Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2008, n. 25628
CASS
Sentenza 3 giugno 2008

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Integra il reato previsto dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, dell'obbligo di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale. (Fattispecie relativa a ritardo di quindici minuti sull'orario stabilito per il rientro nell'abitazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2008, n. 25628
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25628
    Data del deposito : 3 giugno 2008

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