Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi, ove non sia possibile individuare il luogo in cui è stato commesso il reato più grave, si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui, non essendo consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 cod. proc. pen., se non quando sia incerto anche il luogo di consumazione di questi ultimi. (Fattispecie relativa al concorso dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di veicoli di illecita provenienza, perché riciclati mediante contraffazione dei numeri di telaio e soppressione delle targhe e dei documenti di circolazione, e quelli di falso e ricettazione, per la quale risultava accertato il "locus commissi delicti").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 25685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25685 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 12/05/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2292
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 000032/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIP TR NOLA - IN CONFLITTO;
nei confronti di:
2) DE MO SC e altri;
ORDINANZA del 19/12/2003 GIP TRIBUNALE di NOLA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Palombarini, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di Nola. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con sentenza del 6.6.2000 il G.i.p. del Tribunale di Nola, investito di richiesta di misure coercitive nel procedimento a carico di De ON CO +15 (imputati dei connessi reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di veicoli di illecita provenienza -"riciclati mediante la contraffazione dei numeri del telaio, la soppressione delle targhe e dei documenti di circolazione", dei quali chiedevano poi la nazionalizzazione presso diversi uffici provinciali della M.C.T.C. mediante la presentazione di documentazione estera falsa-, riciclaggio, ricettazione e falso:
fatti accertati in S. Anastasia fin dall'aprile 1998), ritenuto più grave il primo reato di riciclaggio commesso a Napoli il 19.3.1993 mediante la reimmatricolazione di un veicolo presso quell'ufficio M.C.T.C, dichiarava la propria incompetenza per territorio indicando come competente il G.i.p. del Tribunale di Napoli.
Con sentenza del 6.10.2003, quest'ultimo giudice, sul rilievo che il centro operativo dell'associazione criminale ruotava attorno al gruppo familiare De ON a S. Anastasia, ove venivano realizzate gran parte delle attività di ripunzonatura, contraffazione e occultamento dei documenti dirette al riciclaggio dei veicoli, antecedenti la successiva operazione di reimmatricolazione degli stessi presso diversi uffici provinciali M.C.T.C, preso atto altresì dell'ulteriore attività d'indagine del P.M. e della configurazione di nuovi reati oltre quelli originariamente contestati, richiamate le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., dichiarava a sua volta la propria incompetenza.
Il G.i.p. del Tribunale di Nola cui gli atti erano stati restituiti, ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 9 c.p.p. nell'ipotesi di una pluralità di reati connessi e individuata la preminente rilevanza dell'operazione di reimmatricolazione-nazionalizzazione (eseguita in vari Comuni capoluoghi di provincia) a "coronamento" del riciclaggio dei veicoli, con ordinanza del 19.12.2003, rilevava infine il conflitto negativo di competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.
2.- La competenza per territorio determinata dalla connessione, per i procedimenti connessi ex art. 12 c.p.p. rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, appartiene, ai sensi dell'art. 16.1 c.p.p., al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
Di talché, appare erroneo il riferimento del giudice napoletano alle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., cui non è consentito fare ricorso in caso d'incertezza sul luogo di consumazione del reato più grave nell'ipotesi di reati connessi (Cass., Sez. 2^, 17.3.1993, Giorgi, rv. 194047; Sez. 1^, 22.5.2000, confl., in proc. D'Angelo, rv. 216739; Sez. 1^, 5.4.2001, confl., in proc. Cisse;
Sez. 1^, 6.3.2002, confl., in proc. Scarfò), a meno che non sia incerto -ma nel caso in esame non lo è - anche il luogo di consumazione dei reati che, in via decrescente, si presentino quali più gravi tra quelli residui (P.G. Cass., 28.6.1993, XY, Cass. pen. 1994, 638). Il conflitto negativo di competenza de quo (irragionevolmente protrattosi per la durata di circa quattro anni nella fase delle indagini preliminari), dev'essere tuttavia risolto affermandosi la competenza del G.i.p. del Tribunale di Nola.
Nella specie sono stati contestati - all'esito di approfondite indagini di vari uffici territoriali di Procura in ordine al vasto traffico di veicoli di illecita provenienza (v. gli schemi riepilogativi analiticamente riportati nell'ordinanza 6.10.2003 del G.i.p. del Tribunale di Napoli) - quali più, e parimenti, gravi delitti connessi quelli di riciclaggio dei veicoli ex art. 648-bis c.p.. Orbene, talune operazioni di alterazione dei riferimenti matricolari del telaio e di contraffazione dei documenti di circolazione, tese ad ostacolare la ricerca e l'identificazione della provenienza delittuosa dei veicoli e perciò già integranti di per sè il reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. (Cass., Sez. 1^, 14.5.1997, confl., in proc. Donadeo, rv. 207850; Sez. 2^, 11.6.1997, Pirisi, rv. 208747; Sez. 2^, 14.3.2003, Loccisano, rv. 224309) risultano accertate (mediante reperimento e sequestro di veicoli occultati, parti di essi e della relativa documentazione) nel corso delle perquisizioni domiciliari eseguite il 28.4.1999 in S. Anastasia, mentre gli atti conclusivi di reimmatricolazione- nazionalizzazione dei medesimi veicoli venivano realizzati presso i diversi uffici provinciali M.C.T.C.. E va d'altra parte sottolineato che a S. Anastasia sono stati individuati con certezza sia il centro decisionale che la base operativa dell'associazione criminale facente capo a De ON (capo A dell'imputazione: art. 416, commi 1-2-5 c.p.). Considerato pertanto che rilevanti momenti consumativi del riciclaggio di taluni veicoli di provenienza delittuosa, concernenti l'opera di contraffazione dei numeri di telaio e dei documenti di circolazione, sono stati accertati come eseguiti sicuramente in S. Anastasia, dove è stata indubbiamente individuata la sede e la base operativa dell'associazione criminale facente capo alla famiglia De ON, la cognizione dev'essere attribuita al G.i.p. del Tribunale di Nola, senza che a tal fine assuma rilievo la successiva, territorialmente diversificata, attività di reimmatricolazione- nazionalizzazione dei medesimi veicoli presso i vari uffici provinciali M.C.T.C.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del G.i.p. del Tribunale di Nola cui dispone trasmettersi gli atti per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004