Sentenza 1 luglio 2003
Massime • 2
L'attività di arruolamento contro una Stato estero punita dall'art. 244 cod. pen. si differenzia da quella di reclutamento di mercenari di cui all'art. 4 della l. 12 maggio 1995, n. 210, in quanto mentre la prima presuppone la stipulazione di un contratto e l'inquadramento dell'arruolato in una struttura militare, la seconda, in adempimento dell'obbligo internazionale assunto con la Convenzione ONU del 4 dicembre 1989, ha una portata più ampia, comprendendo ogni attività di reperimento di persone disponibili ad operazioni militari mercenarie e di raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego.
Anche a seguito della novella del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. con mod. nella l. 15 dicembre 2001, n. 438, l'art. 270 bis cod. pen. non è applicabile alle associazioni con finalità di eversione dell'ordine democratico di uno Stato estero, in considerazione - oltre che del tenore testuale della norma, che al terzo comma estende la punibilità alle sole associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale - della ratio legis da individuare nell'escludere che il giudice italiano si esprima sul sistema politico-istituzionale di uno Stato estero.
Commentari • 4
- 1. Art. 244 - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democraticohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 270-quater - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionalehttps://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2003, n. 36776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36776 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
composta dai signori: 4094/03+5115/03
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
Dott. Ilario MARTELLA consigliere
Dott. Antonio S. AGRÒ "
Dott. Francesco IPPOLITO " (rel.)
Dott. Nello ROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ZZ RA, n. a ER il 14.3.1962;
LE BI, n. a Lussinpiccolo (ora Croazia) il 16.2.1940;
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di ER;
avverso:
l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di ER, emessa in data 3.12.2002;
l'ordinanza ex art. 309 c.p.p. del Tribunale del riesame di VE, deliberata in data 19.12.2002;
l'ordinanza ex art. 324 c.p.p. del Tribunale del riesame di ER, deliberata in data 16.1.2003;
- letti i ricorsi e i provvedimenti impugnati;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
- udito il difensore del RO, avv. P. Tebaldi, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1.1. A seguito di indagini di polizia giudiziaria, svolte anche in collaborazione con la polizia francese, il 2 ottobre 2002, la Procura della Repubblica di ER richiese l'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di BI LE e RA ZZ, in relazione ai reati di cui:
a) all'art. 416 co. 1 c.p. per avere - assieme con OB RD, EM PO, PP TE e UN LE costituito ed organizzato un'associazione finalizzata a compiere più delitti di sovvertimento dell'ordine costituzionale di alcuni stati esteri violandone l'integrità territoriale mediante conflitti armati nel loro territorio e provvedendo, a tal fine, a reclutare diverse persone, già in possesso della capacità tecniche necessarie ed all'uopo opportunamente istruite, nonché a procurare idonei finanziamenti sia per la preparazione ed esecuzione delle azioni militari programmate, sia per ristabilire il nuovo ordine dopo l'intervento armato per la cui esecuzione si assicuravano la disponibilità di adeguato armamento acquisito attraverso collaudati canali di rifornimento;
b) agli artt. 110 c.p. e 4 L. 12.5.1995 n. 210 per avere, agendo in concorso tra loro e con altri, reclutato diverse persone per compiere le azioni militari di sovvertimento dell'ordine costituzionale di alcuni stati esteri di cui al capo a). La richiesta fu accolta con ordinanza 3.12.2002 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di ER, che ravvisò nei fatti contestati i reati previsti dall'art. 270-bis, comma 3, cod. pen. e dall'art. 4 L. 12.5.1995 n. 210, con esclusione del reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen., in riferimento sia all'attività finalizzata all'intervento nelle Repubblica islamica delle isole Comore sia a quella volta in sostegno della popolazione Karen in Birmania.
1.2. Avverso tale ordinanza, il LE presentò istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. al tribunale di VE, mentre il RO impugnò direttamente per cassazione ex art. 311 c.p.p.; nessuna impugnazione fu proposta dal Pubblico Ministero.
1.3. Il tribunale del riesame di VE, con ordinanza ex art. 309 c.p.p. 19.12.2002, confermò il provvedimento applicativo della misura cautelare, escludendo tuttavia la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla contestazione relativa alla Birmania e dichiarò l'incompetenza del GIP di ER, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura di VE ai sensi dell'art.10-bis co. 3 L. 15.12.2001 n. 438, che prevede la competenza della
D.D.A. per il reato di cui all'art. 270-bis c.p. Contro tale provvedimento ricorrono per cassazione il Procuratore della Repubblica di ER e l'indagato LE, a mezzo del suo difensore.
1.4. Nel corso delle indagini preliminari, in cui era indagato anche RC DI per gli stessi reati sopra indicati a carico del LE e del RO, il Procuratore della Repubblica di ER -ritenendo che il DI potesse occultare oggetti ed altre cose pertinenti ai predetti reati, costituenti prova o corpo di reato- emise, in data 2.12.2002, decreto di perquisizione locale e di sequestro, eseguito il successivo 5 dicembre dalla polizia giudiziaria. Contro tale decreto e il successivo provvedimento di convalida, l'indagato propose istanza di riesame dinanzi al tribunale di ER che, con ordinanza 16.1.2003, ordinò il dissequestro di quanto era stato sequestrato (fotografie e video cassette, documentazione cartacea e un computer).
Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di ER.
E DIRITTO 2.1. Nel presente procedimento sono stati riuniti il ricorso dell'indagato RO avverso l'ordinanza del G.I.P. di ER (n. rg. 46745/02), i ricorsi del Procuratore della, Repubblica di ER e dell'indagato LE avverso l'ordinanza ex art. 309 c.p.p. del tribunale del riesame di VE (n. rg. 5115), nonché il ricorso del Procuratore della Repubblica di VE avverso l'ordinanza, emessa dal Tribunale di ER ex art. 324 c.p.p. in data 16.1.2002 nel procedimento nei confronti di RC
DI (n. rg. 4094/03).
2.2. Cominciando l'esame dalle misure cautelari personali, si può prendere avvio dalla violazione di legge, specificamente dell'art.270-bis c.p., dedotta dal RO avverso l'ordinanza del GIP di
ER e dal Pubblico Ministero e dal LE avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di VE.
Nelle predette ordinanze si ritiene erroneamente che la nuova fattispecie prevista dall'art. 270-bis comma 3 cod. pen., introdotta dalla legge 438/2001, si estenda anche alle associazioni aventi finalità di eversione nei confronti di uno Stato estero. L'art. 270-bis c.p. (nel testo attuale così come in quello precedente) prevede la "finalità di terrorismo" e quella di "eversione dell'ordine democratico", che sono concettualmente distinte, come più volte questa Corte ha ribadito: costituisce finalità di terrorismo quella di incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, mentre la finalità di eversione si identifica nel fine più ristretto di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali (cfr. Cass. 11.7.1987, Benacchio, ced 176946). Nella vigenza del precedente testo dell'art. 270-bis c.p, la giurisprudenza aveva avuto modo di precisare che il bene giuridico protetto da tale articolo -che sanziona le associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico- è l'ordinamento costituzionale italiano, dovendosi escludere la configurabilità del reato quando la finalità suddetta, connotante il programma di atti violenti, riguardi uno Stato straniero. Il terzo comma dell'art. 270-bis cod. pen., introdotto con la citata legge del 2001, ha stabilito che "ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale".
Appare evidente che il legislatore ha inteso estendere la punibilità soltanto per la prima delle fattispecie previste dal primo comma l'art. 270-bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale), ma non per quelle aventi finalità eversive ai danni di Stato estero.
Ciò trova una solida ragione in motivi di opportunità politica e di diritto,. interno e internazionale.
L'espressione "eversione dell'ordine democratico" corrisponde, all'espressione "eversione dell'ordinamento costituzionale" non solo sul piano normativo (v. art. 1 L. 29.5.1982 n. 304, recante Misure urgenti per la difesa dell'ordinamento costituzionale), ma anche sul piano sostanziale.
L'eversione dell'ordine democratico, infatti, implica e presuppone un assetto pluralistico e democratico dello Stato e nessun ordinamento potrebbe tollerare che la democraticità del proprio assetto istituzionale e sociale fosse sindacabile da parte di una giurisdizione straniera. Un'ovvia considerazione di opportunità e cautela internazionale ha consigliato il legislatore di sottrarre al giudice italiano ogni valutazione sulla democraticità di uno Stato estero, limitando la nuova fattispecie all'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale.
È infatti ben più agevole, anche in conformità di una pluralità di atti normativi e politici internazionalmente vincolanti per la repressione del terrorismo, formulare una valutazione sulla azione terroristica, il cui intrinseco disvalore è indipendente dalla valutazione dell'obiettivo finale della condotta. La nuova fattispecie prevista nel terzo comma dell'art. 270-bis cod. pen. è, perciò, inapplicabile al fatto asseritamente commesso dagli indagati giacché ad essi non risultano contestati dal Pubblico Ministero ne' la programmazione ne' l'attuazione di attività terroristiche, bensì soltanto la finalità di sovvertimento dell'ordine costituzionale di uno stato estero, che il giudice veneziano ha poi limitato soltanto alla Repubblica Islamica delle isole Comore, escludendo in fatto la sussistenza di gravi indizi per l'asserito sostegno militare illecito all'azione dei Karen contro il governo birmano, senza doglianza alcuna sul punto da parte del Pubblico Ministero.
Va perciò annullata, per quanto concerne la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 270-bis c.p., sia l'ordinanza del tribunale del riesame di VE sia l'originaria ordinanza del g.i.p. di ER, applicativa della misura cautelare.
2.3. Tale annullamento assorbe l'altro motivo di ricorso relativo alla violazione, peraltro manifesta, dell'art. 10-bis co. 3 della L.15.12.2001 n. 438 per avere il tribunale veneziano dichiarato l'incompetenza del giudice veronese: il procedimento a carico del LE (e del RO) risulta iscritto il 24.11.2001, cioè prima del 19.12.2001, data di entrata in vigore della L. 438/2001, con conseguente permanenza della competenza dell'autorità giudiziaria veronese.
2.4. Nella sua impugnazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di VE nei confronti del LE, il Pubblico Ministero, nell'argomentare fondatamente in diritto circa l'insussistenza del reato prevista dall'art. 270-bis c.p., reitera la sua tesi circa la qualificazione del fatto contestato come delitto previsto dall'art.416 cod. pen.. Tale reato, tuttavia, è stato escluso in fatto dal g.i.p. di ER nell'ordinanza applicativa della misura cautelare a carico degli indagati RO e LE, e contro tale esclusione il Pubblico Ministero non ha proposto ne' appello ne' ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
Dopo avere motivato sulla ricorrenza di un serio e preciso quadro indiziario in ordine all'attuale dedizione degli indagati ad un'attività di reclutamento di mercenari da impiegare in conflitti in paesi esteri, il g.i.p. aveva "escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p. per assenza della volontà di consumare un numero indefinito di reati, che non appare invero ravvisabile nel caso in oggetto, in cui scopo dell'associazione costituitasi tra gli indagati è quello di reclutare mercenari da impiegare in scenari di guerra;
sicché i reati fine ipotizzabili sono appunto quello di cui all'art. 4 della L. n. 210/95, nonché quello di cui all'art.270-bis c.p.p.". Al di là della palese erronea indicazione dell'art. 270-bis c.p. come "reato fine", ormai irrilevante attesa l'esclusione dell'ipotizzabilità di tale reato nel caso in questione, questa Corte non può esaminare la correttezza di tale motivazione, in mancanza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, sicché la misura cautelare rimane limitata al reato di cui all'art. 4 L.210/2001, con esclusivo riferimento al reclutamento di mercenari per l'azione militare progettata per le isole Comore.
2.5. Per quanto concerne quest'ultimo reato, risultano infondati i motivi di ricorsi proposti dal RO e dal LE.
Secondo i ricorrenti, attesa la sinonimia tra i termini reclutare ed arruolare, il significato da attribuire all'espressione utilizzata dal legislatore del 1995 è lo stesso del termine utilizzato nell'art. 244 c.p., con la conseguenza che nel caso esaminato non potrebbe essere integrata la fattispecie contestata per mancanza del contratto e dell'inquadramento in una struttura militare. Se pure è vero che correntemente, ma impropriamente, reclutamento è utilizzato come sinonimo di arruolamento, non può trascurarsi che arruolare ha il significato proprio di iscrivere nei ruoli del servizio militare, mentre il termine reclutare, dall'originario significato militare, si è esteso figurativamente sino a comprendere ogni attività di assunzione di persone destinate ad un determinato lavoro o incarico.
Il termine utilizzato dal legislatore nella legge n. 210/95, ha un significato ben più lato di quello a cui si riferisce l'art. 244 c.p. che punisce l'attività di arruolamento contro uno Stato
estero, in modo da esporre lo Stato al pericolo di una guerra, ed è comprensivo dell'attività di reperimento di persone disponibili ad attività militari mercenarie e di raggiungimento di un accordo finalizzato a tale attività L'estensione del termine reclutare nel senso sopra indicato risulta chiara dal contesto in cui lo inserisce l'art. 4, che punisce allo stesso modo "Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell'art. 3", disposizione che traduce nell'ordinamento italiano l'art. 3 della Convezione internazionale adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4.12.1989, secondo cui "chiunque recluti, utilizzi, finanzi o istruisca mercenari ai sensi dell'articolo primo della presente Convenzione, commette reato ai sensi della Convenzione".
In adempimento dell'obbligo internazionale assunto con la sottoscrizione della predetta "Convenzione contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari", si è inteso punire qualsiasi attività (di reperimento, di istruzione, di utilizzazione, di finanziamento) di mercenari.
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno, con valutazione di fatto indenne da vizi logici., legittimamente ritenuto che l'accordo per l'attività mercenaria ci sia stato. E ciò sulla base del contenuto delle significative conversazioni telefoniche intercettate, in particolare del 17 gennaio 2002 -in cui il LE elenca al RO una serie di nominativi (BI, ZI, TE, ID e AZ) e si dichiara costantemente teso alla ricerca di nuove disponibilità- e del 15.12.2001 intercorsa tra LE e TE, in cui si parla a lungo della retribuzione, della natura e della durata della prestazione mercenaria e persino dell'inquadramento (con accenno alla possibilità di essere collocati nello stesso grado ricoperto al momento del congedo dall'esercito italiano). In tali colloqui il LE riferisce di avere già comunicato l'adesione di due soggetti e parla anche di un terzo rispetto al quale ammette di essersi un po' sbilanciato. E lo stesso TE conferma che l'accordo è stato raggiunto almeno per due soggetti, quando conferma "sì, sì, beh lo sai, me e OBo". E che il reclutamento fosse finalizzato ad attività di cui all'art. 3 della 1. 210/95 (che prevede nel primo comma il conflitto armato tra parti contrapposte e nel secondo comma l'ipotesi del colpo di Stato) con riferimento alle isole Comore , risulta motivatamente e logicamente ritenuto dai giudizi di merito, sulla base delle pregresse attività del RD e delle relazioni e degli incontri da lui e dal RO avuti a Parigi con il figlio dell'ex Presidente di quel Paese, nonché sulla base della spiegazione del rinvio a tempo indeterminato delle ipotizzate operazioni militari per l'avvenuto e imprevisto tentativo armato contro il governo della Repubblica islamica delle isole Comore da parte di un altro gruppo di mercenari, che "sono andati prima in profumeria".
2.6. Merita infine accoglimento il ricorso del Pubblico Ministero, che deduce erronea applicazione degli artt. 253 e 324 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di ER ex art. 324 c.p.p., nei confronti di RC DI.
Premesso che la nozione di cosa pertinente al reato è ben più ampia di quella di corpo di reato e consiste in qualsiasi relazione intercorrente tra cosa e reato, qualificata dalla potenzialità della cosa ad essere utile strumento di accertamento del fatto, la motivazione con cui il Tribunale veronese ha ritenuto che "quanto risulta oggetto di sequestro... non rientra nel concetto di cose pertinenti al reato, trattandosi di materiale assolutamente non collegabile ai fatti di cui il ricorrente deve allo stato rispondere in sede di indagini", è del tutto apodittica, mancando qualsiasi spiegazione sulla asserita "non collegabilità" tra cose sequestrate e reati in ordine ai quali il DI viene indagato.
L'ordinanza emessa ex art. 324 c.p.p. dal tribunale di ER va, perciò, annullata. con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte,
in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero e di LE BI annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di VE, emessa ex art. 309 c.p.p. in data 19.12.2002, limitatamente al reato di cui all'art. 270-bis c.p. c.p.p., come sostituito dall'art. 1, co. 1, del D.L. 18.18.2001 n. 374, convertito con modificazioni nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.
Rigetta nel resto il ricorso del LE.
In accoglimento del ricorso di RO RA annulla senza rinvio l'ordinanza 2.12.2002 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ER, limitatamente al reato di cui all'art. 270-bis c.p., come sostituito dall'art. 1, co. 1, del D.L. 18.18.2001 n. 374, convertito con modificazioni nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.
Rigetta nel resto il ricorso del RO.
In accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, annulla l'ordinanza, emessa dal Tribunale di ER ex art. 324 c.p.p. in data 16.1.2002, nel procedimento nei confronti di DI RC e rinvia al tribunale di ER per nuova deliberazione. Così deciso in Roma, l'1 luglio 2003.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 SETTEMBRE 2003.