Sentenza 13 aprile 2007
Massime • 1
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale - e non quello di bancarotta preferenziale - la condotta di colui che, in qualità di amministratore, prelevi somme di denaro dalle casse sociali per compensare un proprio credito vantato nei confronti della società.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2007, n. 19557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19557 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 13/04/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 944
Dott. DI TOMASSI IAstefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo NI - Consigliere - N. 3589/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AR AN, N. IL 13/03/1930;
avverso SENTENZA del 06/10/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor MURA NI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
PA IA è stato condannato dal GUP presso iL Tribunale di Cuneo con sentenza emessa con il rito abbreviato il 17 novembre 2003 per il delitto di bancarotta per distrazione nella sua qualità di amministratore della società COGEIM srl fallita il 17 maggio 1996, per avere prelevato, in concorso con la moglie CA IA, dal patrimonio sociale circa sessanta milioni di lire senza alcuna giustificazione contabile quando la società già versava in stato di insolvenza.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 6 ottobre 2005, confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui alla L. Fall., art. 219, riduceva la pena inflitta in primo grado al PA. Quest'ultimo con il ricorso per cassazione deduceva il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato perché la Corte di merito non aveva considerato che le somme prelevate erano restituzioni per finanziamenti concessi alla società dai due coniugi negli anni precedenti e violazione di legge - art. 192 c.p.p. - perché si era dato valore alla dichiarazione di una coimputata, la CA, secondo la quale le somme prelevate servivano alle esigenze familiari, senza riscontri oggettivi. Infine il ricorrente rilevava che tutto al più nei fatti era ravvisabile il delitto di bancarotta preferenziale da dichiarasi estinto per prescrizione.
I motivi di impugnazione sono infondati.
Premesso che l'elemento soggettivo richiesto dal delitto di cui alla L. Fall., art. 216 è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza che i prelievi potessero depauperare il patrimonio sociale posto a garanzia dei creditori e certamente sussistente nel caso di specie, va detto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (così Cass. Pen. Sez. 5^ 30 ottobre 2002, n. 36342, in Dir. e prat. soc. 2003, f. 6, 81), integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta dell'amministratore che prelevi somme di danaro dalle casse sociali anche con la pretesa finalità di compensare un proprio credito vantato nei confronti della società. Tale pretesa deve, infatti, essere fatta valere nei modi ordinari con la insinuazione al passivo del fallimento e deve essere opportunamente vagliata dal curatore e dagli altri organi fallimentari.
Da quanto detto si deduce che il fatto non può essere qualificato, come sostenuto dal ricorrente, come una ipotesi di bancarotta preferenziale.
Nel merito va poi rilevato che la Corte territoriale ha spiegato che non vi era nemmeno corrispondenza tra quanto prelevato e quanto vantato come credito;
sul punto le osservazioni del ricorrente si risolvono in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione. Intanto la pretesa violazione di legge non è stata dedotta in sede di appello e ciò comporterebbe la inammissibilità del motivi ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Inoltre non è vero che la sentenza impugnata fondi la decisione sulle dichiarazioni della CA, secondo la quale il danaro prelevato serviva alle esigenze familiari.
In effetti i giudici di merito hanno precisato che pacificamente risultava un prelevamento di circa sessanta milioni di lire e che dalla documentazione contabile non risultava che tali somme fossero state utilizzate per esigenze della società.
Ciò naturalmente, in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto, è quanto basta per affermare la penale responsabilità dell'imputato, il quale, per contrastare tali non contestabili elementi, avrebbe dovuto fornire precise indicazioni in ordine alla destinazione a fini sociali del danaro prelevato, cosa che non risulta abbia fatto.
Le considerazioni svolte impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007