Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
Nel giudizio di prevenzione non è applicabile la norma dettata dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., che limita, nel giudizio penale, la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento vigendo infatti, nel giudizio di prevenzione, la opposta regola della piena utilizzabilità di qualsiasi documento indiziario, anche tratto da procedimenti penali in corso, purché certo e idoneo, per il suo valore sintomatico, a giustificare il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2007, n. 27665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27665 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 13/06/2007
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2407
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 008943/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MUSCOLINO ROSARIO, N. IL 5/11/1958;
avverso DECRETO del 28/12/2006 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con riguardo alla ricorso in epigrafe, deve preliminarmente, rammentarsi che a norma della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, la cui legittimità costituzionale è stata positivamente vagliata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 321/2004, l'unico vizio deducibile con il ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione è quello di violazione di legge, restando, pertanto, preclusa la deduzione del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), salva l'ipotesi estrema in cui il provvedimento sia totalmente privo di motivazione, nel qual caso la violazione di legge potrà ritenersi integrata per inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3, in riferimento alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, cit. comma 2 che prescrive l'adozione di decreto motivato, con conseguente nullità dell' atto che ne sia del tutto carente.
L'unico motivo di ricorso che, pertanto, non necessita di specifico esame in questa sede (poiché il secondo afferente in maniera del tutto generica, al difetto di motivazione è come tale inammissibile) lamenta l'utilizzo, nell'ambito del giudizio di prevenzione, dei risultati di intercettazioni telefoniche che sarebbero state dichiarate inutilizzabili, per difetto di motivazione del decreto esecutivo del pubblico ministero, sia nel giudizio cautelare che del giudizio di merito conseguenti al procedimento nel cui ambito erano state svolte.
Premesso che i provvedimenti in questione, dei quali il ricorso prospetta la allegazione, non risultano allegati al ricorso, va osservato, dal punto di vista del fatto processuale, che il decreto impugnato, facendo espresso riferimento all'ordinanza di custodia cautelare che era stata emessa nel giudizio di merito, lascia intendere che in quella sede cautelare le predette intercettazioni fossero state ritenute utilizzabili, respingendo la relativa eccezione. Ma si deve con maggior attinenza al caso sottolineare la irrilevanza dell'accertamento di questi fatti processuali perché, nella materia della prevenzione, il vizio di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali, dichiarato per la mancata indicazione delle ragioni di eccezionale urgenza, non è in grado di proiettare i suoi effetti nell'ambito delle regole probatorie del particolare regime della prevenzione, in quanto vizio di natura relativa che non intacca in maniera sostanziale la validità della prova.
Negli esatti termini concernenti la inutilizzabilità, che non proietta i suoi effetti sul procedimento di prevenzione, si è espressa questa corte (Sez. 6^, Sentenza n. 718 del 22/02/1999 Cc. (dep. 29/04/1999 ) Rv. 213919; Presidente: Trojano P. Estensore:
Tritone F. Imputato: Contino. P.M. Frangini B. (Conf.) stabilendo che nel giudizio di prevenzione non è applicabile la nonna dettata dall'art. 270 c.p.p., comma 1, che limita, nel giudizio penale, la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento. Infatti, nel giudizio di prevenzione vige la opposta regola della piena utilizzabilità di qualsiasi documento indiziario, anche tratto da procedimenti penali in corso, purché certo e idoneo, per il suo valore sintomatico, a giustificare il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007