Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula "senza rinvio". (Nella specie, di diniego di convalida di arresto obbligatorio fondato su ragioni attinenti alla gravità del fatto, la Corte ha pronunciato, in dispositivo, annullamento senza rinvio "perché l'arresto è stato effettuato legittimamente"). (Conf., Cass., sez. III, n. 26208 del 2010, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2010, n. 26207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26207 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 747
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 29759/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Repubblica presso il tribunale di Venezia;
nei confronti di:
CA PA, nato il 2 dicembre del 1970 nella Costa D'Avorio, avverso l'ordinanza del 27 luglio del 2009 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ciro Petti;
Letta la requisitoria del Procuratore generale Dott. Giovanni Rosario Russo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Il 24 luglio del 2009 la polizia di Venezia trasse in arresto NA OH, AM KR IN e CA PA perché erano stati sorpresi mentre confezionavano alcuni involucri contenenti eroina, dei quali due erano stati ceduti dal CA a terzi.
Il giudice per le indagini preliminari, mentre convalidò l'arresto del NA e dell'AM, non convalidò quello del Camera perché costui non aveva precedenti penali ed il fatto da lui commesso non era di particolare gravità fin quanto il predetto si era limitato a fare da tramite nella cessione di due dosi a terzi.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia deducendo la violazione dell'art. 381 c.p.p., comma 4, nonché illogicità della motivazione, dovendo il giudice limitarsi a verificare se ricorrano gli estremi della flagranza e se sia configurabile una delle ipotesi che consentono l'arresto, senza sconfinare nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Nella fattispecie il giudice non aveva tenuto conto della personalità del prevenuto, il quale anche se non aveva precedenti penali, aveva tuttavia pendenze giudiziarie ed aveva commesso il fatto durante la clandestinità.
Inoltre la norma non richiede che il fatto sia particolarmente grave. IN DIRITTO
La censura del P.M. - secondo cui il giudice della convalida dell'arresto deve limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti legali per l'arresto e dell'uso ragionevole dei poteri discrezionali e, ove ritenga che da tale discrezionalità si sia ecceduto, deve fornire in proposito adeguata motivazione - è corretta e rispecchia la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (cfr. per tutte Cass. n. 21172 del 2007). Nella fattispecie il giudice della convalida dell'arresto ha proceduto ad una valutazione parziale degli elementi probatori senza considerare che il fatto non deve essere particolarmente grave essendo sufficiente che sia grave e che l'arrestato aveva commesso il fatto durante la clandestinità Inoltre ha omesso di considerare che il CA, pur non avendo riportato precedenti condanne, aveva tuttavia precedenti di polizia In definitiva ha svolto considerazioni che esulano dal controllo della legittimità dell'arresto in flagranza.
L'ordinanza di convalida deve pertanto essere annullata. A questo punto si pone il problema se l'annullamento debba essere effettuato con rinvio o senza rinvio.
La questione ha dato in passato luogo a contrasti nell'ambito di questa Corte. L'orientamento più recente di questa Corte (Cass n 21172 del 2007, n. 36236 del 2007; n. 5983 del 2009, n 25207 del 2009) si esprime nel senso che, in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione del P.M. avverso l'ordinanza di diniego della convalida di arresto, l'annullamento debba essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici.
L'impostazione della questione appare condivisibile, sia per la sua esattezza, sia per ragioni di economia processuale. È però necessaria una integrazione, al fine di fare salva la valutazione della legalità dell'arresto da parte della polizia. Era questo il punto che preoccupava la giurisprudenza orientata nel senso dell'annullamento con rinvio. A tal fine è sufficiente inserire nel dispositivo la formula aggiuntiva "perché l'arresto è stato effettuato legittimamente".
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa convalida dell'arresto del CA, perché l'arresto è stato effettuato legittimamente.
Così deciso in Roma, il 12 maggio del 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010