Sentenza 9 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7149 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NE LAVORO07 449 /03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NI PRESTIPINO - Presidente - R.G.N. 10848/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron. 15934 Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Rep. Consigliere Ud.28/10/02Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN OV, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO TOMASELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
A.M.T. AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA LESTI QUINZIO BELARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato 2002 RAFFAELE CAUDULLO, giusta delega in atti;
4220 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 1645/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 04/04/00 R.G.N. 685/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'azienda Municipale Trasporti di Catania proponeva opposizione dinanzi al RE della stessa città avverso l'esecuzione intrapresa dal sig. NI Di NO in forza di sentenza resa dal Tribunale di Catania (n.2582/91), per il recupero di £.66.382 378, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Il giudice dell'esecuzione, disposta la sospensione della procedura esecutiva, trasmetteva gli atti al giudice del lavoro per la decisione sul merito. Con sentenza del 21 novembre 1997 il RE dichiarava che il lavoratore non aveva diritto a procedere esecutivamente poiché la sentenza del Tribunale di Catania n.2582/1991, in forza della quale egli agiva in via esecutiva, era stata riformata dalla Cassazione con rinvio al Tribunale di Siracusa. Avverso la decisione del RE il Di NO proponeva appello al Tribunale Catald di Catania, che lo rigettava, rilevando che nell'atto di opposizione l'AMT aveva specificato che la sentenza in forza della quale il lavoratore agiva in via esecutiva era stata impugnata per cassazione e che, con successive note, l'Azienda aveva sottolineato che era intervenuta la decisione della Corte di Cassazione con la quale era stata cassata la sentenza impugnata in questione, con rinvio al Tribunale di Siracusa, in relazione ad un punto del decisum: sicché il RE, lungi dall'aver agito ultra petita, come sostenuto dall'appellante, correttamente aveva ritenuto privo di effetti il titolo esecutivo. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Sig. Di NO propone ricorso, formulandolo in un unico motivo. L'A.M.T. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando omessa pronuncia sui punti 1 decisivi della controversia, violazione del principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, violazione dei criteri di interpretazione del giudicato esterno, con riferimento all'art.360 nn.3 e 5, il ricorrente rileva anzitutto che, nell'atto di opposizione, l'azienda opponente aveva chiesto che venisse dichiarata l'insussistenza del credito preteso dall'esecutante o, quanto meno, la sua riduzione nei limiti dovuti, mentre il RE prima, anziché pronunciarsi su tale domanda, aveva ritenuto privo di efficacia l'atto di precetto azionato dal Di NO nei confronti dell'A.T.M. a seguito dell'intervenuta sentenza della Corte di Cassazione che aveva riformato la sentenza resa in appello, ed il Tribunale di Catania, poi, aveva confermato la sentenza di primo grado, incorrendo in un evidente vizio di extrapetizione in quanto oggetto della causa era l'eccepita insussistenza o minore consistenza del credito per cui la Cataldi procedura esecutiva era stata intrapresa. In secondo luogo il ricorrente deduce che il Tribunale aveva ignorato il contenuto sia della sentenza di merito del RE di Catania n.836/90 sia della sentenza di appello n.2582/91 del Tribunale di Catania, sia della sentenza n.6419 della Corte di Cassazione che, rigettando il ricorso dell'A.T.M., aveva confermato la sentenza di appello riguardo al "condannatorio” delle somme precettate, mentre aveva accolto il ricorso del DI sulla data di decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul complessivo trattamento di fine rapporto, rinviando la causa, soltanto su questo punto, al Tribunale di Siracusa. Da tali sentenze, a parere del ricorrente, risultava la piena legittimità della procedura esecutiva azionata. Il motivo è fondato . La sentenza impugnata ha sostanzialmente ritenuto il difetto del titolo esecutivo avendo la Corte di Cassazione cassato la sentenza del Tribunale di Catania, di cui era stata chiesta l'esecuzione, con rinvio della causa al Tribunale di Siracusa. La decisione impugnata non tiene però conto che la Corte di Cassazione ha cassato solo parzialmente la sentenza del Tribunale di Catania in quanto, rigettando sia il primo motivo del ricorso principale proposto dal DI e da altri due dipendenti dell'azienda che il ricorso incidentale proposto dalla A.T.M., si è limitata ad accogliere il secondo motivo del ricorso principale dei lavoratori riguardante la decorrenza degli interessi e della rivalutazione, richiesta dagli stessi da una data anteriore a quella stabilita dai giudici di merito, e ha cassato la sentenza del Tribunale di Catania solo in relazione al Calaldi motivo accolto. Nel caso in esame non trova applicazione l'art.336 c.p.c in quanto la cassazione parziale operata dalla sentenza n.6419 del 1993 della Cassazione non incide sugli altri punti della sentenza del Tribunale di Catania del tutto indipendenti dalla parte cassata, limitandosi a statuire sugli oneri accessori, riconosciuti in favore del ricorrente in misura maggiore di quelli indicati nella sentenza in forza della quale è stata intrapresa l'esecuzione. La cassazione parziale non estende, quindi, i suoi effetti agli altri provvedimenti della sentenza cassata sicché essa non incide sull'esecuzione intrapresa sulla base di provvedimenti contenuti nella decisione del Tribunale di Catania non travolti dalla cassazione parziale della stessa. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa viene rinviata alla Corte di Appello di Caltanisetta che, nel deciderla, si atterrà al seguente principio : la riforma o la cassazione parziale della sentenza non ha effetti sulle parti della 3 stessa che non dipendono dalla parte riformata o cassata e non incide sul diritto a procedere esecutivamente in forza di provvedimenti contenuti nella sentenza impugnata non travolti dalla cassazione parziale della stessa. Le spese del presente giudizio di cassazione saranno regolate dal giudice del rinvio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Caltanisetta. Così deciso il 28 ottobre 2002 IN PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mirrenſtin en гана Calaloli selle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 9 MAG. 2003 joggi, CANCELLIERE A