Sentenza 20 novembre 1998
Massime • 5
La revoca del sequestro preventivo emesso in sede penale non contrasta, di per sè, con l'emissione o con il mantenimento del sequestro o della confisca collegati alla misura di prevenzione a norma dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965. Ed invero, mentre il sequestro preventivo, applicabile anche in assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, richiede pur sempre il "fumus", relativo all'ipotizzabilità di un reato determinato, la norma citata pone il sequestro in rapporto alla sproporzione tra valore dei beni disponibili e reddito dichiarato o attività economica dell'interessato, ovvero all'ipotesi, suffragata da sufficienti indizi, che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego; mentre la confisca è prevista come avente ad oggetto beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza. Ne consegue che tale disposizione va letta nel senso che la sproporzione tra cespiti leciti noti e beni acquisiti costituisce elemento sintomatico della provenienza di questi ultimi da attività illecite, pur non identificate e di qualsiasi genere.
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 611 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, per la trattazione dei ricorsi in materia di misure di prevenzione, l'applicabilità del rito previsto dall'art. 127 stesso codice, pur vigente per i ricorsi in materia di misure cautelari personali, in quanto queste ultime presentano caratteristiche afflittive superiori alle misure personali di prevenzione, comprendendo la più grave limitazione della libertà personale costituita dalla custodia in carcere e quella degli arresti domiciliari, limitativa della libertà personale dell'individuo in misura assai più grave di qualsiasi misura di prevenzione; sicché il trattamento processuale differenziato si giustifica per la difformità delle situazioni esaminate.
La trattazione dei ricorsi per cassazione aventi ad oggetto la materia delle misure di prevenzione è soggetta al rito camerale previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., sia perché rientra nella regola generale di tale norma, che si riferisce ai ricorsi contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, sia perché non può farsi rientrare nei casi di trattazione con il rito camerale di cui all'art. 127 stesso codice, aventi natura di eccezionalità e, come tali, non suscettibili di estensione per analogia.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizio di tipo mafioso o camorristico tutti i beni che siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano, o non, di tipo mafioso; conseguentemente, non rileva, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale tra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati.
Il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare necessariamente implicito nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa. Ed invero la pericolosità - che, per essere tale, deve essere necessariamente attuale - è espressamente richiesta solo dall'art. 3, comma primo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e non anche dagli artt. 1 e 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575, i quali si limitano a prevedere l'applicabilità delle misure anzidette a chi semplicemente sia indiziato di appartenere alle menzionate associazioni criminose. Ne consegue che, una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di detta ultima condizione e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per sè non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso.
Commentario • 1
- 1. La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi nonTommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 5760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5760 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 20.11.1998
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 5760
Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
Dott. MABELLINI ANNA " N. 20280/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ricorso proposto da
1) IO GA n. il 10.07.1941
2) SA TI N. IL 09.03.1941
3) IO AO N. IL 03.07.1941
4) IO UL N. IL 03.05.1974
avverso decreto del 25.03.1998 CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. Dr. Verderosa, che chiede il rigetto del ricorso
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I Con decreto 24.2.98 la Corte d'Appello di Napoli confermava il decreto 20.5.97 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, appellato da tutte le parti processuali, con il quale era stata applicata nei confronti di RI GA, a norma delle leggi n. 575 del 1965 e n. 1423 del 1956, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due, con cauzione di lire ventimilioni e confisca di una serie di beni, tra i quali: le quote e i beni aziendali della s.r.l. DI ON s.r.l., intestati anche a RI LV, LI e AO (figli del preposto); immobili vari intestati a SA IN (moglie del preposto); immobili e quote sociali intestati a RI AO.
Riteneva la pericolosità qualificata di RI GA, il quale, oltre ad essere raggiunto da precedenti penali, era indiziato di appartenere all'associazione di stampo mafioso denominata "Clan dei Casalesi", derivata dal "Clan Bardellino", in relazione alla quale era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.P. del Tribunale di Napoli in data 25.11.95, fondata sulle dichiarazioni del collaborante SC IN, (confermate da altre dichiarazioni e da dati oggettivi) secondo il quale lo RI, imprenditore responsabile prima della "LE ST", poi della s.r.l. "DI ON" aderente al Consorzio CEDIC (Centro Distribuzione ST), centro di interessi del clan dei Casalesi, avrebbe "ritirato" le percentuali che gli imprenditori del settore calcestruzzi dovevano versare in favore del citato clan camorristico. Considerava che la circostanza , sottolineata nei motivi d'appello, che l'ordinanza impositiva della misura cautelare fosse stata revocata dal Tribunale di Napoli in sede di riesame con provvedimento 10.10.96, al pari del sequestro preventivo disposto, non valeva ad alterare il quadro indicativo della pericolosità sociale del preposto, sia per motivi formali in considerazione della indipendenza del procedimento di prevenzione da quello penale, sia sotto il profilo sostanziale, costituendo comunque gli elementi esaminati dati sintomatici della sua adesione agli scopi del clan camorristico e della sua collaborazione con il predetto con vantaggi patrimoniali propri.
In ordine alla posizione dei terzi rilevava che i beni intestati agli stretti congiunti del proposto non avevano il minimo appiglio in loro disponibilità economiche proprie (a parte quei beni in relazione ai quali in favore di LI e AO RI era stato revocato il sequestro dal Tribunale, con quella disposizione del decreto oggetto dell'appello del P.M.), che i tempi delle intestazioni suddette coincidevano con vicende relative alla enorme crescita senza motivo lecito plausibile delle disponibilità del padre, e che RI LV era divenuto amministratore unico della s.r.l . "DI ON" a soli diciassette anni , senza alcuna esperienza di carattere lavorativo.
II - È stato proposto ricorso dal difensore di RI GA e dei terzi interessati RI LI, AO LV e SA IN, nel quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione.
Sottolinea che il presente procedimento di prevenzione nasce dal procedimento penale denominato "Spartacus I" nel quale e ordinanze di custodia cautelare e quelle di sequestro dei beni RI sono state revocate. In relazione al. rapporto tra i due procedimenti, sostiene che "l'asserita autonomia trova un primo limite nella identità del materiale probatorio e soprattutto, nella genesi della stessa misura di prevenzione che si collega proprio al processo penale poc'anzi richiamato". Rileva che il sequestro preventivo richiede soltanto il "fumus" del reato, e che l'intervenuta revoca di esso sta ad indicare la mancanza di tale requisito minimo, con conseguente incidenza anche sul piano del procedimento di prevenzione.
Sottolinea che la DI ON ha continuato ad operare e ad investire pur in presenza del sequestro, circostanza che dimostrava come l'impresa operasse al di fuori di logiche criminali . Osserva che le due imprese facenti capo a RI GA in due fasi temporali diverse (prima la LE ST , poi la DI ON), avevano nel consorzio CEDIC una caratura limitata;
che la Corte di merito non ha valutato criticamente l'attendibilità delle dichiarazioni del collaborante SC , che l 'altro collaborante De ON non ha indicato un solo lavoro che sarebbe stato attribuibile allo RI attraverso la camorra, che l'incremento dei profitti della DIe ON era fisiologico (punto sottolineato da una memoria difensiva redatta da GA RI personalmente, che nega la propria qualita', di coluso con la camorra dichiarandosene vittima). Quarto alla posizioni dei terzi, nel ricorso si sostiene che la Corte d'Appello ha motivato soltanto presuntivamente, in conseguenza della misura personale, e contraddittoriamente, in quanto da un lato si sostiene che la DI ON, lavorava per conto del clan del Casalesi, da un lato si ritiene che attraverso le disponibilità acquisite RI avesse acquisito ed intestato a terzi beni rimasti comunque nella sua disponibilità, pur non trattandosi di un associato (punti questi sottolineati ed ampliati nella memoria difensiva proposta nell'interesse specifico dei terzi).
Si deduce difetto di motivazione sulla entità della misura irrogata. Con memoria di replica alla requisitoria scritta del P G. nell'interesse di RI GA si nega abnormità dell'incremento de volume d'affari delle imprese RI , la valenza sintomatica della partecipazione al Consorzio CEDIC, la coincidenza d'interessi tra l'attività imprenditoriale del preposto e l'attività del clan camorristico.
III - Con memoria successiva il difensore nell'interesse di RI GA ha chiesto che il procedimento fosse trattato in contraddittorio, ai sensi dell'art. 127 c.p.p.. Sostiene che la procedura richiesta è prevista "per tutte quelle decisioni che assumono un carattere decisorio, sia in senso formale che sostaziale", e che tali caratteristiche devono essere riconosciute ai provvedimenti emessi del, procedimento di prevenzione, assimilabile a quelli emessi ex art. 442, nonché 309 e 310 c.p.p. stante il comune contenuto decisorio e la gravità delle conseguenze che ne derivano. IV La questione preliminare posta con la memoria difensiva sopra richiamata è infondata.
Il procedimento in camera di consiglio senza contraddittorio orale tra le parti avanti alla Corte di cassazione è previsto dell'art.611 c.p.p, in relazione a, "ogni ricorso contro provvedimenti non emessi in dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442". La "deroga a quanto previsto dall'art.127" è disposta "se non è diversamente stabilito", inciso che fa riferimento a quei casi in cui il contraddittorio è espressamente previsto , come nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 32 in tema di risoluzione del conflitto di competenza, 41. c. 3 in tema di ricusazione, 48 c. 1 in tema di rimessione del processo, 305 e 311 c.5 c.p.p. misure in tema di misure cautelari coercitive.
La linea di demarcazione tra le due procedure, con o senza contraddittorio orale, non dipende dal tipo di procedura adottata in primo grado: ad esempio, alla forma ex art. 127 c.p.p. prevista per il procedimento di esecuzione dall'art. 666, c. 3 non corrisponde avanti al giudice di legittimità un procedimento corrispondentemente "partecipato"; il ricorso proposto contro una sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p. in contraddittorio, avanti al Giudice per le indagini preliminari, o del dibattimento prima della dichiarazione di apertura prevista dell'art. 492, è trattato in base alle richieste scritte delle parti senza l'intervento di esse in camera di consiglio;
in caso di proroga dei termini di custodia cautelare, secondo la sentenza costituzionale n. 434 del 1995 interpretativa dell'art. 305 C.P.P., è prescritto un contraddittorio informale, non disciplinato dall'artt. 127 c.p.p., da applicarsi invece quando si ricorra in sede di legittimità contro il provvedimento in tal modo emesso dal giudice di merito.
Le eccezioni alla regola della camera di consiglio "non partecipata" appaiono piuttosto tutte previste in dipendenza della particolare rilevanza della decisione conseguente al procedimento per il quale è prevista la partecipazione dei difensori. Questo elemento distintivo tra le questioni, da trattarsi in camera di consiglio sembra essere preso in considerazione dalla stessa difesa, là ove fa riferimento al "carattere decisorio" di esse, da intendersi evidentemente non in senso letterale, trattandosi comunque di pronunce "decisorie" in quanto decidono sul punto oggetto del ricorso, bensì in senso traslato, riferito all'incidenza che tali decisioni hanno sulla situazione personale del soggetto che ne viene coinvolto. Così individuata la "ratio" in base alla quale il legislatore, quali eccezioni alla regola generale dell'assenza di contraddittorio orale nella procedura camerale disciplinata dall'art. 611 c.p.p., ha individuato alcuni procedimenti che devono seguire le regole dettate dall'art. 127 c.p.p., resta da stabilire se la materia delle misure di prevenzione rivesta caratteristiche corrispondenti ai temi sottratti alla regola della camera di consiglio "non partecipata", così da potersi pervenire o direttamente a livello interpretativo, o previo intervento della Corte Costituzionale, come la difesa in subordine sostiene, ad una estensione di tale normativa eccezionale ai ricorsi concernenti i provvedimenti previsti dalle leggi n. 1423 del 1956 e 575 del 1965.
La risposta al quesito deve essere negativa.
A livello interpretativo, la eccezionalità prevista nell'art. 611 del ricorso alla procedura di cui all'art. 127 esclude possa farsi luogo ad interpretazioni estensive o analogiche.
Quanto alla sostenuta illogicità della esclusione, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost., si osserva che, esclusa qualsiasi affinità tra le misure in esame e la sentenza emessa a seguito del giudizio abbreviato, o le questioni sottoposte alla Corte di cassazione in caso di conflitto di competenza, o di richiesta di rimessione del processo, il paragone può essere fatto con le misure cautelari coercitive, per le quali il procedimento in sede di legittimità si svolge "osservando le forme previste dall'art. 127", a norma dell'art. 311 c. 5 (non richiamato in tema di misure cautelari reali dall'art. 325 e. 3, che dell'art. 311. richiama solo i commi 3 e 4). Si rileva che le misure cautelari coercitive presentano caratteristiche afflittive superiori alle misure personali di prevenzione, in quanto comprendono la più grave limitazione della libertà persona le costituita dalla custodia in carcere, e quella degli arresti domiciliari pur limitativa della libertà dell'individuo in misura assai più grave di qualsiasi misura di prevenzione. La difformità tra loro delle situazioni esaminate giustifica un trattamento processuale diverso, e palesa la manifesta infondatezza della questione di legittimità processuale proposta. V - L'indipendenza del procedimento di prevenzione da quello penale non viene meno pur se il materiale probatorio sia lo stesso, e dalle indagini penali abbiano tratto spunto la richiesta e l'applicazione della misura di prevenzione. La revoca della misura cautelare coercitiva da parte del giudice penale che ha escluso i "gravi indizi di colpevolezza" richiesti dall'art. 273 c.p.p. non esclude che in quello stesso materiale indiziario possano ravvisarsi elementi sintomatici della pericolosità qualificata che giustifica l'applicazione della misura di prevenzione in oggetto. VI - La revoca del sequestro preventivo emesso in sede penale non contrasta di per sè con l'emissione, o con il mantenimento, del sequestro o della confisca collegati alla misura di prevenzione a norma dell'art. 2 ter legge n.575 del 1965. Mentre il sequestro preventivo, applicabile anche in assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, richiede pur sempre il "fumus", relativo alla ipotizzabilità di un reato determinato, la norma citata pone il sequestro in rapporto alla spropozione tra valore dei beni disponibili e reddito dichiarato o attività economica dell'interessato, "ovvero" alla ipotesi, suffrugata da sufficienti indizi, che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (c.2). La confisca disciplinata dal comma successivo è prevista come avente per oggetto "beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza". Le due disposizioni vanno lette nel senso che la sproporzione tra cespiti leciti noti e beni acquisiti costituisce elemento sintomatico della provenienza di questi ultimi da attività illecite, pur non identificate e di qualsiasì genere, ed è sufficiente a legittimare la confisca (in tema Cass. Sez. I, 10.3.98, De Fazio, RV. 210012;
Sez. VI , 2 .5.97 , Commisso, RV. 208116). La differenza d'impostazione rispetto al procedimento penale ed al sequestro preventivo in particolare comporta la possibilità che quest'ultimo sia revocato pur persistendo tutte le condizioni previste dal citato art. 2 ter per le due misure di prevenzione patrimoniali considerate, previste in relazione a presupposti completamente diversi da quelli dettati dall'art. 321 c.p.p. VI - I rilievi svolti nell'interesse dei ricorrenti sulla legittimità dei provvedimenti adottati e sulla logicità della motivazione del decreto impugnato si configurano in gran parte in argomentazioni critiche in fatto, e sono al limite della inammissibilità. In ordine al contenuto di essi , si fanno proprie le pertinenti osservazioni svolte dal Procuratore generale presso questa Corte, contrastate dalla difesa con valutazioni di merito, che qui di seguito si trascrivono in, relazione di RI GA. "I giudici della prevenzione hanno fondato l'inserimento del proposto, almeno a livello indiziario, in un clan di stampo camorristico (quello c.d. dei "Casalesi") su elementi di materiale valore sintomatico.
"Vi sono le accuse precise e del collaborante OV IN, secondo il quale il prevenuto era legato al sodalizio dei "Casalesi" che, attraverso la creazione di consorzi mirava al controllo esclusivo nel settore del calcestruzzo, sfruttando la competenza di RI ET che, da tempo, svolgeva l'attività edilizia, peraltro con scarso successo.
"Un conforto a tali accuse è dato dalla circostanza che il proposto entra a far parte del consorzio di imprese (CEDIC) sorto nel 1984 e controllato dalla consorteria, ed è subito nominato nel consiglio di amministrazione, nonostante il modesto apporto economico (nell'atto costitutivo figura anche la moglie, SA IN, come amministratrice e legale rappresentante della "LE ST"). "Altro collaborante ha pure riferito (De ON DA) che le aziende, tra le quali quella di RI GA, versavano alla organizzazione una somma mensile di 10 milioni, in cambio di favori e protezione.
"Secondo la difesa, era una tangente che il proposto era costretto a pagare, come altri imprenditori.
"A parte che non è mai: stata presentata una denuncia al riguardo, non si spiegano allora il ruolo di rilievo del prevenuto nel consorzio di imprese, controllato dal clan, e soprattutto la sua ricchezza , mentre, prima dell'ingresso in tale organismo, la "LE ST" attraverso la quale lo RI svolgeva la sua attività non era in condizioni floride, tanto che questi aveva emesso anche assegni a vuoto, come emerge dal suo certificato penale. "Ancora pende nei confronti di RI GA procedimento per il delitto ex art. 416 bis c.p., anche se nei suoi confronti è stata revocata la misura della custodia in carcere. Ed è proprio il suo ruolo all'interno del consorzio d'imprese, attraverso il quale coincidono con quelli del clan, l'elemento più sintomatico della sua elevata pericolosità, che giustifica anche la durata della misura, come correttamente hanno indicato i giudici d'appello." Circa l'attualità della pericolosità specifica, osserva questa Corte che tale requisito "è da considerarsi necessariamente implicito nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa. Ed invero la pericolosità- che, per essere tale, deve essere necessariamente attuale è espressamente richiesta solo dall'art. 3, comma primo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e non anche dagli artt. e 2 della legge 31.
maggio 1965 n. 575, quali si limitano a prevedere l'applicabilità delle misure anzidette a chi semplicemente sia indiziato di appartenere alle menzionate associazioni criminose. Ne consegue che, una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di tale condizione e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per sè non decisivo dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerarsi anche attualmente pericoloso. "(Cass. Sez.I, 10.7.97, Fraglica, RV. 208391; conforme, Sez. II, 10.1.97, Bontempo Scavo, RV. 206854). Sono da condividersi, appieno anche le osservazioni svolte dal Procuratore Generale circa la misura patrimoniale e la posizione dei terzi;
che si trascrivono.
"In ordine alla misura ablativa, occorre, come è noto, che si tratti di beni di cui il soggetto possa disporre, direttamente o indirettamente, che essi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
"La disponibilità è, poi, un elemento sussidiario, che deve sussistere solo quando il bene non appartenga direttamente all'indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose. Il legislatore, quindi, disponendo che le speciali indagini di cui all'art. 2 bis legge 575/1965 debbono essere espletate non solo nei confronti del preposto, ma anche del coniuge, dei figli e dei soggetti che con lui hanno convissuto nell'ultimo quinquennio, ha introdotto una presunzione di disponibilità al proposto dei beni loro intestati (Cass. Sez. II, 5.12.1996, Liso, Cass. Pen. 1997, p. 2847 n. 1610).
"In sostanza, il legislatore ha preso atto del non infrequente fenomeno della concentrazione finanziaria e patrimoniale in capo a soggetti facenti parte del nucleo familiare e, al fine di evitare facili aggiramenti delle norme sulla confisca, ha previsto, con riferimento ai detti soggetti, una presunzione rispetto alla quale soggetti interessati vengono quindi gravati dall'onere di allegare seri elementi contrari." (In "erra, questa Corte rileva che la "presunzione" in, parola va letta come connessa all'accertata assenza di disponibilità economiche proprie dei terzi intestatari, sintomatica della fittizietà della intestazione, e quindi quale lecito criterio interpretativo della situazione di fatto, non comportante illegittime inversioni di onere della prova a carico dei terzi).
"Il legislatore, ancora, ha fornito una esemplificazione degli indizi necessari perché il bene venga identificato come frutto di attività illecite o ne costituisca il reimpiego, ed ha ritenuto la più significativa quella costituita nella notevole sperequazione tra tenore di vita ed entità dei redditi apparenti o dichiaranti. I giudice della prevenzione, poi, in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale per cui l'indagine deve essere condotta su ogni singolo bene, altrimenti l'indiscriminato cumulo eluderebbe la necessaria individuazione di quelli che sono frutto di attività illecite od il loro reimpiego, hanno analizzato partitamente i singoli beni... ..."
"La Corte d'Appello, quindi, attraverso un particolareggiato esame cronologico ed eziologico, esame congruo ed immune da vizi, ha concluso che i beni confiscati appartenenti al proposto o apparentemente intestati alla moglie ed ai figli, erano incompatibili con i modesti introiti leciti degli stessi, per cui essi costituiscono il frutto o il reimpiego della condotta illecita di RI GA, inserito in un potente e sanguinario clan. "Ne è di alcun pregio la eccezione, sollevata dalla difesa nei motivi del ricorso, che i beni potessero prevenire dalla evasione fiscale del proposto.
"In tema di misure di prevenzione patrimoniali, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizio di tipo mafioso o camorristico tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, per cui non rileva, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso casuale tra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, anche se ad esempio essi costituiscano il reimpiego di proventi della evasione fiscale (Cass. Sez. II, c.c. 15.1.1996, Anselmo, Cass. Pen. 1997, p. 534, n. 340)". La conformità alle disposizioni specifiche e la logicità del decreto impugnato conducono al rigetto del ricorso, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 1999