Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, dell'obbligo di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale. (Fattispecie relativa a ritardo di quindici minuti sull'orario stabilito per il rientro nell'abitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2008, n. 25628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25628 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
256 28 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/06/2008
SENTENZA
N. 964108 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SILVESTRI GIOVANNI
1. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 010793/2008 2.Dott. CORRADINI GRAZIA
3. Dott. VECCHIO MASSIMO "
4.Dott. PIRACCINI PAOLA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
عد sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di ANCONA
nei confronti di:
1) NI UD N. IL 10/05/1964
avverso SENTENZA del 27/09/2006
TRIBUNALE di ANCONA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SIOTTO MARIA CRISTINA
che ha concluso per l'annullaments c.
1. dalla
Udito, per la parte civi l'Avv.
Udit i difensor Avv.
dehage sentenza infequate
Shatt SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27/9/2006 (dep. 1'11/10/2006) il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ha assolto CL NI dal reato di cui all'art. 9 legge n.1423/56
(ascrittogli per avere contravvenuto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
P.S. disposta dal Tribunale di Ancona, non rispettando l'obbligo di rimanere in casa nella prevista fascia oraria) perché il fatto non costituisce reato. Il Tribunale ha infatti ritenuto che il mero ritardo di quindici minuti rispetto allo stabilito orario di rientro non costituisse violazione apprezzabile, indicativa della piena consapevolezza e volontarietà del mancato rispetto della prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello
di Ancona con atto del 14/10/2006 lamentando inosservanza ed erronea applicazione di legge,
posto che, come più volte statuito dalla Corte di legittimità, qualsiasi ritardo anche modesto rispetto all'orario indicato nella carta precettiva avrebbe integrato la violazione contestata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che la censura proposta in ricorso sia affatto condivisibile.
Ed infatti, alla stregua dell'indirizzo richiamato dal ricorrente P.G., al quale il Collegio
intende dare seguito, la violazione di cui all'art. 9 della legge n. 1423/56 resta integrata anche da una cronologicamente modesta inosservanza dell'obbligo di non allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale, solo potendosi valutare la tenuità del ritardo (in una con le altre circostanze nelle quali esso avvenne) in sede di determinazione della pena (cfr. Cass. sentenze nn. 3512 e 5017 del 1986).
Dalla fondatezza del ricorso discende l'annullamento della sentenza che di tal principio non ha fatto corretta applicazione, avendo il primo Giudice escluso la sussistenza del reato le volte in cui non sussista un serio ed apprezzabile comportamento elusivo della prescrizione e quindi esercitando un potere valutativo che la norma non consente affatto. Da tanto consegue il rinvio alla Corte di Ancona ai sensi dell'art. 569 c. 4 C.P.P.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma il 3/6/2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente,
Scott
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
24 GIU 2008
CANCELLIEREO tefania Fareila 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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