Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2002, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE 026 83/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP O IT IA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- Dott. Giovanni PRESTIPINO R.G.N. 8766/99 Cron.6408 Consigliere Dott. Michele DE LUCA - Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rep. Dott. ID VIDIRI Rel. Consigliere Ud. 05/12/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI SW, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOBBI 4., rappresentato e difeso dall'avvocato CAROLLO FULVIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EL TRASPORTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268\A presso lo studio dell'Avvocato DOMENICO BATTISTA, che la rappresenta e Giovannini Gizton difende unitamente all'avvocato GIOVANNER.2001 4754 giusta delega in atti;
-1- -> controricorrente avverso la sentenza n. 58/99 del Tribunale di ROVERETO, depositata il 12/02/99 R.G.N. 432/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. ID VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ritualmente notificato IL OS Con ricorso conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Rovereto la s.r.l. Trasporti AR chiedendone la condanna all'importo di lire 50.207.161 o, in subordine, di lire 26.464.392. Esponeva di avere lavorato presso la società, quale autista,dal 23 settembre 1987 al 13 agosto 1992 e dal 1 settembre 1992 al 21 maggio 1993. La datrice di lavoro aveva omesso di corrispondergli dovuto a titolo di ore lavorativequanto di trasferta, premio distraordinarie, indennità operosità ed indennità di disagio ed aveva trattenuto altresì somme a titolo di indennità di preavviso non dovuta. A sostegno della sua domanda il ricorrente IS ER produceva, oltre alla copia degli accordi sindacali intervenuti, anche le buste paga e i cronotachigrafi relativi al periodo di attività lavorativa prestata. Dopo la costituzione del contraddittorio e dopo l'espletamento di una consulenza tecnica sui dischi cronotachigrafici, il Pretore, premesso che l'attività lavorativa del ricorrente rientrava tra le prestazioni discontinue cui andava applicato il disposto dell'art. 11 bis del contratto collettivo di categoria, rigettava la domanda attrice perchè quanto per ore lavorative spettante a IL OS 1 straordinarie era superiore a quanto già percepito per lavoro straordinario forfettizzato ed indennità di trasferta. A seguito di gravame della parte soccombente, il Tribunale di Rovereto rigettava l'appello e compensava tra le pari le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che il primo giudice aveva correttamente inquadrato l'attività svolta dal IL all'interno dell'art. 11 bis del comportava un orariocontratto collettivo (che lavorativo di 48 ore settimanali in considerazione della natura discontinua della attività), valutando al riguardo le affermazioni stesse del ricorrente ID OL spiegate nell'atto introduttivo del giudizio,le dichiarazioni del teste Speziali(che aveva parlato di 1 soste della durata di circa un' ora presso le aree di servizio in occasione dei trasporti da Ala a Norimberga) nonchè 10 stesso dettato normativo dell'art. 3 del r.d.l. 629/1923, che considera personale discontinuo il personale viaggiante la cui attività comporta tempi di presenza a disposizione. Il Tribunale precisava al riguardo di condividere del lavoratore, secondo il quale per l'assunto la qualificazione del lavoro come discontinuo è necessario che l'autista, nei tempi in cui non è alla 2 guida dell'automezzo, non sia in alcun modo tenuto a specifici compiti,quali, ad esempio, la custodia dell'automezzo alle dogane ° l'aiuto ai facchini nell'opera di carico e scarico con l'effettuazione di continue manovre per agevolare detta attività. Dagli atti istruttori non era però emerso che il IL durante le ore di sosta avesse svolto i suddetti compiti, sicchè la sua domanda non poteva trovare accoglimento per non avere il lavoratore assolto all'onere probatorio di provare le circostanze legittimanti il differente inquadramento rivendicato. In particolare la suddetta prova non poteva ritenersi raggiunta nè sulla base delle dichiarazioni dei testi GR OL escussi nè su quella dei dischi cronotachigrafici in ragione della loro non corretta tenuta, così come evidenziato dal consulente. Per di più, la prova testimoniale richiesta risultava inammissibile perchè relativa a circostanze non capitolate nè,infine, le esibizioni dei libri contabili e l'assunzione di associazioni sindacaliinformazioni presso le risultavano utili ai fini della decisione. Aggiungeva da ultimo il Tribunale che non poteva accogliersi la richiesta del IL di restituzione degli importi trattenuti dalla società Martinelli a titolo di indennità di mancato preavviso perchè sul punto non 3 si riscontrava nell'atto di appello alcuna censura sicchè doveva ritenersi l'acquiescenza del lavoratore che, inoltre, con il non depositare il fascicolo della causa di primo grado, non aveva reso possibile neanche la quantificazione degli importi che si assumevano dovuti. Avverso tale sentenza IL OS propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. controricorso la s.r.l. MartinelliResiste con Trasporti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso OS IL deduce ID OL omessa istruttoria e mancata valutazione dell'istruttoria espletata;
omessa ed insufficiente valutazione di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; erronea e/o omessa valutazione delle prove in relazione all'accertamento della natura della prestazione;
error in procedendo;
contraddittorietà logico-giuridica della motivazione;
ed, infine, motivazione contra legem. Più specificamente il ricorrente lamenta che il con una motivazione avallata dal Tribunale Pretore - -in modo assolutamente antitetico alle intenzioni delle parti sociali, in sede di stesura del contratto collettivo di categoria ed al testo degli articoli 4 relativi alla fattispecie in oggetto, aveva condiviso del concetto di mansioni una visione astratta in modo del tutto continue/discontinue,teorizzate concretezza deiavulso dalla specificità e dalla compiti e delle mansioni effettivamente esercitate dai lavoratori, mostrando in tal modo di ritenere che adibiti al trasporti tutti i lavoratori fossero da considerarsi internazionali automaticamente lavoratori discontinui. Deduce ancora il ricorrente che 11 Tribunale ha errato nell'addossare l'onere della prova sul IL in ordine alla discontinuità delle proprie prestazioni, incombendo sul lavoratore soltanto l'onere дило OLn di avere svolto attività lavorativa e sul datore di lavoro invece quello di avere corrisposto la retribuzione dovuta. In ogni caso il giudice d'appello, già sulla base delle prove acquisite al giudizio, poteva accogliere la richiesta di esso ricorrente per essere stati prodotti i dischi cronotachigrafici ed i prospetti di servizio in cui erano indicati le tratte ed i tempi di lavoro completi ed analitici. Non rispondeva inoltre al vero quanto affermato dal Tribunale sulla inutilizzabilità ai fini decisori dei suddetti dischi perchè dagli stessi, come aveva anche consulenza tecnicadimostrato la 5 d'ufficio, era possibile desumere la deldistinzione, nnell'ambito periodo lavorato,tra momenti di guida, tempi di disposizione attiva e tempi liberi. Il disconoscimento, infine,da parte della società dei dischi avrebbe dovuto portare il giudice d'appello ad esercitare i suoi poteri d'ufficio in virtù del disposto dell'art. 421,2 comma, c.p.c., ed avrebbe dovuto inoltre indurre lo stesso giudice, perchè in tali sensi sollecitato, anche ad ordinare alla società di produrre ogni documento utile alla decisione, tra cui le bolle di accompagnamento delle merci,quelle di carico, nonchè i certificati doganali,documenti questi con i quali sarebbe stato ben possibile ricostruire i percorsi del lavoratore Ло КовеGanho e le quantità di ore lavorate, così come richiesto. Il ricorso risulta privo di fondamento e, pertanto, va rigettato. Va premesso che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica in relazione ad un punto decisivo della - controversia prospettato dalle parti о rilevabile 6 d'ufficio le argomentazioni svolte dal giudice del merito al quale spetta esclusivamente individuare le convincimento, esaminare le fonti del proprio prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione,dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti per legge (cfr. ex plurimis: Cass. 13 aprile 1999 n. 3615;Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154;Cass. 18 marzo 1995 n. 3205). Orbene, una motivazione11 Tribunale, con congrua,priva di salti logici e del tutto corretta sul piano giuridico, ha evidenziato le ragioni per le quali il lavoro di autista svolto dal IL dovesse UI OL considerarsi luce delladiscontinuo alla contrattazione collettiva, la cui interpretazione non è stata oggetto da parte del ricorrente di alcuna censura in relazione a violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. C.C. Le conclusioni cui è giunto il giudice d'appello sono, inoltre, applicative dei principi affermati in materia di individuazione di lavori discontinui configurabilità in detti lavori dello(e di straordinario) - dalla Corte di Cassazione, che ha 7 infatti più volte statuito che in tema di lavoro discontinuo,caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di lavoro le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento del lavoro straordinario solo allorquando,malgrado detta discontinuità,sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato occorrendo all'uopo che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa in modo da consentire di tenere conto delle ID IS oppure l'attività lavorativa pause di inattività - oltre il limite dell'orario prestata dal dipendente nei suoi confronti,legale, non operante massimo sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso ( cfr. tra le altre: Cass. 3 febbraio 2000 n. 1202;Cass. 26 maggio 1995 n. 5828). Nè, per andare in contrario avviso, vale addebitare al Tribunale come ha fatto il ricorrente "W una errata applicazione dei principi sull'onere della prova ed addurre che spettasse al datore di lavoro 8 dimostrare la discontinuità del lavoro svolto dal suo dipendente in quanto questa Corte ha enunciato un diverso principio, sicuramente applicabile alla fattispecie in esame, allorquando ha affermato che nei casi in cui sia prevista nella contrattazione con maggiorazione delle orecollettiva un compen so - spetta al lavoratore, che eccedenti un certo limite reclama la retribuzione per ore aggiuntive, provare che tutto il tempo trascorso fuori dall'azienda sia stato dedicato effettivamente ad attività in questa anche i tempilavorativa (comprendendo dell'attesa a disposizione del datore di lavoro), e AU OLn non anche al riposo(cfr. al riguardo : Cass. 24 gennaio 1997 n. 729, cui adde in argomento anche Cass. 14 aprile 2000 n. 4886). Destituita di fondamento appare anche ia censura attraverso la quale il ricorrente lamenta il mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del Tribunale e la non corretta valutazione delle risultanze dei dischi cronotachigrafici,atteso che rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ritenere sufficienti ai fini della decisione le risultanze già acquisite in giudizio e rinunziare, quindi, all'esercizio dei poteri d'ufficio ex art. 421 e 437 c.p.c., e considerato altresì che il ricorrente, 9 attraverso la denunzia di una erronea motivazione, tende ad accreditare una diversa ricostruzione dei fatti in violazione del consolidato principio secondo cui alla cassazione della sentenza impugnata per vizi della motivazione può pervenirsi solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento del giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto,incoerente o illogico, e non già quando il giudice abbia attribuito agli elementi vagliati un ´valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni delle parti(cfr. tra le tante : Cass. 15 aprile 1994 n. 3547;Cass. 14 giugno 1978 n. 2947). In conclusione il ricorso va rigettato perchè privo di fondamento. 1 I l ricorrente, in ragione della sua soccombenza, va, pertanto, condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che 2.000/1000 liquida in euro 15,80, oltre euro 2.000 (duemila) per A I S S D onorari difensivi. A , 0 3 T 1 O 3 , . L 5 A L T S Così deciso in Roma il 5 dicembre 2001. R O . E B A P N ' I S L I IL PRESIDENTE D L 3 IL CONSIGLIERE ESTENSORE N E 7 A G - D T 8 OLn O S I - S 1 O A 10 P 1 N D E M IL CANCELLIERE E S I E , I G O A G Depositato in Cancelleria E O N L G oggi, 2.5 FEB. 2002 E A R L L I IL CANCELLERE D