Sentenza 3 gennaio 2002
Commentario • 1
- 1. La risoluzione del rapporto per superamento del comporto di malattiaProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 aprile 2021
Sommario 1) Cenni generali 2) Sulla presunta obbligatorietà della preventiva comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi dell'esaurimento del comporto 3) Nozione di malattia ed equiparazione ad essa dell'infortunio 4) Non computabilità nel comporto delle assenze per infermità indotte dal comportamento datoriale 5) La legittimità del licenziamento per giusta causa in costanza di malattia 1. Cenni generali Il trattamento spettante al lavoratore in caso di malattia (e infortunio) è disciplinato dall'art. 2110 cod. civ., il quale riconosce al lavoratore: a) la conservazione del posto di lavoro; b) la corresponsione della retribuzione o di una indennità nella misura e per il tempo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/01/2002, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2002 |
Testo completo
12 REPUBBLICA ITALIANA 0 0022/02 LA CORTI Oggetto respousallite SEZIONE TERZA CIVILE einle Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 9533/99 -Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI 12656/99 Consigliere- Dott. Francesco SABATINI 12855/99 LIMONGELLI ->Rel. Consigliere Dott. Antonio 13131/99 DURANTE - Consigliere - Dott. Bruno Consigliere - 22 Cron. Dott. Maria Margherita CHIARINI 2 Rep. ha pronunciato la seguente Ud.09/07/01 SENTENZA sul ricorso proposto da: AO AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B S ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato GAETANO SEVERINI, che lo difende, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atti;
UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studion - dal Sig. IL SOLE 24 ORE contro per diritti L.
6.000 il -3 GEN. 2002 LO DR SPA, con sede in Trieste, in persona IL CANCELLIERE Condirettore Avv. Sergio Cecovini, elettivamentedel domiciliata in ROMA VIA VINICIO CORTESE 176, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI B FONNESU, che la 2001 difende, giusta delega in atti;
-1498 controricorrente - nonchè
contro
CH SIURAZIONI SPA, DO ES, DO PA, DO UL, BU RR, BU IO;
intimati e sul 2° ricorso n° 12656/99 proposto da: : DO ES, DO PA, DO UL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G ANTONELLI 50, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO POZZI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AO AS, LO DR SPA, CH SI SPA, BU RR, BU IO;
intimati e sul 3° ricorso n° 12855/99 proposto da: BU RR, BU IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SCORSONE, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AO AS, LO DR SPA, CH SI SPA, DO ES, DO PA, DO UL;
2 intimati e sul 4° ricorso n° 13131/99 proposto da: ER SI SPA [nella quale si è fusa la CH SIURAZIONE SPA di SS e Riassicurazioni (già SAVOIA SPA di SS e Riassicurazioni)] con sede in Milano, in persona del Dirigente Responsabile Dott. Giovanni Battista Mazzucchelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 39, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CRISTALLINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
DR SPA, DOAO AS, LO ES, DO PA, DO UL, BU RR, BU IO;
intimati - avverso la sentenza n. 1064/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 18/12/97 e depositata 1'01/04/98 (R.G. 1824/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Massimo POZZI;
udito l'Avvocato Giancarlo CRISTALLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 3 Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il ricorso AO per il rigetto dei primi 2 motivi e l'accoglimento del 2° e 3°; per il ricorso DO per il rigetto del 1° motivo e l'accoglimento del 2° motivo;
per il ricorso BU per il rigetto del 1° del 2° e per il ricorsomotivo e l'accoglimento ER per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 15.12.1984 un motociclo Vespa 125 condotto dal minore OR UL, recante a bordo il coetaneo PA MA ed assicurato dal YD IC, venne a collisione con l'autovettura Ford Fiesta di proprietà di RC AD, condotta da RC OR ed assicurata dalla SA s.p.a.. Per effetto del sinistro il OR UL ed il PA subirono lesioni personali con postumi e l'autovettura rimase danneggiata. Con citazione del 22.10.1985 OR ES e OR PA, genitori del OR UL, convennero dinanzi al Tribunale di Roma i RC e la SA per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni in favore del proprio figlio. eRC OR negò la propria responsabilità RC AD riconvenne i coniugi OR ES e OR PA per sentirli condannare, ai sensi dell'art. 2048 cod. civ., nella loro qualità di 4 genitori del OR UL, al risarcimento dei danni subiti dalla sua Vvetin a Con citazione del 2.5.1986 PA MA convenne dinanzi al Tribunale di Roma RC, nonché OR UL e OR PA (nelle rispettive qualità di conducente e di proprietaria della Vespa 125) ed inoltre il YD IC per esserne risarcito. OR UL contestò il fondamento della domanda e OR PA negò d'essere stata, al momento del sinistro, proprietaria del motociclo. I procedimenti vennero riuniti e con sentenza del 10.4.1995 il Tribunale, ritenuta la responsabilità esclusiva del OR UL, conducente del motociclo, lo condannò, in solido con la OR PA e col YD IC, al pagamento della somma di L. 112.370.000 in favore del PA. Condannò, inoltre, OR ES, OR PA e il YD IC, in solido, al pagamento della somma di L.
3.355.000 in favore del RC AD. Su appello principale del YD IC e su appelli incidentali del PA, dei OR e dei RC la Corte di Roma, con sentenza dell'1.4.1998, in riforma della sentenza del Tribunale, ritenuta la pari colpa concorrente dei due conducenti, ha, per quanto ancora qui interessa, condannato OR UL, OR PA, RC OR, il YD IC e la CH SS (già SA SS), in solido, al pagamento della somma di L. 94.697.750 in favore del PA MA. Ha, inoltre, condannato OR UL e OR PA a rivalere il YD IC di quanto questo è stato condannato a pagare al PA. Ha, infine, condannato i RC e la CH SS, in solido, al pagamento in favore di OR UL della somma di L. 15.237.500. Ricorre PA MA con quattro motivi. Resistono i OR (UL, ES e PA) con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato a due motivi. Resistono con controricorso anche i RC (AD e OR) e propongono ricorso incidentale affidato Resiste a due motivi. Resistone con controricorso la HU Assicurazione s.p.a. (già CH SS) e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il YD IC. MOTIVI DELLA DECISIONE Va previamente disposta la riunione dei ricorsi. Col primo motivo il ricorrente principale PA denuncia omissione e contraddittorietà di motivazione. Osserva che per la liquidazione del danno biologico da lui subito il Tribunale aveva fatto corretta applicazione del metodo c.d. di capitalizzazione della rendita vitalizia, assumendo a base di computo il 6 triplo della pensione sociale, secondo la previsione dell'art. 4 del d.l. 23.12.1976, come modificato dalla legge 26.2.1977, n. 39. Lamenta che, invece, la Corte di merito abbia immotivatamente liquidato il danno in misura inferiore, avvalendosi del c.d. calcolo a punto. La doglianza non ha fondamento. Poiché il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti e gli attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito, essendo invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi, la determinazione del danno alla salute, essenzialmente equitativa, deve avvenire mediante individuazione del "valore umano" perduto, fatta attraverso la personalizzazione, quantitativa e qualitativa, di parametri in linea di principio uniformi per la generalità delle persone fisiche, indipendentemente dalle ripercussioni che tale specie di danno può comportare sulle capacità di guadagno del soggetto, con la conseguenza che non può essere utilizzato il criterio indicato dall'art. 4 del d.l. 23.12.1976, il quale si riferisce, in realtà, al pregiudizio conseguente alla menomazione delle capacità di produzione del reddito. Non merita invece censura la decisione del giudice di merito che liquidi il danno in discorso secondo il sistema del cosiddetto valore 7 medio del punto di invalidità (Cass., 25.8.1997, n. 7977). "Col secondo motivo il PA denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo relativo al mancato riconoscimento del danno patrimoniale". Lamenta, cioè, che la Corte di merito, pur avendo accertato che la invalidità residua dell'infortunato PA raggiungeva il 15%, superando, quindi, il livello della c.d. invalidità "micropermanente" (che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, corrisponde nel massimo al 10% ed è valutabile esclusivamente in termini di danno biologico e non in termini di danno patrimoniale. V. tra le tante Cass. 21.11.2000, n. 15027), abbia, ciononostante, escluso che l'infortunato avesse subito un danno patrimoniale. La doglianza è fondata. Attesa la percentuale di invalidità riportata dal PA la Corte territoriale non avrebbe potuto esimersi dal liquidare il danno patrimoniale subito dall'infortunato, applicando, in mancanza di altri elementi di valutazione, l'art. 4 del d.l. n. 857 del 1976 e ricorrendo, quindi, al criterio della capitalizzazione della rendita vitalizia dal r.d. 9.10.1922, n. 1403. Col terzo motivo il PA denunzia omissione di 8 motivazione in ordine al calcolo della svalutazione e degli interessi sulla somma liquidata a titolo di danno biologico. La censura è fondata, giacché la Corte distrettuale non ha precisato i criteri di computo dell'indice medio di svalutazione che ha ritenuto di applicare, né ha tenuto conto delle variazioni del tasso dell'interesse legale intervenute successivamente alla data del sinistro. Col quarto motivo il PA denunzia omessa e contraddittoria motivazione della pronunzia con cui la Corte di merito ha riformato la statuizione con cui il Tribunale aveva condannato il YD IC al pagamento dell'indennizzo oltre i limiti del massimale di polizza. La censura è priva di fondamento, giacché la Corte territoriale ha correttamente ed esaurientemente motivato la sua pronunzia sul punto, F osservando che nessuna specifica domanda in proposito era stata proposta dal danneggiato, onde la condanna del YD oltre i limiti del massimale appariva viziata da ultrapetizione. Col primo motivo del loro ricorso incidentale OR (ES, PA e UL) ripropongono la eccezione (già disattesa dalla Corte di merito) di nullità del procedimento e della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei 9 confronti della persona che, rivestendo al momento del sinistro la qualità di proprietaria della Vespa 125 2 condotta dal OR UL, era litisconsorte del YD, che aveva assicurato il motomezzo. Insistono nel sostenere che erroneamente entrambe tali qualità sarebbero state attribuite dai giudici del merito alla OR PA, atteso che acquisit documentazione del P.R.A. avrebbe invece attestato che al momento del sinistro la proprietà del motociclo competeva a tale Chinigo Barbara. L'eccezione non può assumersi in esame nella presente sede, poiché i ricorrenti incidentali hanno trascurato di riprodurre in ricorso, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass., n. 7434) il contenuto della documentazione 1.6.2001, ' ed appare, comunque, priva di fondamento, richiamata ' giacché il YD non ha contestato di aver stipulato il contratto di assicurazione con la OR PA, quale proprietaria del motoveicolo. Col secondo motivo il OR UL e la OR PA denunziano violazione degli artt. 18 legge n. 990 del 1969 e 79 e 80 Cod. Str.. Lamentano che i giudici del merito abbiano riconosciuto al YD il diritto di rivalsa nei loro confronti sull'erroneo presupposto che il OR UL non avrebbe potuto 10 considerarsi abilitato alla guida del motociclo (con conseguente inoperatività, a termini di polizza, della 7 garanzia assicurativa), perché, sebbene munito di patente, ma minore degli anni diciotto, aveva trasportato sul motoveicolo un'altra persona. La doglianza è fondata. In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l'operatività della polizza (ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore) se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, si sia limitato a non rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada (come nel caso - corrispondente a quello di specie - di soggetto dotato di patente di tipo A e minore degli anni diciotto, che abbia guidato un motoveicolo di cilindrata non superiore ai 125 cmc, trasportando, però altra persona, in violazione dell'art. 79 cod. Str. Abr.) (Cass., 20.2.1998, n. 1786 - Cass., 14.3.1996, n. 2115). Col primo motivo del loro ricorso incidentale i RC (AD e OR) denunziano violazione degli artt. 105, 13, 19 Cod.Str., 117 co. II, 25, 158 11 del regolamento di esecuzione, nonché vizi di motivazione. Con l'unico motivo del suo ricorso incidentale la HU SS denunzia 103, 104, 105 Cod.violazione degli artt. 79, 102, Str., nonché vizi di motivazione. Entrambi i motivi, con cui questi ricorrenti lamentano che la Corte distrettuale abbia ritenuto la corresponsabilità del RC OR in ordine al sinistro, in luogo di affermare la responsabilità esclusiva del OR UL, vanno disattesi, in quanto volti a sollecitare una nuova valutazione delle acquisizioni processuali, inammissibile nel giudizio di legittimità. Col secondo motivo del loro ricorso i RC denunziano violazione dell'art. 2048 Cod. Civ. e lamentano che con motivazione contraddittoria la Corte di merito abbia confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva rigettato la loro domanda di condanna dei genitori del OR UL per il fatto illecito del loro figlio minore. La doglianza è fondata. La Corte territoriale ha fondato la sua pronunzia sul rilievo che la responsabilità dei genitori non poteva nella specie essere affermata perché il minore non era stato ritenuto responsabile del sinistro in via esclusiva, essendo stata affermata la responsabilità concorrente dell'altro conducente. Questa argomentazione priva di 12 consistenza, giacché non si intende la ragione per cui la responsabilità dei genitori del OR UL non potesse essere affermata, ai sensi dell'art. 2048 Cod.civ., nei limiti del fatto riconducibile alla colpa 109T129,11 concorrente del loro figlio minore. 456T h1, 32 La impugnata sentenza va, dunque, cassata TOT. 140 43 limitatamente ai punti investiti dalle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che si uniformerà ai principi di diritto innanzi enunciati, terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il primo e il quarto motivo del ricorso PA ed accoglie il secondo e il terzo motivo. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale OR ed accoglie il secondo motivo. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale RC ed accoglie il secondo. Rigetta il ricorso incidentale HU. Cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Roma, 09.07.2001 Кові тний H. Consignfere est. Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli 13