Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
Nel giudizio di prevenzione non è applicabile la norma dettata dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., che limita, nel giudizio penale, la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento. Infatti, nel giudizio di prevenzione vige la opposta regola della piena utilizzabilità di qualsiasi documento indiziario, anche tratto da procedimenti penali in corso, purché certo e idoneo, per il suo valore sintomatico, a giustificare il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto.
Commentario • 1
- 1. Procedimento di prevenzione: no alle intercettazioni dichiarate inutilizzabiliAccesso limitatoNicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/1999, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 22-2-1999
1.Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. " LU RI " N. 718
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " IC IL " N. 30067/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN TO, nato a [...] il [...]
avverso il decreto della Corte di appello di Palermo in data 2 marzo Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
letta la richiesta del Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Dott. B. Frangini che ha concluso per il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese;
Osserva in
Fatto e diritto
Con decreto emesso in data 24 ottobre 1996 il tribunale di Palermo applicava nei confronti di TO NT la misura della prevenzione di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni;
gli imponeva il versamento della cauzione di dieci milioni di lire;
ordinava la confisca di due appartamenti, della quota di partecipazione dello stesso alla s.n.c. "Fra.Ma.Gio.Lo. Costruzioni" pari alla metà del capitale e di una autovettura.
Sulla impugnazione del proposto la Corte di appello di Palermo, con decreto deliberato il 2 marzo 1998 e depositato il 1^ giugno 1998, confermata la misura di prevenzione con la disposta cauzione, eliminava la confisca relativamente alla quota di partecipazione alla società s.n.c. "Fra.Ma.Gio.Lo. Costruzioni" ed alla autovettura e manteneva la misura patrimoniale medesima per i due appartamenti. Considerava a riguardo la corte territoriale che a carico di TO NT, detto AS, sussistevano i presupposti per l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, quale indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, in base ai seguenti elementi:
1. dal contenuto delle intercettazioni delle conversazioni tra il detenuto NN MA ed il figlio CO, , effettuate in istituti penitenziari sardi, era emerso che tra i protagonisti delle vicende del sodalizio criminoso, di cui CO MA riferiva al genitore, veniva ripetutamente citato TO NT;
2. del proposto - siccome era risultato dagli atti relativi alla denuncia a suo carico a seguito del fermo per possesso ingiustificato di valori - già nell'anno 1991 era stata provata la contiguità con NN D'AN (vittima presumibile di "lupara bianca") e GI CA, indicato come membro della cosca mafiosa;
3. lo stesso era stato spesso visto scortare NN MA in giro per il quartiere ed accompagnarsi con altri soggetti organici della cosca;
4. il NT aveva curato, per il tramite di un muratore da lui incaricato, di fare occultare una cassaforte in casa della nonna di CO MA;
5. il detto AS aveva partecipato a discussione circa vicende della cosca ed era a conoscenza dei luoghi in cui venivano custodite le armi dell'associazione, tanto che era in contatto con RA IO ST, su richiesta del quale aveva spostato le armi nascoste, trattenendo per sè un fucile.
Quanto alla confisca di due immobili, la corte territoriale considerava, in raffronto tra ciascuno degli anni dal 1985 al 1995, il reddito dichiarato e gli esborsi compiuti dal ricorrente;
non riteneva provato che il NT avesse, sin dall'epoca del suo matrimonio e fino al 1990, dimorato nell'abitazione del genitore ed a spese di costui e che lo stesso avesse ricevuto dai genitori la somma di trentacinque milioni di lire;
rilevava che i presunti redditi da lavoro autonomo, cui il ricorrente aveva fatto riferimento, non trovavano corrispondenza nelle dichiarazioni relative agli anni di riferimento secondo l'assunto del NT, cui riconosceva, tuttavia il reddito di partecipazione alla società con il cognato UI D'AN; condivideva, perciò, le conclusioni, già formulate dal tribunale in primo grado, secondo cui le entrate lecite erano state appena sufficienti a far fronte alle ingenti spese per il mantenimento del nucleo familiare e giammai avrebbero potuto consentire un accumulo di risparmi sufficiente all'acquisto di due appartamenti con esborso, in contanti, di oltre lire settanta milioni per l'uno ed ottantacinque milioni di lire per l'altro, oltre le spese di rogito e fiscali;
onde riteneva che le suddette ingenti somme non avevano altra provenienza che la fonte illecita dell'organico inserimento nell'associazione mafiosa di PA ND.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di TO NT, il quale deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nonché la violazione di legge, in quanto a carico di esso proposto erano stati utilizzati i risultati delle intercettazioni ambientali, riferite ad altri soggetti e che, comunque, non lo identificavano con certezza;
che il contenuto delle medesime intercettazioni non trovava riscontro nel comportamento del NT;
che il metodo per il calcolo dei proventi da fonte lecita era viziato da illazioni e ragionamenti apodittici, secondo indagine basata soltanto sulle indicazioni provenienti dai "modelli 740", senza la corretta valutazione del lavoro "in nero" ovvero "in proprio", per introiti certamente superiori al lavoro "regolare".
Il ricorso deve essere rigettato.
In tema di disposizioni contro la mafia e ai fini dell'accertamento della pericolosità, è sufficiente che sussista il riferimento a sospetti fondati su elementi oggettivi e su fatti specifici, dal quali si possa evincere la qualità, nel proposto, di appartenenza ad una associazione mafiosa e, nella specie, la motivazione della corte di merito, circa gli indizi sufficienti alla applicabilità della misura di prevenzione personale, appare del tutto corretta, logica e convincente in relazione ai concreti fatti esposti risultanti dalle intercettazioni ambientali, dai precedenti giudiziari del NT, dalle sue frequentazioni sospette, dai compiti svolti in seno a sodalizio mafioso di accertata esistenza per attività di rilievo in tema di armi.
Nè può venire in rilievo, nel caso particolare, il problema di eventuale inutilizzabilità, in questo procedimento, del contenuto delle intercettazioni ambientali disposte in altra sede. Secondo quanto questo giudice di legittimità ha già affermato (Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 1995, n. 4967, ric. Boccolato, n. CED 200328), è inapplicabile nel giudizio di prevenzione la norma dettata dall'art. 270, 1^ comma, c.p.p., diretta a limitare, soltanto nell'ambito del giudizio penale, la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche o ambientali disposte in altri procedimenti. Nel giudizio di prevenzione, infatti, vige la opposta regola della piena utilizzabilità di qualsiasi elemento indiziario - pur desumibile da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione - purché certo ed idoneo, per il suo valore sintomatico, a giustificare il convincimento ampiamente discrezionale del giudice in ordine alla pericolosità sociale del proposto.
Quanto alla misura personale della confisca di due appartamenti il dedotto vizio di motivazione costituisce censura del tutto infondata, poiché dalla articolata esposizione e dal corretto esame di tutti i dati relativi ai redditi di natura lecita del NT ed alle spese di acquisto dallo stesso sostenute il giudice di merito ha tratto la logica e corretta convinzione della provenienza illecita dei proventi necessari all'acquisto degli immobili, sicché i medesimi fondatamente ha fatto risalire alla attività mafiosa del ricorrente.
Nè, in senso contrario, può valere, altresì la considerazione svolta dall'impugnante - secondo cui accanto ai redditi dichiarati andavano valutati anche altri redditi non da fonte illecita ma sottratti soltanto alla imposizione del Fisco (i c.d. fondi "neri" per lavoro "improprio") - giacché, a fronte della presunzione forte della provenienza di essi dall'accertata partecipazione a sodalizio mafioso, avrebbe dovuto il ricorrente indicare specificamente secondo quali modalità, diverse dalla commissione del reato, detti introiti erano a lui pervenuti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999