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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3622/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano applicata al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9
D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3622/2023 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Luciano Lione, come da procura in atti.
RICORRENTE
E in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Zaffina e Silvano
Imbriaci, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avviso di addebito n. 341 2022 0007358628000
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 14/12/2023, la ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 341 2022 0007358628000, notificato il
4.2.2023, per complessivi euro 7.465,53 e avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi fissi alla gestione previdenziale esercenti attività commerciali, per il periodo da aprile 2015 sino a febbraio 2020.
A sostegno dell'opposizione deduceva che l' con nota del 24.04.2020 aveva comunicato di aver CP_1 proceduto alla sua iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti (con decorrenza 1.04.15), quale titolare dell'azienda IF RL (cf. e p. iva ), ciò a seguito dell'avvenuta cancellazione P.IVA_1
1 della società dal Registro delle imprese avvenuta il 6.02.2020, ma con decorrenza dal 31.12.19; di aver presentato ricorso amministrativo il 30.09.20, contestando i presupposti di legge per l'iscrizione d'ufficio di cui all'art. 1, co. 203, lett. c) della L. 662/1996 e promuovendo eccezione di nullità ed illegittimità dell'atto, rimasto senza esito;
di aver proposto impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 341 2022 00036303 38 000, del 23.07.22 con cui l' aveva richiesto il pagamento dei contributi CP_1
(per una somma di euro 22.395,95) relativi al periodo da aprile 2015 sino alla data di cancellazione della società (febbraio 2020), oltre sanzioni ed interessi e che il relativo procedimento n
R.G.30979/22, era ancora pendente;
di essere stata amministratore della società IF RL
CF.03719991006, messa in liquidazione il 23/05/2019 e cancellata dal Registro delle Imprese in data
6/02/2020, su istanza del 23.12.2019 (verbale di fine liquidazione e deposito del relativo bilancio risalente al 29.11.2019); di non aver mai partecipato personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, non avendo mai svolto attività operative e commerciali necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo peraltro la società sostanzialmente inattiva a far data dal 31.12.15; di risiedere all'estero dal 14 settembre 2000 e di essere pensionata (Categoria CP_1
VOSPETT ovvero titolare di pensione di vecchiaia a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo) dal 09 Maggio 2018 con decorrenza 01.06.13, conseguendo redditi quale lavoratrice dello spettacolo;
che, comunque, i crediti vantati dovevano ritenersi prescritti.
Tanto premesso chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 341 2022 0007358628000 per tutti i motivi esposti e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo all'avversa pretesa e chiedendone il CP_1 rigetto nel merito.
Il giudizio veniva assegnato alla scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione per cui è causa è relativa al merito della pretesa contributiva e risulta tempestivamente proposta il 1.03.2023, entro il termine di quaranta giorni dalla data della notifica dell'avviso di addebito (4.02.2023) di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99. La domanda è, dunque, ammissibile.
Nel merito l'opposizione è fondata e come tale va accolta.
Occorre premettere che, quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
2 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Quindi, presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commerciante vi sia un esercizio commerciale, occorre inoltre la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale, nonché la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (così Cass. N°
3145\2013).
La Suprema Corte ha più volte condivisibilmente affermato che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai CP_1 CP_1 fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass. N° 22862\2010).
Occorre rilevare che nel caso di specie l' , che doveva fornire la prova della legittima iscrizione CP_1 della ricorrente nell'ambito della gestione commercianti e della prevalenza dell'attività alla quale era dedicata personalmente la propria opera, nonché la natura dell'attività esercitata dall'azienda, nulla ha specificamente dedotto e provato al riguardo, limitandosi a generiche contestazioni di carattere formale.
L' ha fondato l'iscrizione alla Gestione commercianti sul presupposto che la ricorrente era CP_1 socio e amministratore unico della società IF RL, operante nel settore del Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria;
che non avendo la predetta società lavoratori dipendenti o collaboratori, laddove l'ultimo dei due dipendenti di cui si era avvalsa, era stato licenziato il
15/12/2013, la stessa doveva ritenersi l'unica responsabile dell'impresa e di tutti gli oneri ed i rischi relativi, partecipando personalmente al lavoro aziendale, con conseguente obbligo della relativa contribuzione.
3 Si consideri, al riguardo, che in tema di contribuzione previdenziale, l'art. 1, comma 203, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale.
Orbene, secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. N° 3240\2010) in caso di controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Inoltre sul piano previdenziale secondo l'indirizzo espresso dalla Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta,
a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019); ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella
4 gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
in particolare (v., fra le tante,
Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa; è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. sentenza n. 8613 del 2017; Cass. Ordinanza 3 dicembre 2019 - 13 febbraio
2020, n. 3637).
L'Istituto previdenziale, come già evidenziato, non ha fornito la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza rispetto a quella di socio e amministratore della società, né ha fornito ulteriori elementi a sostegno del preteso credito contributivo, né tali elementi possono ricavarsi dalla documentazione depositata, avente mero valore indiziario ed in assenza di uno specifico riscontro fattuale.
Anzi come dimostrato dalla ricorrente la società IF RL era di fatto inattiva non avendo conseguito alcun ricavo dalla propria attività già a partire dall'anno 2015, laddove negli anni
2016/2017 e 2018 gli unici ricavi conseguiti sarebbero derivati dall'esecuzione di contratti già conclusi nei tre anni precedenti (cfr. bilancio approvato dal 31/12/2016, da cui emerge la destinazione a nuovo della perdita d'esercizio e la necessità di mettere in liquidazione la società). Inoltre, la ricorrente ha dedotto e provato di risiedere all'estero dal 14 settembre 2000 (cfr. certificato di residenza storico) e di essere regolarmente iscritta all'AIRE, oltre ad essere percettrice di pensione
INPS (Categoria VOSPETT ovvero titolare di pensione di vecchiaia a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo) dal 09.05.2018 con decorrenza 01.06.13.
Infine, come documentato dal procuratore della parte ricorrente la ha già ottenuto sentenza Parte_1 definitiva n. 8659/2023 del Tribunale di Roma tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto, a lei favorevole di annullamento dell'avviso di addebito n. 341 2022 00036303 38 000 (cfr. sentenza e attestato di passaggio in giudicato) e di accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella Gestione commerciante per gli anni da aprile 2015 sino alla data di
5 cancellazione (febbraio 2020) della società, ossia per lo stesso periodo richiesto con l'avviso di addebito, oggi impugnato.
Da ciò ne consegue l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 341 2022 0007358628000 per tutti i motivi esposti.
In ordine alla richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente nei confronti dell' nelle conclusioni del ricorso, la stessa è infondata e come tale va rigettata. CP_1
L'art. 96 c.p.c. disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c..
Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez.
II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma
1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto si concretizza nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza;
il secondo presupposto richiede, invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur", il che non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l' "id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano "ex se" anche danni di natura psicologica, che per
6 non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. 24645/2007).
Nel caso di specie, tuttavia, la parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale del resistente né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 341 2022
0007358628000;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 2.697,00 per compensi professionali ed € 118,50 per spese di contributo, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi
Firenze, 10.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano applicata al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9
D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3622/2023 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Luciano Lione, come da procura in atti.
RICORRENTE
E in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Zaffina e Silvano
Imbriaci, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avviso di addebito n. 341 2022 0007358628000
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 14/12/2023, la ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 341 2022 0007358628000, notificato il
4.2.2023, per complessivi euro 7.465,53 e avente ad oggetto il presunto mancato pagamento di contributi fissi alla gestione previdenziale esercenti attività commerciali, per il periodo da aprile 2015 sino a febbraio 2020.
A sostegno dell'opposizione deduceva che l' con nota del 24.04.2020 aveva comunicato di aver CP_1 proceduto alla sua iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti (con decorrenza 1.04.15), quale titolare dell'azienda IF RL (cf. e p. iva ), ciò a seguito dell'avvenuta cancellazione P.IVA_1
1 della società dal Registro delle imprese avvenuta il 6.02.2020, ma con decorrenza dal 31.12.19; di aver presentato ricorso amministrativo il 30.09.20, contestando i presupposti di legge per l'iscrizione d'ufficio di cui all'art. 1, co. 203, lett. c) della L. 662/1996 e promuovendo eccezione di nullità ed illegittimità dell'atto, rimasto senza esito;
di aver proposto impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 341 2022 00036303 38 000, del 23.07.22 con cui l' aveva richiesto il pagamento dei contributi CP_1
(per una somma di euro 22.395,95) relativi al periodo da aprile 2015 sino alla data di cancellazione della società (febbraio 2020), oltre sanzioni ed interessi e che il relativo procedimento n
R.G.30979/22, era ancora pendente;
di essere stata amministratore della società IF RL
CF.03719991006, messa in liquidazione il 23/05/2019 e cancellata dal Registro delle Imprese in data
6/02/2020, su istanza del 23.12.2019 (verbale di fine liquidazione e deposito del relativo bilancio risalente al 29.11.2019); di non aver mai partecipato personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, non avendo mai svolto attività operative e commerciali necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo peraltro la società sostanzialmente inattiva a far data dal 31.12.15; di risiedere all'estero dal 14 settembre 2000 e di essere pensionata (Categoria CP_1
VOSPETT ovvero titolare di pensione di vecchiaia a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo) dal 09 Maggio 2018 con decorrenza 01.06.13, conseguendo redditi quale lavoratrice dello spettacolo;
che, comunque, i crediti vantati dovevano ritenersi prescritti.
Tanto premesso chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 341 2022 0007358628000 per tutti i motivi esposti e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo all'avversa pretesa e chiedendone il CP_1 rigetto nel merito.
Il giudizio veniva assegnato alla scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione per cui è causa è relativa al merito della pretesa contributiva e risulta tempestivamente proposta il 1.03.2023, entro il termine di quaranta giorni dalla data della notifica dell'avviso di addebito (4.02.2023) di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99. La domanda è, dunque, ammissibile.
Nel merito l'opposizione è fondata e come tale va accolta.
Occorre premettere che, quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
2 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Quindi, presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commerciante vi sia un esercizio commerciale, occorre inoltre la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale, nonché la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (così Cass. N°
3145\2013).
La Suprema Corte ha più volte condivisibilmente affermato che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai CP_1 CP_1 fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass. N° 22862\2010).
Occorre rilevare che nel caso di specie l' , che doveva fornire la prova della legittima iscrizione CP_1 della ricorrente nell'ambito della gestione commercianti e della prevalenza dell'attività alla quale era dedicata personalmente la propria opera, nonché la natura dell'attività esercitata dall'azienda, nulla ha specificamente dedotto e provato al riguardo, limitandosi a generiche contestazioni di carattere formale.
L' ha fondato l'iscrizione alla Gestione commercianti sul presupposto che la ricorrente era CP_1 socio e amministratore unico della società IF RL, operante nel settore del Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria;
che non avendo la predetta società lavoratori dipendenti o collaboratori, laddove l'ultimo dei due dipendenti di cui si era avvalsa, era stato licenziato il
15/12/2013, la stessa doveva ritenersi l'unica responsabile dell'impresa e di tutti gli oneri ed i rischi relativi, partecipando personalmente al lavoro aziendale, con conseguente obbligo della relativa contribuzione.
3 Si consideri, al riguardo, che in tema di contribuzione previdenziale, l'art. 1, comma 203, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale.
Orbene, secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. N° 3240\2010) in caso di controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Inoltre sul piano previdenziale secondo l'indirizzo espresso dalla Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta,
a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019); ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella
4 gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
in particolare (v., fra le tante,
Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa; è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. sentenza n. 8613 del 2017; Cass. Ordinanza 3 dicembre 2019 - 13 febbraio
2020, n. 3637).
L'Istituto previdenziale, come già evidenziato, non ha fornito la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza rispetto a quella di socio e amministratore della società, né ha fornito ulteriori elementi a sostegno del preteso credito contributivo, né tali elementi possono ricavarsi dalla documentazione depositata, avente mero valore indiziario ed in assenza di uno specifico riscontro fattuale.
Anzi come dimostrato dalla ricorrente la società IF RL era di fatto inattiva non avendo conseguito alcun ricavo dalla propria attività già a partire dall'anno 2015, laddove negli anni
2016/2017 e 2018 gli unici ricavi conseguiti sarebbero derivati dall'esecuzione di contratti già conclusi nei tre anni precedenti (cfr. bilancio approvato dal 31/12/2016, da cui emerge la destinazione a nuovo della perdita d'esercizio e la necessità di mettere in liquidazione la società). Inoltre, la ricorrente ha dedotto e provato di risiedere all'estero dal 14 settembre 2000 (cfr. certificato di residenza storico) e di essere regolarmente iscritta all'AIRE, oltre ad essere percettrice di pensione
INPS (Categoria VOSPETT ovvero titolare di pensione di vecchiaia a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo) dal 09.05.2018 con decorrenza 01.06.13.
Infine, come documentato dal procuratore della parte ricorrente la ha già ottenuto sentenza Parte_1 definitiva n. 8659/2023 del Tribunale di Roma tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto, a lei favorevole di annullamento dell'avviso di addebito n. 341 2022 00036303 38 000 (cfr. sentenza e attestato di passaggio in giudicato) e di accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella Gestione commerciante per gli anni da aprile 2015 sino alla data di
5 cancellazione (febbraio 2020) della società, ossia per lo stesso periodo richiesto con l'avviso di addebito, oggi impugnato.
Da ciò ne consegue l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 341 2022 0007358628000 per tutti i motivi esposti.
In ordine alla richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente nei confronti dell' nelle conclusioni del ricorso, la stessa è infondata e come tale va rigettata. CP_1
L'art. 96 c.p.c. disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c..
Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez.
II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma
1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto si concretizza nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza;
il secondo presupposto richiede, invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur", il che non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l' "id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano "ex se" anche danni di natura psicologica, che per
6 non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. 24645/2007).
Nel caso di specie, tuttavia, la parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale del resistente né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 341 2022
0007358628000;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 2.697,00 per compensi professionali ed € 118,50 per spese di contributo, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi
Firenze, 10.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
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