Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2003, n. 36776
CASS
Sentenza 1 luglio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'attività di arruolamento contro una Stato estero punita dall'art. 244 cod. pen. si differenzia da quella di reclutamento di mercenari di cui all'art. 4 della l. 12 maggio 1995, n. 210, in quanto mentre la prima presuppone la stipulazione di un contratto e l'inquadramento dell'arruolato in una struttura militare, la seconda, in adempimento dell'obbligo internazionale assunto con la Convenzione ONU del 4 dicembre 1989, ha una portata più ampia, comprendendo ogni attività di reperimento di persone disponibili ad operazioni militari mercenarie e di raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego.

Anche a seguito della novella del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. con mod. nella l. 15 dicembre 2001, n. 438, l'art. 270 bis cod. pen. non è applicabile alle associazioni con finalità di eversione dell'ordine democratico di uno Stato estero, in considerazione - oltre che del tenore testuale della norma, che al terzo comma estende la punibilità alle sole associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale - della ratio legis da individuare nell'escludere che il giudice italiano si esprima sul sistema politico-istituzionale di uno Stato estero.

Commentari4

  • 1Art. 244 - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra (1)
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Art. 270-quater - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
    https://www.filodiritto.com/

  • 4Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismo
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2003, n. 36776
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36776
Data del deposito : 1 luglio 2003

Testo completo