Procura della Repubblica, che già nel 2009 aveva disposto l’archiviazione. Ha affermato che nei confronti dei suoi assistiti non si potrebbe configurare nessun concorso omissivo nel dolo altrui, poiché il richiamato agire informato dell’art. 2380 c.c. sarebbe espressamente derogato dall’assetto statutario e dall’intervento diretto dell’Assemblea, avendo l’ente controllante i poteri tradizionalmente propri degli organi gestori. Infine, ha evidenziato la correttezza della perizia effettuata dal perito della società di leasing, criticando la metodologia estimativa utilizzata dai consulenti tecnici della Procura della repubblica. Pertanto, ha concluso in modo conforme alle memorie depositate.
L’Avv. Taglieri è intervenuto in udienza per i convenuti SC OR e NI AS, evidenziando, in primis, che i suoi assistiti non hanno partecipato alla vicenda, né sul piano decisionale né operativo, non avendo deleghe né competenze tecniche, ricordando che le decisioni contestate sono successive alla cessazione della loro carica. Ha ribadito che l’azione contabile deriva da traslatio iudicii del giudizio civile nel quale i convenuti non erano citati per la vicenda della sede e che, pertanto si sarebbe verificata una mutatio libelli e non una semplice emendatio. Quanto alla prescrizione ha ribadito che nessun atto interruttivo è stato notificato ai convenuti e che l’occultamento doloso è insussistente. Infine, ha affermato l’inesistenza di una condotta illecita in capo ai suoi assistiti, in quanto gli stessi non hanno deliberato né conosciuto atti decisivi, mentre le valutazioni tecniche furono affidate a una Commissione qualificata. Pertanto, ha concluso in modo conforme alle memorie depositate.
L’Avv. Venturini è intervenuto in udienza per il convenuto UC LO. Lo stesso ha affermato fin da subito che, a suo avviso, o vi è stata mutatio libelli, oppure l’azione è prescritta, in quanto l’invito a dedurre è stato notificato oltre il quinquennio dalla data del rinvio a giudizio, mentre nell’azione civile, qui riassunta, nei confronti dei suoi assistiti non è stata posta la domanda relativa ai danni derivati dall’acquisto dell’immobile destinato a sede del AM. Ha richiamo, inoltre, il precedente procedimento definito con archiviazione dalla Corte dei conti e il provvedimento di archiviazione della Procura di Avezzano, che avrebbero già valutato la congruità del prezzo, la perizia e la legittimità della procedura. Ha ribadito che l’acquisto era conforme alle delibere assembleari e ai parametri di congruità e che non vi erano elementi idonei a far scattare un obbligo di vigilanza rafforzato per il consigliere di amministrazione privo di deleghe. Infine, ha contestato la sussistenza della colpa grave, evidenziando che l’unico atto deliberativo del CdA prima del febbraio 2009 sarebbe stata la delibera di approvazione del preliminare di vendita, alla quale il suo assistito sarebbe stato assente. Pertanto, ha concluso come da memorie depositate.
L’Avv. Aiello è intervenuto in udienza per il convenuto GL AB. Lo stesso ha ribadito l’eccezione di prescrizione, affermando che GL non ha mai partecipato al giudizio penale, essendo la sua posizione archiviata in fase di indagine e che pertanto, non vi è stata interruzione permanente del termine di prescrizione. Ha contestato, in merito al controllo analogo, la ricostruzione della Procura, affermando che lo stesso si sostanziava in un controllo preventivo, concomitante e consuntivo da parte dell’ente d’ambito, che prevedeva esplicitamente nell’apposito regolamento la competenza su ogni operazione immobiliare. Ha sottolineato che il leasing immobiliare sarebbe stata un’operazione finanziaria lecita e conforme alla prassi, con effetti traslativi riconosciuti dalla giurisprudenza. Pertanto, ha concluso in modo conforme alle memorie depositate.
Successivamente il Procuratore ha effettuato delle brevi repliche e gli Avv. Rosati e Venturini delle contro-repliche, sostanzialmente ribadendo quanto già esposto nei propri scritti e nel proprio intervento in udienza.
Al termine delle contro-repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale deve essere confermata la giurisdizione del giudice contabile in linea con le conclusioni raggiunte sul punto dal Tribunale ordinario dell’Aquila con la sentenza n. 460/2023.
La giurisdizione contabile trova radicamento nella circostanza che il Consorzio acquedottistico AN è una società in house. Sul punto non si nutrono dubbi. Infatti, è pacificamente riconosciuto in giurisprudenza dalla nota sentenza TEKAL (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 novembre 2008, causa C-324/07) in poi che i requisiti base per classificare una società come in house sono: partecipazione pubblica, attività prevalente e controllo analogo.
Peer quanto riguarda il requisito della partecipazione pubblica totalitaria o comunque di capitali privati in via marginale senza alcun potere di veto o decisionale dall’art. 8 dello Statuto del AM, vigente nel periodo in cui è stato commesso l’illecito, risulta che il capitale sociale apparteneva interamente ai Comuni soci, dunque a soggetti pubblici, mentre l’art. 33 dello Statuto non consentiva il trasferimento di azioni, essendo vietata l’alienazione di azioni e quote societarie in qualsiasi percentuale a soci privati.
Per quanto riguarda il requisito dell’attività prevalente svolta nei confronti del socio pubblico, l’art. 4 dello Statuto prevedeva che l’oggetto sociale consisteva nello svolgimento del servizio idrico integrato pubblico, come da convenzione in affidamento diretto disposta dalla Giunta Regionale, senza alcun riferimento alla possibilità di svolgere attività nel libero mercato. Successivamente a seguito dell’introduzione dell’art. 16, comma 3, del D.lgs 175/2016 veniva introdotto nello Statuto all’art. 6 punto 3 la previsione che oltre l’80% del fatturato doveva essere relativo all’attività svolta per i soci pubblici e che l’eventuale attività residua doveva essere indirizzata a conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.
Per quanto riguarda il requisito del controllo analogo l’art. 1, punto 2 dello Statuto lo prevedeva apertamente affidandolo agli enti locali soci del Consorzio, qualificandolo come corrispondente a quello esercitato sui propri servizi, rinviando per la disciplina ad un apposito regolamento, approvato a dicembre 2006 con cui si affidava il controllo analogo all’Ente d’Ambito Territoriale AN, mediante l’autorità Territoriale Ottimale, denominata ATO, assegnandogli il controllo su tutti gli atti fondamentali di gestione del servizio e su tutti gli atti comportanti una spesa superiore a € 7.500,00, unitamente a poteri di annullamento di atti gestori e poteri sostitutivi in caso di inadempienze. Nel 2010 è stato approvato un nuovo Regolamento che ha confermato quello precedente. Dal 2011 il controllo analogo è stato affidato all’ERSI, Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato con legge regionale, che ha iniziato a operare solo nel 2017, ma precedentemente è stato nominato un Commissario straordinario Unico che ha svolta le attività previste. Il tutto in modo conforme a legge, in quanto nessuna preclusione sussisteva sulla circostanza che il controllo analogo potesse essere esercitato anche da un soggetto pubblico esterno.
Peraltro, la natura in house del AM risulta affermata in precedente giudizio incardinato presso la Corte dei conti confermato dalla Cassazione (Cass. Civ., Sez, Un., 30.12.2021 n. 41993).
Sul punto deve evidenziarsi l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle difese dei convenuti RA BE e Di ST AS, secondo cui l’affermazione della giurisdizione contabile sarebbe incompatibile con la mancata valorizzazione da parte della Procura del requisito del controllo analogo, la quale lo avrebbe derubricato ad una ininfluente tesi difensiva dei convenuti. Infatti, deve tenersi presente che la sussistenza dei requisiti dell’in house devono risultare da precise disposizioni statutarie vigenti all’epoca, non avendo alcuna rilevanza la loro mera ricorrenza in fatto. Dunque, la circostanza che la Procura non abbia ravvisato responsabilità riconducibili al mancato corretto esercizio del controllo analogo, certamente non fa venire meno la natura di società in house del AM.
Chiarito ciò al fine di qualificare la giurisdizione contabile bisogna ricordare che l’azione risarcitoria contro amministratori e sindaci di società in house rientra nella cognizione della Corte dei Conti. Infatti, se con riferimento alla società meramente partecipata da soggetti pubblici non vi è dubbio che il danno arrecato dagli amministratori e sindaci alla società è un danno arrecato a un soggetto privato con un suo patrimonio con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non si può dire certamente la stessa cosa con riferimento alle società in house perché non si può parlare di un patrimonio privato ma di un patrimonio separato, ma pur sempre pubblico. Dirimente è, comunque, la previsione di cui all’art 12 del d.lgs 175/2016, che prevede la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.
2. Sempre in via pregiudiziale si ritiene infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle difese dei convenuti LO UC, NI AS e SC OR, fondata su una supposta violazione del divieto di mutatio libelli soggettiva, in quanto nel giudizio riassunto la domanda risarcitoria riguardante l’acquisto dell’immobile in questione non era stata rivolta nei loro confronti, perché il ricorrente individuava la responsabilità soltanto sugli amministratori che erano in carica dal 10 maggio 2009 mentre gli stessi avevano cessato l’incarico il 16 febbraio 2009, ossia antecedentemente alla data in cui emergerebbe, secondo l’atto di citazione originario, la prova della responsabilità degli organi sociali. Risulta pacifico e facilmente verificabile leggendo l’atto di citazione introduttivo del giudizio civile, che nei confronti degli stessi non era stata rivolta la richiesta risarcitoria oggetto del presente giudizio e, infatti, la Procura chiarisce che nei loro confronti ha inteso esercitare un’autonoma e nuova azione risarcitoria, dando così all’atto di citazione un duplice valore, procurando “effetti differenti nei confronti dei suoi destinatari, e segnatamente: i) la traslatio iudicii nei confronti dei convenuti già elencati nel punto c) della citazione del 2019; ii) nuova contestazione di responsabilità per la medesima vicenda dell’acquisto”. Dunque, la questione che si pone riguarda la possibilità in sede di riassunzione da parte del PM contabile di un giudizio civile risarcitorio di procedere ad un ampliamento soggettivo dei soggetti convenuti sulla base della valutazione degli atti processuali del giudizio da riassumere.
Il Collegio condivide la soluzione adottata dalla Procura.
Infatti, bisogna tenere sempre ben presente il principio di economia processuale, collegato alla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) che mira a massimizzare l'efficienza di un processo giudiziario, minimizzando atti, tempi e risorse, per ottenere il massimo risultato col minimo sforzo (risparmio di attività processuali non essenziali). È evidente il collegamento tra l’economia processuale e il principio di semplificazione. Se, infatti, per economia processuale si intende richiamare la regola metodologica del minimo mezzo in rapporto ai fini processuali, la semplificazione ne rappresenta lo strumento principale e primario: attraverso l’eliminazione di atti o attività non essenziali permette, infatti, di realizzare il massimo risultato col minimo dispendio di mezzi e di sforzi (risparmio di attività processuali).
Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso in esame deve rivelarsi che la scelta della Procura di procedere con la riassunzione ad un ampliamento soggettivo dei soggetti evocati in giudizio non rappresenta una mutatio libelli soggettiva inammissibile, ma una sensata scelta processuale che ha consentito di raggiungere il medesimo risultato con un risparmio di atti processuali non essenziali. Infatti, la Procura ha optato per la previa notifica di un unico invito a dedurre non solo ai soggetti nei cui confronti riassumeva il giudizio come espressamente consentito dall’art 17, comma 8 ter del c.g.c., ma anche nei confronti degli altri soggetti ritenuti responsabili. In sostanza la Procura anziché aprire un nuovo fascicolo per gli stessi fatti a cui far seguire un’azione parallela nei confronti di altri soggetti, ha inteso raggiungere lo stesso risultato accorpando le contestazioni nel medesimo atto. È palese che tale scelta non ha comportato alcuna preclusione nei confronti dei presunti responsabili e non ha determinato alcuna omissione di atti processuali necessari, ma ha consentito nel rispetto del principio di economia processuale di raggiungere il medesimo risultato con un minore impiego di mezzi, permettendo l’opportuna trattazione congiunta dell’individuazione delle responsabilità per il medesimo danno erariale. Peraltro, in linea con tali conclusioni è anche la suprema Corte di Cassazione che già con la pronuncia n. 15753/14 aveva affermato che l’atto di riassunzione del giudizio può contenere una domanda nuova, in aggiunta a quella originaria, in quanto la particolare funzione dell’istituto della riassunzione, rappresentata dalla conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza, non è di ostacolo a che esso cumuli, in sé, quella introduttiva di un nuovo giudizio. Questo però a condizione che sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda dovesse essere, dal Giudicante, ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest’ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Recentemente la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4465/2024, ha ribadito tali principi prevedendo che in ipotesi di translatio iudicii, la parte può non solo riproporre la domanda originaria, ma anche formularne una nuova e distinta, purché connessa alla precedente. Nella pronuncia si specifica che l’articolo 59 della Legge n. 69 del 2009, che disciplina la translatio iudicii, non vieta di formulare una domanda nuova e distinta, a condizione che sia connessa a quella originaria e si riconosce espressamente che l’atto di riassunzione possa assumere una duplice natura:
· prosecuzione del giudizio originario per la parte di domanda già formulata, con la conservazione di tutti gli effetti sostanziali e processuali;
· atto introduttivo di un nuovo giudizio per la domanda nuova, che sarà ammissibile ma non beneficerà della salvezza degli effetti legati alla prima domanda.
Pertanto, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti LO UC, NI AS e SC OR va rigettata.
3. Sempre in via pregiudiziale il Collegio ritiene che non possa essere accolta la richiesta da parte dei convenuti RA BE e Di ST AS di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento presso il Tribunale Civile, sez. Imprese, di Brescia, RG.N. 7756/2021, in quanto pregiudiziale rispetto al presente giudizio. Infatti, sul punto, il Collegio rileva che secondo il costante orientamento delle Sezioni riunite (ordinanza 9, 12/2018) la “sospensione necessaria del processo presuppone la pendenza di un processo avente ad oggetto una questione pregiudiziale, sulla quale nel processo de quo, per volontà di parte o per disposizione di legge, il giudice debba decidere con efficacia di giudicato”. Nel caso in esame, come rilevato dalla Procura, non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra il presente giudizio e quello pendente davanti al giudice civile di Brescia, in quanto quest’ultimo ha per oggetto il risarcimento del danno per mancato rilascio dell’immobile da parte del Consorzio successivamente alla risoluzione ex art. 169-bis L.F. del contratto di leasing e la contestuale domanda riconvenzionale svolta dal AM spa per l’annullamento, con effetti ex tunc, del contratto. Bisogna ricordare che si ha pregiudizialità tecnica quando la risoluzione di una questione è un presupposto logico-giuridico indispensabile per decidere un'altra causa, e riguarda due rapporti giuridici distinti ma tra loro interconnessi, circostanza che non ricorre nel caso di specie, dovendosi, invece, far riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vi è autonomia tra il giudizio contabile e quello civile, penale o amministrativo, con la conseguenza che la pendenza di altro giudizio non comporta la sospensione necessaria del giudizio contabile.
4. Passando all’eccezione preliminare di merito di prescrizione, sollevata da tutti i convenuti, il Collegio rileva che la stessa deve trovare parziale accoglimento nei termini di seguito esposti. La Procura sostiene che si sia verificato un occultamento doloso del danno riconducibile alla condotta del convenuto HI e che il disvelamento dello stesso sia da ricondurre alla data del decreto di rinvio a giudizio emesso dal GUP l’8 marzo 2019 sul presupposto che solo in quel momento il fatto dannoso avrebbe assunto “una sua concreta qualificazione giuridica atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa, sulla scorta dei riscontri costituiti dai risultati delle indagini svolte dall’AG anche, come nel caso di specie, attraverso l’ausilio dei consulenti tecnici”. Ulteriormente la Procura ha ritenuto di fissare il medesimo dies a quo di decorrenza della prescrizione anche nei confronti degli altri convenuti, in quanto, anche se non avrebbero concorso nell’occultamento messo in atto dal HI, “il concorso colposo (omissivo) di altri soggetti nella causazione dell’illecito renderebbe gli stessi astretti al regime prescrizionale del compartecipe che abbia agito a titolo doloso e non il contrario”.
Il Collegio non può far a meno di evidenziare che la Procura afferma l’esistenza di un occultamento doloso del danno nella condotta posta in essere dal HI sulla base di una sorta di automatismo fondato sulla rilevanza penale di fatti oggetto di contestazione. Infatti, afferma testualmente che “nelle fattispecie caratterizzate dalla rilevanza penale dei fatti la giurisprudenza della Corte dei Conti è pressoché unanime nel ritenere sussistente un’ipotesi di doloso occultamento del danno”. A riguardo il Collegio non è concorde con tale conclusione ritenendo che l’occultamento doloso non può coincidere puramente e semplicemente con la commissione (dolosa) del fatto pregiudizievole, richiedendo una ulteriore condotta indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto: occorre, in altri termini, un comportamento che, pur se può comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, deve, tuttavia, includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di una lesione patrimoniale ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto. L’occultamento, quindi, è qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto all’attività di consumazione dell’illecito contabile, consistendo in un quid pluris, che si aggiunge al dolo, inteso come elemento strutturale dell’illecito (Sez. I App., sent. n. 471 del 2023; Sez. II App., sent. n. 354 del 2023; Sez III App Sent. n. 177/2025). Diversamente ragionando si introdurrebbe una presunzione assoluta di occultamento doloso, prescindendo da ogni valutazione delle circostanze del caso concreto, sia oggettive, sia soprattutto soggettive, e non consentendo la possibilità di fornire prova contraria. Dunque, nel caso in esame, l’occultamento doloso non può coincidere, puramente e semplicemente, con la rilevanza penale delle condotte contestate a carico del convenuto HI. Chiarito ciò, deve rilevarsi che, esaminando gli atti del procedimento penale e, in particolare la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del Tribunale di Avezzano n. 324/2025, non si ravvisano condotte poste in essere dal HI per occultare il danno contestato dalla Procura, che, giova ricordarlo consiste nella maggiore spesa sostenuta dal AM per l’acquisto dell’immobile da destinare a sua sede ad un prezzo decisamente superiore a quello di mercato. Infatti, dal fascicolo penale risulta che il supposto accordo fraudolento tra il HI e l'amministratore della società [omissis..], finalizzato a favorire quest'ultima nella selezione dell'immobile da destinare a sede del AM, non si è tradotto in comportamenti indirizzati ad occultare il danno erariale contestato dalla Procura. È sufficiente sul punto far notare che tutte le condotte illegittime contestate dalla Procura al HI sono state poste in essere apertamente e, chiunque, avrebbe potuto rilevarle. Infatti, in particolare era riscontrabile fin da subito che lo stesso:
· in data 8 gennaio 2007 procedeva alla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita al prezzo di € 1.550.000,00 comprensivo dei lavori di ristrutturazione senza la preventiva autorizzazione del CdA;
· non svolgeva un’approfondita istruttoria finalizzata alla verifica di convenienza dell’offerta che era stata selezionata sulla base di una semplice ricerca di mercato e senza alcun valore di riferimento, affidando le operazioni di selezione della migliore offerta ad una Commissione appositamente costituita;
· affidava senza svolgere una gara i successivi lavori di ristrutturazione dell’immobile alla società venditrice con un significativo aumento dei costi di acquisto;
· procedeva all’acquisto tramite lo strumento negoziale del leasing individuando direttamente l’operatore economico che ha finanziato l’acquisto senza svolgere nessuna gara ben più oneroso rispetto ad una normale compravendita finanziata con mutuo ipotecario o altro finanziamento.
In concreto, non è stata allegata, né provata alcuna condotta indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto e non vi sono in atti elementi da cui possa essere desunto un comportamento volto a occultare l’emersione del danno, o un’attività fraudolenta soggettivamente diretta e oggettivamente idonea ad occultare il danno. Conseguentemente, in assenza di un occultamento doloso del danno il dies a quo di decorrenza della prescrizione va fissato ai sensi dell’art. 2 della legge 20/1994 al momento in cui si è verificato il danno. A riguardo va ricordato che la giurisprudenza contabile ha da sempre chiarito che quando, come nel caso di specie, il danno è la sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo tutti risalenti ad un unico atto deliberativo o, comunque, ad un'unica manifestazione di volontà, la decorrenza della prescrizione va individuata nella data di ciascun pagamento (Corte dei conti - Sezioni riunite in sede giurisdizionale sent. 5/2007/QM).
È indubbio, quindi, che il danno erariale contestato dalla procura si è verificato nel momento del pagamento da parte del AM delle singole rate di leasing avvenuto regolarmente dalla data di stipula del contratto in data 10 luglio 2009 fino a ottobre 2018, in quanto il 21 novembre 2018 il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la risoluzione del contratto. Pertanto, considerato che l’invito è stato notificato ai convenuti a marzo/aprile 2024 si può concludere che la domanda posta:
· nei confronti dei convenuti LO UC, NI AS e SC OR è da ritenersi interamente prescritta. Infatti, l’ultima rata del leasing è stata pagata a ottobre 2018 e l’invito a dedurre è stato loro notificato oltre il quinquennio. Risulta, altresì, chiaro che la notifica dell’atto di citazione nel 2019 introduttivo del giudizio civile riassunto della Procura, non può avere alcun valore interruttivo della prescrizione, considerato che nei loro confronti la Procura con l’atto di citazione ha effettuato una nuova contestazione, in quanto, per come pacifico agli atti, nell’originaria azione civile non era stata posta avverso gli stessi la domanda risarcitoria qui in esame.
· nei confronti del convenuto HI è da ritenersi parzialmente prescritta. Prima di tutto, considerato che la sua condotta ha avuto anche rilevanza penale, bisogna chiarire se, come chiesto dalla Procura, nei suoi confronti può trovare applicazione il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato a lui contestato ai sensi dell’art 2947 3° comma c.c. A riguardo, va richiamata la disposizione recata dall’art. 1, comma 2, legge 14 gennaio 1994 n. 20, a norma della quale il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni. È evidente che si tratta di norma speciale e quindi di stretta applicazione, tale da far escludere che nella materia possano trovare ingresso disposizioni intese a introdurre termini estintivi diversi da quello indicato. Tale interpretazione appare, peraltro, coerente rispetto al sistema della responsabilità amministrativo/contabile attualmente vigente basato sull’autonomia tra il giudizio contabile e quello penale, che determina il venir meno della ratio dell’invocato art. 2947, terzo comma c.c., consistente nell’esigenza di tutelare l’affidamento del danneggiato circa la conservazione della pretesa risarcitoria davanti al giudice civile negli stessi termini utili per l’esercizio dell’azione penale. (Corte dei Conti III Sezione Appello n. 76 del 14 febbraio 2005). Ulteriormente, deve rilevarsi che ad esito del procedimento penale non vi è evidenza che le condotte poste in essere dal HI possano rappresentare fatti che siano considerati dalla legge come reato per come risulta dalla sentenza di non luogo a procedere n. 324/2025 per intervenuta prescrizione ove, pur riconoscendo talune criticità nelle condotte del HI si attesta “l’esistenza di un quadro probatorio poco chiaro e a tratti lacunoso”. Conseguentemente il termine di prescrizione per l’azione esercitata avverso il convenuto HI resta quinquennale. Bisogna tener conto, però della costituzione di parte civile avvenuta il 6 novembre 2018 che ha interrotto il decorso della prescrizione fino al 28 aprile 2025, data di deposito della sentenza. Sul punto il Collegio specifica che tale interruzione del termine di decorrenza della prescrizione ha effetto permanente ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c, ossia fino alla definizione del giudizio penale, rilevato che il processo penale è stato instaurato per i medesimi fatti per i quali si è agito in sede di responsabilità amministrativa (Terza Sez. Centr. App., n. 421/2021). Quindi, risulta prescritto il danno erariale derivante dai pagamenti delle rate di leasing effettuati anteriormente alla data del 6 novembre 2013.
· Nei confronti dei convenuti RA BE e Di ST AS, AB GL, ON AR e NO GI, è da ritenersi parzialmente prescritta. Infatti, bisogna tenere conto nei loro confronti dell’effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale riassunta dalla Procura con la conseguenza che, tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale, risulta non prescritto solo il danno erariale derivante da tutti gli importi versati nel quinquennio anteriore alla notifica della domanda introduttiva del giudizio civile, avvenuta in data 17 settembre 2019, considerato che poi l’invito a dedurre è stato notificato tra marzo e aprile 2024. Si deve rilevare, ulteriormente, che l’effetto interruttivo della prescrizione determinatosi nei confronti del HI non può valere nei confronti degli altri convenuti obbligati in via sussidiaria, considerato l’elemento soggettivo della colpa grave loro contestato. Infatti, si ritiene giuridicamente non corretto estendere al concorrente condannato per colpa grave – e per giunta responsabile in via sussidiaria – il regime previsto dall’art. 1310 c.c. che, invece, riguarda il differente caso della responsabilità solidale. È evidente l’esigenza di applicare a fattispecie uguali discipline uguali e a fattispecie diverse discipline diverse ex art. 3 Cost. Infatti, l’art. 1, c. 1-quinquies, l. n. 20/1994 e successive modificazioni e integrazioni applica il regime della solidarietà soltanto nei confronti di quei soggetti concorrenti la cui condotta sia colorata dall’elemento soggettivo del dolo o che abbiano conseguito illecitamente un arricchimento non dovuto. Quindi, nei confronti dei convenuti in questione deve ritenersi prescritto il danno erariale derivante dai pagamenti delle rate di leasing effettuati anteriormente alla data del 17 novembre 2014.
5. Le richieste istruttorie effettuate dalle difese dei convenuti NI QA e SC OR consistenti nel disporre “l’acquisizione e l’esame di tutti i verbali assembleari e consiliari, delle delibere e delle relazioni tecniche relative alle vicende di cui è causa, nonché delle relazioni dei revisori, dei pareri e delle comunicazioni con l’ATO” non possono essere ammesse. Infatti, i documenti che si chiede di acquisire sono in buona parte già presenti agli atti e, pertanto, considerati già acquisiti e non risulta che vi siano nuovi elementi che giustifichino una nuova e ulteriore acquisizione. L'ammissione di ulteriori documenti, già parte integrante degli atti, sarebbe priva di utilità, non apportando un contributo probatorio utile ai fini della decisione della causa. Parimenti non può essere accolta la richiesta istruttoria delle difese dei convenuti BE e Di ST volta allo svolgimento di un accertamento tecnico al fine di quantificare la quota di godimento ricompresa nel canone di leasing, per confrontarlo con il prezzo medio di una locazione nel pari periodo dal 2009 al 2018. Infatti, la richiesta istruttoria è del tutto inconferente, perché l’oggetto della controversia non è la convenienza della stipula del contratto di leasing, ma la congruità del costo di acquisto dell’immobile destinato a sede del AM, il cui accertamento prescinde dalla corrispondenza o meno ai prezzi di mercato della quota del canone di leasing riferita al godimento del bene.
6. Nel merito la richiesta risarcitoria della Procura non può essere accolta, in quanto manca la prova di una condotta connotata da dolo o colpa grave legata con un nesso di causalità adeguata al danno erariale contestato ai convenuti.
A tal fine è utile far notare che il danno contestato dalla Procura risulta essersi determinato esclusivamente da una sovrastima del costo di acquisto dell’immobile, avvenuta in sede di offerta e non dai successivi lavori di ampliamento e adeguamento affidati dal HI senza alcuna gara alla società venditrice dell’immobile. In tal senso non lascia alcun dubbio la perizia resa dall’Architetto [omissis..] e dall’Ing. [omissis..] resa nel procedimento penale e utilizzata dalla Procura a fondamento della propria domanda risarcitoria. Infatti, i periti affermano con estrema chiarezza che il giudizio di non congruità del prezzo di acquisto dell’immobile “deriva non tanto dai costi previsti per la ristrutturazione, ma dalla sopravvalutazione di € 569.000,00 rispetto al valore dell’immobile originario già ristrutturato come proposto dalla [omissis..] s.r.l. in sede di offerta”, giungendo a tale conclusione sia con riferimento alla congruità dei costi di ristrutturazione che in relazione al valore di mercato dopo l’intervento di ristrutturazione. In concreto, dunque, i periti hanno chiarito che la sopravvalutazione dell’immobile, formalizzata con il contratto di leasing, è dipesa non dai lavori arbitrariamente affidati dal HI alla [omissis..] ]srl successivamente alla conclusione della procedura seletti va e alla stipula del contratto preliminare, in quanto i costi sono risultati in linea con quelli di mercato, ma dal prezzo di acquisto, indicato nell’offerta e accettato dal AM, nonostante, a parere dei periti, il costo fosse ampiamente superiore a quello di mercato. Pertanto, tutte le contestazioni della Procura relative alle evidenti irregolarità nell’affidamento dei successivi lavori di ampliamento e adeguamento dell’immobile e all’illogicità della scelta di effettuare tali ulteriori lavori perdono di valore e risultano non pertinenti, in quanto il danno erariale contestato non è derivato da queste condotte, ma esclusivamente dall’accettazione dell’offerta presentata dalla società acquirente al prezzo proposto che è risultato essere sovrastimato, mentre, invece i costi sostenuti per gli ulteriori lavori sono risultati essere conformi ai prezzi di mercato.
Parimenti devono ritenersi non pertinenti i rilievi della Procura relativi alla scelta di procedere all’acquisto tramite lo strumento contrattuale del leasing anziché con un ordinario mutuo fondiario e sulle modalità con cui è stato individuato l’operatore economico con cui stipulare il contratto di locazione finanziaria. Infatti, anche se in astratto le eccezioni sono fondate, deve rilevarsi che manca del tutto il nesso causale tra tali condotte illecite e il danno erariale contestato che giova ricordare consiste esclusivamente nella sovrastima dell’immobile e non negli eventuali maggiori costi sostenuti dal AM derivanti dalla scelta del contratto di leasing, rispetto a un’ordinaria operazione di finanziamento.
Ancora deve rilevarsi che una parte dei rilievi della Procura sono riferiti a condotte tenute non dai soggetti convenuti ma dai componenti la commissione che ha svolto la procedura comparativa per la scelta del contraente, i quali sono rimasti esclusi dal presente giudizio. Infatti, è evidente che la scelta dell’offerta relativa ad un immobile privo di agibilità, privo di adeguato parcheggio e necessitante di ulteriori lavori di adeguamento in violazione dei requisiti fissati nell’Avviso sono responsabilità dei componenti della Commissione selettiva e non degli organi amministrativi e di controllo convenuti. Dunque, dirimente è chiarire se nelle attività procedurali che hanno portato alla selezione e all’accettazione dell’offerta della [omissis..] srl per un costo sovrastimato, da cui è effettivamente derivato il danno erariale contestato, possano essere individuate condotte illecite riconducibili sotto il profilo soggettivo a dolo o colpa grave dei convenuti. Con riferimento al HI la Procura sostiene in via principale che lo stesso, dolosamente, abbia deciso di accettare l’offerta della [omissis..] srl in cambio di utilità economiche, ben consapevole della sovrastima del prezzo di acquisto, per come risulterebbe dagli atti del procedimento penale. In realtà, la sentenza di non luogo a provvedere del Tribunale di Avezzano n. 324/2025 , già prima richiamata, afferma a pagina 9 che non può procedere a sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2 cpp in quanto “il Collegio non può ignorare alcune emergenze probatorie rilevanti ai fini dell’accertamento del reato e della responsabilità penale di HI e [omissis..], tutte relativamente alla scelta di affidare alla [omissis..] srl tutti i lavori per adeguare le strutture alle esigenze del AM Spa che comportavano ingenti spese ulteriori rispetto all’offerta economica”. Dunque, in sede penale risulta accertato che tutte le emergenze probatorie erano idonee a creare un dubbio sulla possibile responsabilità del HI, e, dunque, sulla consapevolezza delle condotte illecite tenute, solo con riferimento all’affidamento dei lavori di ristrutturazione alla [omissis..] srl successivamente all’accettazione dell’offerta ma, come detto, non è da questa condotta che risulta essere stato causato, come prima esposto, il danno erariale contestato dalla Procura, che, invece è scaturito dall’accettazione dell’offerta di acquisto. Inoltre, anche l’esame di tutti gli atti del procedimento penale non evidenzia mai una consapevolezza del HI in sede di offerta di acquistare l’immobile ad un prezzo maggiore di quello di mercato e la Procura non allega nessun altro elemento probatorio a supporto. Dunque, non risulta provato l’elemento soggettivo del dolo in capo alla condotta causativa di danno contestata al HI. Per quanto riguarda la colpa grave contestata in subordine allo stesso e in via principale agli altri amministratori convenuti bisogna evidenziare che in concreto la Procura riconduce la grave negligenza, imprudenza e imperizia da parte di tutti gli amministratori nel non aver disposto una perizia, o comunque, nel non aver svolto alcun accertamento sulla congruità del costo di acquisto dell’immobile offerto dalla [omissis..] srl. In realtà, però la Procura non considera che il AM aveva proceduto all’acquisto dell’immobile, utilizzando lo strumento della trattativa privata, riconosciuto legittimo in maniera pacifica agli atti, provvedendo in data 1° dicembre 2006 alla pubblicazione di un avviso pubblico di mercato e nominando in data 30 dicembre 2006 una Commissione per la valutazione delle offerte di cui all’analisi di mercato, che si è occupata di valutare e selezionare le proposte, partecipanti all’avviso pubblico. È importante sottolineare che alla Commissione era stato demandato anche il compito di valutare la congruità e convenienza delle offerte anche dal punto di vista economico. Infatti, è possibile evincere dagli atti che tra i criteri fissati dai commissari per effettuare la selezione, riportati nell’Allegato A del verbale datato 4 gennaio 2007, tra gli altri era stato fissato il criterio dell’ “Offerta complessiva economica e finanziariamente più vantaggiosa”, prevedendo un parametro di riferimento pari a € 1.000,00/mq lordo e riconoscendo sul punto la possibilità di attribuire massimo 10 punti. A riguardo la Commissione ha attribuito il punteggio massimo all’offerta presentata dalla [omissis..] srl, classificando l’immobile offerto come quello “con caratteristiche più confacenti alle esigenze presenti e future dell’azienda” in relazione ai parametri fissati nell’avviso pubblico. Quindi una valutazione sulla congruità dell’offerta economica è stata effettuata dai componenti della Commissione e nei confronti di quest’ultimi la Procura avrebbe dovuto agire qualora avesse ritenuto il loro operato non corretto. Conseguentemente il Collegio non ravvisa nella condotta del HI e degli altri amministratori consistita nel non aver disposto un ulteriore accertamento sulla congruità del prezzo di offerta una condotta connota dalla massima negligenza, imperizia e imprudenza. Prima di tutto la condotta contestata dalla Procura non può ritenersi esigibile da parte degli amministratori non sussistendo una norma specifica che la imponesse. Inoltre, anche sotto il profilo del rispetto dei principi del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli art. 97 Cost. e art. 1 della legge 241/1990 non si ravvisa alcuna violazione. Infatti, la procedura seguita per l’acquisto dell’immobile era legittima e conforme al mandato ricevuto dall’assemblea dei soci anche in termini economici. Inoltre, non risultano essere state segnalate agli amministratori per tempo irregolarità che avrebbero potuto indurre gli stessi a verificare la congruità del prezzo, considerato che la missiva delle società seconda classificata con cui si segnalano presunte anomalie nell’individuazione dell’offerta della [omissis..] srl come la migliore, risulta indirizzata soltanto al Presidente della Commissione e ai sindaci dei comuni soci del consorzio e non vi è prova che sia stata ricevuta dagli amministratori. Inoltre, l’aver delegato l’attività di selezione delle offerte anche dal punto di vista della convenienza economica a una Commissione appositamente costituita, scrimina la condotta tenuta da HI e dagli altri amministratori da una possibile qualificazione in termini di colpa grave della loro condotta posta in essere nell’affidamento dei lavori svolti dai Commissari nominati.
Ulteriormente deve rilevarsi che il contestato omesso controllo sull’operato dell’amministratore delegato da parte degli altri amministratori e sulla legittimità dell’operazione di acquisto dell’immobile da parte del Collegio Sindacale non si pone in correlazione diretta o indiretta con il danno erariale contestato dalla Procura. Infatti, è importante ricordare che gli amministratori non delegati hanno il compito di supervisionare le decisioni strategiche senza entrare nel dettaglio delle operazioni quotidiane o di quelle delegate. In generale, il loro ruolo è di monitorare che le scelte aziendali siano coerenti con gli obiettivi e le politiche generali della società, ma non sono coinvolti direttamente nelle attività operative specifiche delegate. Il Collegio sindacale, invece, ha la funzione di vigilare sulla regolarità della gestione aziendale, sulla conformità alle normative, e sulla corretta applicazione delle disposizioni contabili e fiscali. Non ha il compito di entrare nel merito delle scelte operative, ma solo di verificare che l'operato degli amministratori rispetti le leggi e le normative aziendali. La sua funzione di controllo si concentra sulla correttezza formale e legale delle decisioni, piuttosto che sulla loro opportunità o merito operativo. La separazione tra i ruoli di gestione operativa e di controllo è un principio cardine in qualsiasi entità societaria, ma ancor più in una società in house che gestisce risorse pubbliche. Gli amministratori non delegati e il Collegio sindacale hanno compiti di vigilanza e supervisione, ma non di gestione operativa. Se gli amministratori non delegati o i componenti del Collegio sindacale fossero intervenuti direttamente nel merito delle decisioni della Commissione che ha selezionato l’offerta ritenuta migliore, si sarebbe rischiato di confondere i ruoli e le competenze, minando la trasparenza e l'efficacia del processo decisionale. L'intervento degli organi di controllo sarebbe stato inappropriato anche perché, come detto, la Commissione operante nella selezione dell'immobile doveva possedere competenze specifiche che non rientrano nelle prerogative degli amministratori non delegati e dei sindaci. Gli stessi, dunque, non si occupano del controllo operativo o del merito delle decisioni aziendali specifiche, come la selezione di un immobile, ma si concentrano sulla conformità delle decisioni alla normativa vigente. Questo significa che, mentre potevano verificare che il processo di selezione dell'immobile fosse stato condotto in modo trasparente, legittimo e in linea con gli obiettivi aziendali, non erano chiamati a entrare nel merito della scelta dell'immobile stesso. Da tali considerazioni deriva l’evidenza che non può qualificarsi in termini di colpa grave la condotta da loro posta in essere, considerato che legittima è stata la procedura seguita per l’individuazione dell’immobile e l’accettazione dell’offerta al prezzo offerto, mentre il mancato rilevo delle numerose irregolarità poste in essere dal HI relative alla procedura di affidamento degli ulteriori lavori di ampliamento e adeguamento dell’immobile e di scelta del modello contrattuale del leasing, se pongono in evidenza un problema di omesso controllo e vigilanza, però non si mostrano come omissioni da cui sia scaturita come conseguenza normale, prevista e riconoscibile l'evento dannoso contestato, perché il danno erariale non è derivato da queste illegittimità procedurali non riscontrate dagli organi di controllo.
In conclusione, poiché non è stata dimostrata a carico dei convenuti una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave, né un nesso causale adeguato al danno erariale contestato dalla Procura, la domanda deve essere respinta.
7. Le spese di giudizio sono poste a carico del Consorzio Acquedottistico AN spa e si liquidano a favore delle difese dei convenuti, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi in cui si è svolto il giudizio, come da dispositivo.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Abruzzo iscritto al n. 21143 del Registro di Segreteria, respinte tutte le eccezioni pregiudiziali:
· dichiara nei confronti dei convenuti LO UC, NI AS e SC OR la prescrizione dell’azione di responsabilità;
· dichiara nei confronti del convenuto HI FR la prescrizione parziale dell’azione di responsabilità per il danno erariale derivante dai pagamenti delle rate di leasing effettuati anteriormente alla data del 6 novembre 2013 e per la restante parte la rigetta nel merito;
· dichiara nei confronti dei convenuti RA BE e Di ST AS, AB GL, ON RD e AR GI, la prescrizione parziale dell’azione di responsabilità per il danno erariale derivante dai pagamenti delle rate di leasing effettuati anteriormente alla data del 17 novembre 2014 e per la restante parte la rigetta nel merito;
· liquida le spese di giudizio nella misura di euro 3.550,00 oltre oneri di legge, per ciascuno dei convenuti.
· Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.
Così deciso a L’Aquila nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
(IA DE) (UN EN TR)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato, lì 18.02.2026 Il Direttore della Segreteria F.to ON NZ