Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 5760
CASS
Sentenza 20 novembre 1998

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La revoca del sequestro preventivo emesso in sede penale non contrasta, di per sè, con l'emissione o con il mantenimento del sequestro o della confisca collegati alla misura di prevenzione a norma dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965. Ed invero, mentre il sequestro preventivo, applicabile anche in assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, richiede pur sempre il "fumus", relativo all'ipotizzabilità di un reato determinato, la norma citata pone il sequestro in rapporto alla sproporzione tra valore dei beni disponibili e reddito dichiarato o attività economica dell'interessato, ovvero all'ipotesi, suffragata da sufficienti indizi, che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego; mentre la confisca è prevista come avente ad oggetto beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza. Ne consegue che tale disposizione va letta nel senso che la sproporzione tra cespiti leciti noti e beni acquisiti costituisce elemento sintomatico della provenienza di questi ultimi da attività illecite, pur non identificate e di qualsiasi genere.

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 611 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, per la trattazione dei ricorsi in materia di misure di prevenzione, l'applicabilità del rito previsto dall'art. 127 stesso codice, pur vigente per i ricorsi in materia di misure cautelari personali, in quanto queste ultime presentano caratteristiche afflittive superiori alle misure personali di prevenzione, comprendendo la più grave limitazione della libertà personale costituita dalla custodia in carcere e quella degli arresti domiciliari, limitativa della libertà personale dell'individuo in misura assai più grave di qualsiasi misura di prevenzione; sicché il trattamento processuale differenziato si giustifica per la difformità delle situazioni esaminate.

La trattazione dei ricorsi per cassazione aventi ad oggetto la materia delle misure di prevenzione è soggetta al rito camerale previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., sia perché rientra nella regola generale di tale norma, che si riferisce ai ricorsi contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, sia perché non può farsi rientrare nei casi di trattazione con il rito camerale di cui all'art. 127 stesso codice, aventi natura di eccezionalità e, come tali, non suscettibili di estensione per analogia.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizio di tipo mafioso o camorristico tutti i beni che siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano, o non, di tipo mafioso; conseguentemente, non rileva, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale tra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati.

Il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare necessariamente implicito nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa. Ed invero la pericolosità - che, per essere tale, deve essere necessariamente attuale - è espressamente richiesta solo dall'art. 3, comma primo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e non anche dagli artt. 1 e 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575, i quali si limitano a prevedere l'applicabilità delle misure anzidette a chi semplicemente sia indiziato di appartenere alle menzionate associazioni criminose. Ne consegue che, una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di detta ultima condizione e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per sè non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso.

Commentario1

  • 1La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi non
    Tommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 5760
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5760
Data del deposito : 20 novembre 1998

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