Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi, ove non sia possibile individuare il luogo in cui è stato commesso il reato più grave, si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui, non essendo consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 cod. proc. pen., se non quando sia incerto anche il luogo di consumazione di questi ultimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2007, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/10/2007
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3324
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 018773/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP C/O TRIB. DI BUSTO ARSIZIO;
nei confronti di:
2) G.I.P. C/O TRIBUNALE DI GENOVA;
con ORDINANZA del 16/05/2007 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PALOMBARINI Giovanni, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di Genova. OSSERVA
Con ordinanza del 3/5/2007 il GIP presso il Tribunale di Genova ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico di GA IC in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p., commi 1 e 2 nonché in relazione a due ipotesi di reato ex art. 61 c.p., n. 7, artt. 110 e 648 c.p., contestualmente declinando la propria competenza in favore del Giudice di Busto Arsizio. Il P.M. presso detto Tribunale ha richiesto, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., al GIP in sede la emissione di nuova ordinanza custodiale, ma il Giudice richiesto della misura ha, con ordinanza 16/5/2007, sollevato conflitto di competenza innanzi a questa Corte. Ad avviso del Giudice rimettente, infatti, individuati come più gravi fra i tre episodi delittuosi ascritti all'IC le violazioni dell'art.648 c.p.p. e tenuto altresì conto dell'epoca e dei luoghi di commissione delle stesse, doveva necessariamente ricorrersi, al fine della individuazione del Giudice competente, essendo ignoto il luogo di commissione della ricettazione per prima commessa, alle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. ed in particolare al criterio di cui al comma 2 di tale articolo. Di conseguenza, essendo l'indagato IC domiciliato in Genova, nell'Autorità Giudiziaria di tale città doveva individuarsi - a parere del GIP rimettente - il Giudice competente in ordine ai reati in questione.
Il conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice rimettente, seppure per ragioni parzialmente diverse da quelle prospettate.
I reati in relazione ai quali è insorto conflitto tra il Giudice di Genova ed il Giudice di Busto Arsizio riguardano solo alcuni dei numerosi fatti già costituenti oggetto del procedimento n. 12759/2004 instaurato dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Genova, integranti molteplici fattispecie criminose a carico di una pluralità di soggetti. I reati in questione (capi c - rrr - ggggg) riguardano la costituzione e partecipazione ad un sodalizio criminoso operante in Genova tra il marzo 2004 e l'aprile 2005 e coinvolgente, oltre a GA IC, altre undici persone, nonché due ipotesi di ricettazione, anch'esse a carico di altri soggetti oltre all'IC, commesse - stando alla contestazione ed alle delucidazioni in proposito offerte nell'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Genova ha applicato nei confronti dell'indagato la misura custodiate, nel contempo declinando la propria competenza - in luoghi non ben individuati.
Ed infatti, quanto alla imputazione sub capo rrr, l'indicazione circa il luogo di commissione del fatto (in Lombardia ed altrove) è - all'evidenza - generica e priva di qual si voglia dato dal quale trarre elementi certi sul luogo di consumazione del reato;
quanto all'imputazione sub capo ggggg, l'indicazione circa il luogo di commissione del fatto (in AT ed altrove) e solo apparentemente più precisa, atteso che, come facilmente rilevabile dalle argomentazioni svolte nell'ordinanza custodiale e relative allo svolgimento dei fatti ed agli accertamenti espletati, in AT (rectius: in Cascina Elisa di Varese) si è solo rinvenuta, in data 30/3/2005, la merce risultata provento di un furto espletato in Arsago Seprio tra il 25 ed il 28/2/2005, e che nessun elemento certo viene fornito in ordine al luogo in cui l'indagato avrebbe posto in essere la condotta illecita a lui ascritta.
Pertanto, non essendo noto il luogo di commissione di tali più gravi violazioni, deve necessariamente aversi riguardo, ai fini della individuazione del Giudice competente, al luogo di commissione dell'ulteriore reato (capo c) pacificamente commesso in Genova;
ed infatti (e contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice rimettente, che pur perviene alle medesime conclusioni), ove non sia possibile individuare il luogo in cui è stato commesso il reato più grave, deve aversi riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui, non essendo consentito far ricorso alle regole suppletive di cui all'art.9 c.p.p. se non quando sia incerto anche il luogo di consumazione dei reati residui (cfr. Cass. sentenze nn. 25685/2004 - 17516/2001 - 4089/2000). Alla stregua di quanto sopra deve, quindi, risolversi il conflitto indicando nell'Autorità Giudiziaria di Genova il Giudice competente.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Genova cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2008