Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2007, n. 27665
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Sentenza 13 giugno 2007

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Nel giudizio di prevenzione non è applicabile la norma dettata dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., che limita, nel giudizio penale, la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento vigendo infatti, nel giudizio di prevenzione, la opposta regola della piena utilizzabilità di qualsiasi documento indiziario, anche tratto da procedimenti penali in corso, purché certo e idoneo, per il suo valore sintomatico, a giustificare il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2007, n. 27665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27665
    Data del deposito : 13 giugno 2007

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