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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 697/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N.20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9162/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F200018 IRPEF-ALTRO 2020
- sull'appello n. 1067/2025 depositato il 26/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10724/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 26/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F200363 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2512/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi in appello presentati da Ricorrente_1, difeso dal dr. Difensore_1, riuniti in via preliminare da questa Corte di Giustizia Tributaria, impugnavano la Sentenza n. 9162/2024 emessa il
27/05/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, sez. 6, depositata in data 09/07/2024 relativa all'avviso di accertamento n. TK501F200018/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale II di Roma, Ufficio Controlli, ai fini IRPEF dell'anno 2020, notificato a mezzo pec il 14 gennaio
2024, e la Sentenza n. 10724/2024 emessa il 28/05/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Roma, sez. 22, depositata in data 28/08/2024 relativa all'avviso di accertamento n. TK50F200363/2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Controlli, ai fini IRPEF dell'anno
2019, notificato a mezzo pec il 14 marzo 2023 chiedendone la riforma. A sostegno delle proprie tesi la parte ricorrente deduceva la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e per l'effetto, dichiarare la nullità dell'accertamento impugnato per carenza dei relativi presupposti di diritto, essendo stato notificato oltre il termine previsto per la rettifica dei redditi dell'anno 2013 oltre che in ragione per difetto di allegazione dei documenti fondanti gli avvisi di accertamento di cui è procedimento.
In sede di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza impugnata ribadendo la correttezza e la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ritiene fondato l'appello presentato e pertanto ne dispone l'accoglimento. Infatti le tesi prospettate dalla parte ricorrente possono ritenersi fondate in quanto basate su principi di diritto specificati al ricorso stesso. In via del tutto preliminare deve evidenziarsi che i ricorsi presentati separatamente presentano un'evidente connessione oggettive e soggettiva e, conseguentemente, sono stati riuniti. In proposito deve rilevarsi che entrambe le annualità -anno 2019 e 2020- sono state ricondotte dall'Ufficio resistente alla medesima operazione ovvero alla cessione di partecipazione qualificata dell'anno
2013 ed alla conseguente pretesa imputazione pro-quota della plusvalenza in ragione di asserite percezioni in anni successivi. Inoltre il ricorrente ha prodotto documentazione a supporto della veridicità delle tesi esposte e comprovante la fondatezza del ricorso presentato. In particolare si rileva che, in data 07/03/2013, la parte ricorrente ha ceduto alla Società_1 S.r.l. la propria partecipazione in Società_2 S.r.l. -valore nominale di euro 8.888,73-, per un importo complessivo pari a euro 1.744.350,00. Le modalità di corresponsione del prezzo sono state articolate per il tramite di una quota mediante accollo del debito del cedente nei confronti di Società_2 definita “liberatoria”, di una quota già corrisposta antecedentemente all'atto e di una quota liquidata al momento della stipula tramite titoli di credito -assegni-. La vicenda è collegata ad un contratto preliminare immobiliare con termine essenziale di consegna. La successiva omessa realizzazione del trasferimento dell'immobile unitamente alle controversie successive hanno condotto a soluzioni transattive e attribuzioni patrimoniali che la parte ricorrente ha qualificato come indennitarie o risarcitorie. Entrambi gli avvisi fondano l'assunto decisivo ovvero l'esistenza e la natura degli incassi 2019/2020, sul richiamo a “schede contabili”
e movimentazioni. Il nodo sostanziale dei fatti di cui è procedimento consiste nello stabilire se le somme percepite nel 2019 -euro 350.000,00 e nel 2020 -euro 475.000,00- costituiscano quale corrispettivo della cessione di partecipazioni del 2013, con conseguente tassazione come plusvalenza “pro quota” ex art. 68
T.U.I.R., comma 7, lett. f) nei casi di dilazione/rateazione ovvero attribuzioni patrimoniali a diverso titolo - indennizzo/risarcimento/transazione- con causa autonoma e non riconducibile al sinallagma della cessione, sicché non imponibili come quota di plusvalenza. La regola invocata dall'Ufficio opera “nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo” e presuppone dunque, in fatto:
· che la somma percepita nell'anno sia effettivo corrispettivo della cessione;
· che vi sia una effettiva dilazione/rateazione del corrispettivo;
· che la ricostruzione sia supportata da documenti e titoli idonei a dimostrare la causa concreta del pagamento.
In difetto di tali presupposti, la proporzione matematica utilizzata dall'Ufficio -ripartizione della plusvalenza complessiva in base al rapporto tra somme asseritamente percepite e prezzo totale- non può assumere valenza dimostrativa, poiché l'uguaglianza aritmetica non prova, di per sé, la causa giuridica del pagamento.
Dagli appelli emerge una vicenda complessa, in cui il corrispettivo del 2013 risulta collegato ad un preliminare immobiliare e ad un accollo qualificato come liberatorio, con successivi inadempimenti, contenziosi e definizioni transattive. In tale contesto, le attribuzioni patrimoniali successive -2019/2020- possono rispondere ad una causa diversa dal corrispettivo della cessione: ossia la composizione di controversie e la regolazione di effetti dell'inadempimento del programma immobiliare originariamente collegato. La parte appellante qualifica tali somme come indennizzi/risarcimenti -danno emergente- e nega il collegamento sinallagmatico con la cessione di partecipazioni. Alla luce della prospettazione di parte appellante e del quadro negoziale richiamato negli atti ovvero preliminare, inadempimento, contenzioso e definizioni transattive, le somme erogate nel 2019 e nel 2020 risultano, per causa concreta, finalizzate alla regolazione transattiva degli effetti dell'inadempimento e alla reintegrazione di una posizione patrimoniale pregiudicata dalla mancata realizzazione dell'assetto immobiliare, e non all'adempimento del sinallagma tipico della cessione di partecipazioni. In materia tributaria, i risarcimenti e le indennità concorrono alla formazione del reddito soltanto nella misura in cui abbiano funzione sostitutiva di un reddito -lucro cessante-, mentre non assumono rilevanza reddituale quando tendano a reintegrare una perdita patrimoniale -danno emergente-
o a ristabilire l'equilibrio patrimoniale alterato da un inadempimento. Tale distinzione è coerente con il principio di capacità contributiva e con l'art. 6 del T.U.I.R. . Nel caso di specie, le somme in contestazione, per come dedotte e in assenza di prova contraria rigorosa sulla loro causa sinallagmatica, si collocano nella prima categoria -reintegratoria- e non possono essere riqualificate automaticamente come corrispettivo di cessione.
Ne deriva che, anche sotto questo specifico profilo, l'assunto dell'Ufficio che, qualifica le somme come
“tranches” di prezzo, non risulta sostenuto da un'adeguata dimostrazione della causa concreta e, comunque, collide con la natura indennitaria dedotta e con la funzione reintegratoria delle attribuzioni transattive, che non generano reddito imponibile come plusvalenza da cessione di partecipazioni. Il Collegio ritiene che l'Ufficio non abbia fornito prova sufficiente, secondo il criterio della gravità, precisione e concordanza, che le somme del 2019 e del 2020 costituiscano corrispettivo della cessione di partecipazioni. La ricostruzione appare dipendente da risultanze contabili non rese pienamente verificabili nei loro elementi essenziali e, soprattutto, non scioglie il nodo causale posto dalla parte: l'esistenza di un contesto transattivo idoneo a qualificare le somme come attribuzioni a diverso titolo. Ne consegue che difetta il presupposto impositivo specifico dei redditi diversi da plusvalenze da cessione di partecipazioni, poiché non risulta provato che le somme del 2019 e del 2020 siano corrispettivo di cessione. In tale ottica, la pretesa impositiva per gli anni
2019 e 2020 deve essere annullata nel merito per insussistenza della plusvalenza imputata. Nel caso di specie deve evidenziarsi la completezza assoluta della documentazione depositata ed allegata al presente ricorso rispetto alle motivazioni esposte al ricorso presentato evidenziando, in tal modo, le proprie ragioni in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. La decisione nel merito sopra esposta assorbe gli ulteriori profili residui di cui al ricorso in appello presentato.
All'accoglimento dell'appello presentato consegue la compensazione delle spese del giudizio stante la peculiarità della controversia anche in considerazione delle ragioni della decisione
P.Q.M.
accoglie come in parte motiva. Spese compensate
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 697/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N.20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9162/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F200018 IRPEF-ALTRO 2020
- sull'appello n. 1067/2025 depositato il 26/02/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10724/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 26/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F200363 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2512/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi in appello presentati da Ricorrente_1, difeso dal dr. Difensore_1, riuniti in via preliminare da questa Corte di Giustizia Tributaria, impugnavano la Sentenza n. 9162/2024 emessa il
27/05/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, sez. 6, depositata in data 09/07/2024 relativa all'avviso di accertamento n. TK501F200018/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale II di Roma, Ufficio Controlli, ai fini IRPEF dell'anno 2020, notificato a mezzo pec il 14 gennaio
2024, e la Sentenza n. 10724/2024 emessa il 28/05/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Roma, sez. 22, depositata in data 28/08/2024 relativa all'avviso di accertamento n. TK50F200363/2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Controlli, ai fini IRPEF dell'anno
2019, notificato a mezzo pec il 14 marzo 2023 chiedendone la riforma. A sostegno delle proprie tesi la parte ricorrente deduceva la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e per l'effetto, dichiarare la nullità dell'accertamento impugnato per carenza dei relativi presupposti di diritto, essendo stato notificato oltre il termine previsto per la rettifica dei redditi dell'anno 2013 oltre che in ragione per difetto di allegazione dei documenti fondanti gli avvisi di accertamento di cui è procedimento.
In sede di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza impugnata ribadendo la correttezza e la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ritiene fondato l'appello presentato e pertanto ne dispone l'accoglimento. Infatti le tesi prospettate dalla parte ricorrente possono ritenersi fondate in quanto basate su principi di diritto specificati al ricorso stesso. In via del tutto preliminare deve evidenziarsi che i ricorsi presentati separatamente presentano un'evidente connessione oggettive e soggettiva e, conseguentemente, sono stati riuniti. In proposito deve rilevarsi che entrambe le annualità -anno 2019 e 2020- sono state ricondotte dall'Ufficio resistente alla medesima operazione ovvero alla cessione di partecipazione qualificata dell'anno
2013 ed alla conseguente pretesa imputazione pro-quota della plusvalenza in ragione di asserite percezioni in anni successivi. Inoltre il ricorrente ha prodotto documentazione a supporto della veridicità delle tesi esposte e comprovante la fondatezza del ricorso presentato. In particolare si rileva che, in data 07/03/2013, la parte ricorrente ha ceduto alla Società_1 S.r.l. la propria partecipazione in Società_2 S.r.l. -valore nominale di euro 8.888,73-, per un importo complessivo pari a euro 1.744.350,00. Le modalità di corresponsione del prezzo sono state articolate per il tramite di una quota mediante accollo del debito del cedente nei confronti di Società_2 definita “liberatoria”, di una quota già corrisposta antecedentemente all'atto e di una quota liquidata al momento della stipula tramite titoli di credito -assegni-. La vicenda è collegata ad un contratto preliminare immobiliare con termine essenziale di consegna. La successiva omessa realizzazione del trasferimento dell'immobile unitamente alle controversie successive hanno condotto a soluzioni transattive e attribuzioni patrimoniali che la parte ricorrente ha qualificato come indennitarie o risarcitorie. Entrambi gli avvisi fondano l'assunto decisivo ovvero l'esistenza e la natura degli incassi 2019/2020, sul richiamo a “schede contabili”
e movimentazioni. Il nodo sostanziale dei fatti di cui è procedimento consiste nello stabilire se le somme percepite nel 2019 -euro 350.000,00 e nel 2020 -euro 475.000,00- costituiscano quale corrispettivo della cessione di partecipazioni del 2013, con conseguente tassazione come plusvalenza “pro quota” ex art. 68
T.U.I.R., comma 7, lett. f) nei casi di dilazione/rateazione ovvero attribuzioni patrimoniali a diverso titolo - indennizzo/risarcimento/transazione- con causa autonoma e non riconducibile al sinallagma della cessione, sicché non imponibili come quota di plusvalenza. La regola invocata dall'Ufficio opera “nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo” e presuppone dunque, in fatto:
· che la somma percepita nell'anno sia effettivo corrispettivo della cessione;
· che vi sia una effettiva dilazione/rateazione del corrispettivo;
· che la ricostruzione sia supportata da documenti e titoli idonei a dimostrare la causa concreta del pagamento.
In difetto di tali presupposti, la proporzione matematica utilizzata dall'Ufficio -ripartizione della plusvalenza complessiva in base al rapporto tra somme asseritamente percepite e prezzo totale- non può assumere valenza dimostrativa, poiché l'uguaglianza aritmetica non prova, di per sé, la causa giuridica del pagamento.
Dagli appelli emerge una vicenda complessa, in cui il corrispettivo del 2013 risulta collegato ad un preliminare immobiliare e ad un accollo qualificato come liberatorio, con successivi inadempimenti, contenziosi e definizioni transattive. In tale contesto, le attribuzioni patrimoniali successive -2019/2020- possono rispondere ad una causa diversa dal corrispettivo della cessione: ossia la composizione di controversie e la regolazione di effetti dell'inadempimento del programma immobiliare originariamente collegato. La parte appellante qualifica tali somme come indennizzi/risarcimenti -danno emergente- e nega il collegamento sinallagmatico con la cessione di partecipazioni. Alla luce della prospettazione di parte appellante e del quadro negoziale richiamato negli atti ovvero preliminare, inadempimento, contenzioso e definizioni transattive, le somme erogate nel 2019 e nel 2020 risultano, per causa concreta, finalizzate alla regolazione transattiva degli effetti dell'inadempimento e alla reintegrazione di una posizione patrimoniale pregiudicata dalla mancata realizzazione dell'assetto immobiliare, e non all'adempimento del sinallagma tipico della cessione di partecipazioni. In materia tributaria, i risarcimenti e le indennità concorrono alla formazione del reddito soltanto nella misura in cui abbiano funzione sostitutiva di un reddito -lucro cessante-, mentre non assumono rilevanza reddituale quando tendano a reintegrare una perdita patrimoniale -danno emergente-
o a ristabilire l'equilibrio patrimoniale alterato da un inadempimento. Tale distinzione è coerente con il principio di capacità contributiva e con l'art. 6 del T.U.I.R. . Nel caso di specie, le somme in contestazione, per come dedotte e in assenza di prova contraria rigorosa sulla loro causa sinallagmatica, si collocano nella prima categoria -reintegratoria- e non possono essere riqualificate automaticamente come corrispettivo di cessione.
Ne deriva che, anche sotto questo specifico profilo, l'assunto dell'Ufficio che, qualifica le somme come
“tranches” di prezzo, non risulta sostenuto da un'adeguata dimostrazione della causa concreta e, comunque, collide con la natura indennitaria dedotta e con la funzione reintegratoria delle attribuzioni transattive, che non generano reddito imponibile come plusvalenza da cessione di partecipazioni. Il Collegio ritiene che l'Ufficio non abbia fornito prova sufficiente, secondo il criterio della gravità, precisione e concordanza, che le somme del 2019 e del 2020 costituiscano corrispettivo della cessione di partecipazioni. La ricostruzione appare dipendente da risultanze contabili non rese pienamente verificabili nei loro elementi essenziali e, soprattutto, non scioglie il nodo causale posto dalla parte: l'esistenza di un contesto transattivo idoneo a qualificare le somme come attribuzioni a diverso titolo. Ne consegue che difetta il presupposto impositivo specifico dei redditi diversi da plusvalenze da cessione di partecipazioni, poiché non risulta provato che le somme del 2019 e del 2020 siano corrispettivo di cessione. In tale ottica, la pretesa impositiva per gli anni
2019 e 2020 deve essere annullata nel merito per insussistenza della plusvalenza imputata. Nel caso di specie deve evidenziarsi la completezza assoluta della documentazione depositata ed allegata al presente ricorso rispetto alle motivazioni esposte al ricorso presentato evidenziando, in tal modo, le proprie ragioni in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. La decisione nel merito sopra esposta assorbe gli ulteriori profili residui di cui al ricorso in appello presentato.
All'accoglimento dell'appello presentato consegue la compensazione delle spese del giudizio stante la peculiarità della controversia anche in considerazione delle ragioni della decisione
P.Q.M.
accoglie come in parte motiva. Spese compensate