Sentenza 9 maggio 2000
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il soggetto richiedente non è assimilabile all'imputato ma piuttosto all'attore in un giudizio civile; ne consegue che non si applicano gli artt.571 e 613 cod. proc. pen. nella parte in cui consentono all'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2000, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 09/05/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LICARI CARLO " N.2772
3. Dott. COLAIANNI NICOLA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARZANO FRANCESCO " N.40358/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ID AM C/ n. il 22.04.1973
2) MINISTERO DEL TESORO
avverso ordinanza del 16.07.1999 CORTE APPELLO di GENOVA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. OLIVIERI RENATO che ha chiesto la l'annullamento con rinvio, della impugnata ordinanza. O S S E R V A
in fatto
ID HA ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, della Corte di Appello di Genova in data 16/7/99 che aveva dichiarato inammissibile la. sua domanda, di riparazione pecuniaria per ingiusta carcerazione sofferta.
in diritto
Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal HA HA. Per il disposto di cui agli articoli 571 e 613 C.P.P. soltanto all'imputato è data facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione. Il soggetto richiedente la riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione da, lui sofferta non è assimilabile alla figura dell'imputato.
Quest'ultimo, invero, subisce l'azione penale;
l'altro instaura una procedura per ottenere un ristoro economico e si pone sulla stessa linea di un attore in sede di giudizio civilistico.
Il ricorso, pertanto, deve deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma - che, nella specie, stima, si equo fissare in lire cinquecentomila - in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 Maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2000