Cass. civ., sez. III, sentenza 03/01/2002, n. 22
CASS
Sentenza 3 gennaio 2002

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Commentario1

  • 1La risoluzione del rapporto per superamento del comporto di malattia
    Prof. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 aprile 2021

    Sommario 1) Cenni generali 2) Sulla presunta obbligatorietà della preventiva comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi dell'esaurimento del comporto 3) Nozione di malattia ed equiparazione ad essa dell'infortunio 4) Non computabilità nel comporto delle assenze per infermità indotte dal comportamento datoriale 5) La legittimità del licenziamento per giusta causa in costanza di malattia 1. Cenni generali Il trattamento spettante al lavoratore in caso di malattia (e infortunio) è disciplinato dall'art. 2110 cod. civ., il quale riconosce al lavoratore: a) la conservazione del posto di lavoro; b) la corresponsione della retribuzione o di una indennità nella misura e per il tempo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/01/2002, n. 22
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22
Data del deposito : 3 gennaio 2002

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