CASS
Ordinanza 17 novembre 2022
Ordinanza 17 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/11/2022, n. 33986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33986 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 24958-2021 proposto da: FIMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA ALESSANDRINI;
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 33986 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 17/11/2022 Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -2- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 102/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 15/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI. FATTI DI CAUSA 1. - Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), con sentenza resa pubblica il 15 giugno 2021, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’appello proposto dalla Società FIMI S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) di Roma n. 6 del 26 marzo 2020, che aveva respinto la domanda, proposta dalla stessa FIMI S.p.A. contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con atto di citazione notificato il 15 dicembre 2015, di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’esondazione del fiume Tronto, verificatasi dall’8 al 10 aprile 1992. 1.1. - In particolare, la sentenza del TRAP aveva affermato che: a) il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno era quello di prescrizione del reato, di cui all’art. 2947, terzo comma, c.c., decorrente dal momento in cui al relativa eziologia era conoscibile con l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
b) nella specie, il diritto era prescritto in quanto veniva in rilievo il termine decennale, di cui al combinato disposto degli artt. 157, 426 e 429 c.p., “decorrente dal 21 dicembre 2000, con il rinvio a giudizio dell’ingegnere responsabile del progetto”, non avendo rilievo la “nota inviata al Ministero il 16 marzo 2015 e ricevuta il 16 aprile 2015, sia perché prodotta solo con la comparsa conclusionale, sia Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -3- perché comunque inidonea ad interrompere una prescrizione già spirata”. 1.2. - Il TSAP, a fondamento della decisione e per quanto ancora rileva in questa sede, ha osservato che: a) la formulazione dell’appello della FIMI S.p.A., pur organizzato su quattro “punti”, era “genericissima”, non riuscendo “a censurare specificamente nessuna delle affermazioni rilevanti contenute nella sentenza impugnata”; b) per stabilire la decorrenza della prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c., “in presenza di un evento come quello di specie”, occorreva «accertare il momento in cui fosse percepibile, secondo criteri di conoscibilità tecnico-scientifica, il nesso eziologico, quale legame tra le “carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche” e il danno»; c) tale criterio presupponeva, però, “il previo assolvimento dell'onere di allegazione e di prova, nel giudizio di merito, gravante rispettivamente sulle parti …: da un lato, in sede di formulazione dell’eccezione di prescrizione, circa la data di decorrenza della prescrizione nell’assunto del debitore;
e, dall’altro lato, in sede di formulazione della controeccezione [in senso lato], in ordine al diverso dies a quo, che il debitore alleghi come primo momento della sua conoscenza o conoscibilità, sempre secondo quelle leggi tecnico-scientifiche, della riconducibilità del danno al fatto illecito”; d) l’appellante non aveva “neppure indicato - come necessaria allegazione - da quale dies o momento intendeva far decorrere la prescrizione del diritto vantato, per suffragare la critica di motivazione inadeguata, sul punto, della sentenza impugnata”; e) “mentre la sentenza impugnata discorre(va) di un’allegazione di tale termine iniziale nella data del 15 dicembre 2000, momento di rinvio a giudizio dell'ingegnere responsabile del progetto, tale data (era) negata … ad opera della stessa parte appellante, la quale addirittura afferma(va) di non avere mai allegato né quella, né altra data”; f) «alla stregua delle deduzioni tutte dell'atto di appello, (doveva) concludersi che l'appellante si (fosse) limitata a Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -4- reputare “certo” che non apprese del diritto al risarcimento del danno “se non in prossimità dell’azione intentata”»; g) la “completa assenza di deduzioni idonee … ad assolvere all'onere di corroborare e dare corpo alla controeccezione circa la data di conoscibilità dell’evento, tale da contraddire quella individuata dal Ministero, rende(va) dunque inammissibile il ricorso sul punto”; h) inconsistenti o irrilevanti erano, poi, le ulteriori doglianze: h.1) quella sulla ritenuta inammissibilità in primo grado della produzione documentale depositata con la comparsa conclusionale, in quanto tale comparsa ha “il solo fine di illustrare le proprie difese, non di introdurre domande, eccezioni, prove o documenti nuovi;
h.2) quella sul fatto che il TRAP aveva deciso in senso contrario “ad altri precedenti”, in quanto il giudice “non è vincolato ai propri precedenti”; h.3) quella volta ad ottenere una “istruttoria d'ufficio”, in quanto i relativi casi sono “eccezionali e tassativi, … neppure individuati dall'appellante nel suo atto d'appello”; h.4) quella per cui il TRAP avrebbe applicato la prescrizione decennale, mentre il TSAP, con la sentenza n. 143 del 2019, la prescrizione quindicennale, “in quanto, attesa la completa genericità delle deduzioni dell'atto d'appello …, essa si limita a riferire di una diversa sentenza, senza illustrare e dedurre i presupposti giuridici invocati”. 2. - Ha resistito con controricorso il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili. La FIMI S.p.A. ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con un unico, articolato, mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e per violazione dell’art. 112 c.p.c. La società ricorrente sostiene che con l’atto di appello avrebbe dedotto che: a) la prescrizione dichiarata dal TRAP, seppure decennale, non era maturata in quanto il momento iniziale di decorrenza, in ragione di una normale diligenza, avrebbe dovuto coincidere non con Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -5- la data del rinvio a giudizio del responsabile dell’evento dannoso (dicembre 2000), bensì con l’anno 2008, “epoca in cui si diffuse la notizia dell’accertamento della responsabilità della P.A. raggiunto nel processo penale (che ancora nel 2006 aveva visto l’assoluzione con formula piena dell’imputato) e nei primi giudizi civili (con la CTU dell’ingegnere Boccale, svolta nel 2007, nella causa TI c/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in base alla quale venne pronunciata dal TRAP la prima condanna risarcitoria, con sentenza n. 2/2009”); b) il Ministero convenuto, al fine di sostenere l’eccezione di prescrizione, non aveva “mai allegata” la prova di «una consapevolezza precedente (“10 o 15 anni prima del 2015”), in capo alla società danneggiata, dell’esistenza del diritto al risarcimento», che, peraltro, era ipotesi “anche smentita dal dato, documentato e pacifico, dell’assoluzione del Mattiolo con formula piena pronunciata dalla C.A. Ancona con la sentenza n. 210/2006, cassata dalla S.C. nel 2008”. Ne conseguirebbe, pertanto, la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per aver il TSAP ritenuto generico l’appello “senza considerare il significativo contenuto del ricorso nel suo complesso, con cui FIMI s.p.a. aveva indicato nel 2008 l’epoca in cui raggiunse la consapevolezza del diritto al risarcimento”; nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia “sul gravame e sulla domanda come risultanti dal ricorso nel suo complesso, … sia con riferimento alla decorrenza della prescrizione come indicata dall'appellante, sia con riferimento alla mancata prova, da parte del Ministero, di una sua diversa decorrenza ovvero del fatto che la ricorrente conoscesse, ancor prima degli accertamenti giudiziari citati, le cause dell'esondazione del Tronto, tanto da poter agire precocemente in via risarcitoria”. 2. – Il motivo è infondato. 2.1. - Con esso ci si duole della interpretazione dell’atto di appello proposto da essa FIMI S.p.A. avverso la sentenza del TRAP n. 6/2020 Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -6- che il TSAP avrebbe erroneamente effettuata, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia sul complessivo gravame, per giungere, quindi, ad una declaratoria di inammissibilità dello stesso per difetto di specificità che non troverebbe riscontro, però, nella sostanza dell’impugnazione. 2.2. - A fronte di siffatte connesse censure, giova rammentare, anzitutto, che, anche nella fase di impugnazione, l’interpretazione della domanda giudiziale, l’apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, da compiersi sulla base sia della formulazione letterale della domanda stessa, sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio. Il sindacato su tale operazione interpretativa è consentito alla Corte di cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità: dunque, ove sia denunciato un error in procedendo, determinativo della nullità della sentenza o del procedimento (come nel caso in esame, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ovvero l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dichiarata in violazione dell’art. 342 c.p.c.), la Corte ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. Una tale verifica ex actis deve essere compiuta, ai fini del rispetto di quanto prescrive il citato art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (dunque, in quello risultante dalla novella di cui al decreto- legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012), alla luce del principio secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -7- argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (in considerazione, quindi, anche della relativa ampiezza e portata), senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., S.U., 27199/2017). 2.3. - Ciò posto, l’atto di appello della FIMI S.p.A. indica solo nella parte narrativa della vicenda processuale (pp. 1-5) gli anni 2008-2009 come periodo in cui “la controversa rapportabilità causale del danno all’evento veniva accertata e se ne diffondeva notizia” sulle “testate locali”, essendosi a quell’epoca definito il giudizio penale iniziato nel dicembre 2000 nei confronti dell’ingegnere Mattiolo, altresì genericamente escludendo che, pur “utilizzando l’ordinaria diligenza”, quella “rapportabilità causale” vi fosse già nell’anno 2000. Tuttavia, nella parte argomentativa dell’impugnazione avverso la sentenza del TRAP, la FIMI S.p.A. si è limitata a contestare che il diritto azionato fosse prescritto “riportandosi a quanto segue circa la durata e del dies a quo della prescrizione” (p. 7 del ricorso dinanzi al TSAP), per poi genericamente assumere che “negli atti di causa è stata individuata la possibilità di ulteriori date da cui far decorrere validamente il termine prescrizionale, quale il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’Ing. Mattiolo”, senza precisare, però, se tale possibilità concretasse in modo certo ed effettivo il momento di conoscenza o di conoscibilità del nesso eziologico tra la condotta lesiva (le carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche) e il danno. Del resto, le censure dell’atto di appello si soffermano, piuttosto, sulla asserita mancata prova da parte del Ministero “di un dies a quo reale e concreto” di inizio della prescrizione, ossia proprio di quella conoscenza o conoscibilità “da parte del ricorrente a quella data, Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -8- ovvero in una data precedente o successiva, dell’esistenza di un diritto”, altresì contestando la decisione del TRAP secondo cui sarebbe stato “assunto della ricorrente” stessa “la rapportabilità del danno alla condotta del Ministero solo a seguito del decreto penale del rinvio a giudizio”, deducendo che nell’atto introduttivo del giudizio (pp. da 19 a 21) essa FIMI si era limitata “a riportare quanto stabilito dal TRAP in tutte le sentenze emesse fino a quella data”. Tali deduzioni non si relazionano, però, a quella che è la decisione assunta sul punto dal TRAP, che è puntuale nel rilevare come “la rapportabilità del danno alla condotta del Ministero solo a seguito del decreto penale di rinvio a giudizio (21.12.2000)” era da attribuirsi ad “assunto della ricorrente”, che come tale – contrariamente, dunque, a quanto dalla stessa FIMI affermato con l’appello – emerge proprio dalle allegazioni dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al TRAP. Infatti, a p. 21 di quell’atto si legge: “In particolare, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche nelle ultime sentenze depositate sull’alluvione del Tronto ha pienamente confermato quella che è la tesi della presente difesa e cioè che il dies a quo della prescrizione parte dal 21/12/2000 data in cui vi è stato il rinvio a giudizio”. Un tale assunto viene, quindi, ribadito con l’enfasi data alla citazione di una sentenza del TRAP, là dove si evidenzia – con utilizzo del grassetto e del sottolineato -: “Nel caso di specie, alla luce del principi più sopra indicati, la conoscenza del nesso causale può farsi risalire al momento del rinvio a giudizio disposto con decreto del 21.12.2000” (p. 22 del ricorso dinanzi al TRAP). Né le censure della FIMI S.p.A. in sede di appello aggrediscono specificamente la decisione di primo grado in ordine alle ragioni giuridiche sul termine decennale di prescrizione, fondate sul congiunto operare delle norme di cui agli artt. 157, 426 e 429 c.p., limitandosi a insistere sul fatto che il TRAP, “fino a novembre 2019” avesse “sempre Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -9- riconosciuto la sussistenza di un termine prescrizionale quindicennale” (così a p. 7 del ricorso in appello). Infine, la società ricorrente non censura affatto la decisione del TSAP là dove ha ritenuto prive di consistenza le censure mosse alla sentenza di primo grado sia in ordine alla efficacia interruttiva della produzione documentale “depositata in primo grado”, sia in riferimento alla circostanza di “essere la medesima andata in senso contrario ad altri precedenti” e alla richiesta di una “istruttoria di ufficio”. La sentenza impugnata si sottrae, quindi, alle doglianze di parte ricorrente, giacché – come si evince anche dalla sintesi riportata al § 1.2. dei “Fatti di causa” – il TSAP si è pronunciato sul complessivo gravame proposto dalla stessa FIMI S.p.A. avverso la sentenza n. 6/2020 del TRAP, rilevandone correttamente l’inammissibilità per violazione dell’art. 342 c.p.c. 3. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore del Ministero controricorrente, in complessivi euro 7.000,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 33986 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 17/11/2022 Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -2- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 102/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 15/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI. FATTI DI CAUSA 1. - Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), con sentenza resa pubblica il 15 giugno 2021, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’appello proposto dalla Società FIMI S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) di Roma n. 6 del 26 marzo 2020, che aveva respinto la domanda, proposta dalla stessa FIMI S.p.A. contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con atto di citazione notificato il 15 dicembre 2015, di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’esondazione del fiume Tronto, verificatasi dall’8 al 10 aprile 1992. 1.1. - In particolare, la sentenza del TRAP aveva affermato che: a) il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno era quello di prescrizione del reato, di cui all’art. 2947, terzo comma, c.c., decorrente dal momento in cui al relativa eziologia era conoscibile con l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
b) nella specie, il diritto era prescritto in quanto veniva in rilievo il termine decennale, di cui al combinato disposto degli artt. 157, 426 e 429 c.p., “decorrente dal 21 dicembre 2000, con il rinvio a giudizio dell’ingegnere responsabile del progetto”, non avendo rilievo la “nota inviata al Ministero il 16 marzo 2015 e ricevuta il 16 aprile 2015, sia perché prodotta solo con la comparsa conclusionale, sia Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -3- perché comunque inidonea ad interrompere una prescrizione già spirata”. 1.2. - Il TSAP, a fondamento della decisione e per quanto ancora rileva in questa sede, ha osservato che: a) la formulazione dell’appello della FIMI S.p.A., pur organizzato su quattro “punti”, era “genericissima”, non riuscendo “a censurare specificamente nessuna delle affermazioni rilevanti contenute nella sentenza impugnata”; b) per stabilire la decorrenza della prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c., “in presenza di un evento come quello di specie”, occorreva «accertare il momento in cui fosse percepibile, secondo criteri di conoscibilità tecnico-scientifica, il nesso eziologico, quale legame tra le “carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche” e il danno»; c) tale criterio presupponeva, però, “il previo assolvimento dell'onere di allegazione e di prova, nel giudizio di merito, gravante rispettivamente sulle parti …: da un lato, in sede di formulazione dell’eccezione di prescrizione, circa la data di decorrenza della prescrizione nell’assunto del debitore;
e, dall’altro lato, in sede di formulazione della controeccezione [in senso lato], in ordine al diverso dies a quo, che il debitore alleghi come primo momento della sua conoscenza o conoscibilità, sempre secondo quelle leggi tecnico-scientifiche, della riconducibilità del danno al fatto illecito”; d) l’appellante non aveva “neppure indicato - come necessaria allegazione - da quale dies o momento intendeva far decorrere la prescrizione del diritto vantato, per suffragare la critica di motivazione inadeguata, sul punto, della sentenza impugnata”; e) “mentre la sentenza impugnata discorre(va) di un’allegazione di tale termine iniziale nella data del 15 dicembre 2000, momento di rinvio a giudizio dell'ingegnere responsabile del progetto, tale data (era) negata … ad opera della stessa parte appellante, la quale addirittura afferma(va) di non avere mai allegato né quella, né altra data”; f) «alla stregua delle deduzioni tutte dell'atto di appello, (doveva) concludersi che l'appellante si (fosse) limitata a Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -4- reputare “certo” che non apprese del diritto al risarcimento del danno “se non in prossimità dell’azione intentata”»; g) la “completa assenza di deduzioni idonee … ad assolvere all'onere di corroborare e dare corpo alla controeccezione circa la data di conoscibilità dell’evento, tale da contraddire quella individuata dal Ministero, rende(va) dunque inammissibile il ricorso sul punto”; h) inconsistenti o irrilevanti erano, poi, le ulteriori doglianze: h.1) quella sulla ritenuta inammissibilità in primo grado della produzione documentale depositata con la comparsa conclusionale, in quanto tale comparsa ha “il solo fine di illustrare le proprie difese, non di introdurre domande, eccezioni, prove o documenti nuovi;
h.2) quella sul fatto che il TRAP aveva deciso in senso contrario “ad altri precedenti”, in quanto il giudice “non è vincolato ai propri precedenti”; h.3) quella volta ad ottenere una “istruttoria d'ufficio”, in quanto i relativi casi sono “eccezionali e tassativi, … neppure individuati dall'appellante nel suo atto d'appello”; h.4) quella per cui il TRAP avrebbe applicato la prescrizione decennale, mentre il TSAP, con la sentenza n. 143 del 2019, la prescrizione quindicennale, “in quanto, attesa la completa genericità delle deduzioni dell'atto d'appello …, essa si limita a riferire di una diversa sentenza, senza illustrare e dedurre i presupposti giuridici invocati”. 2. - Ha resistito con controricorso il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili. La FIMI S.p.A. ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con un unico, articolato, mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e per violazione dell’art. 112 c.p.c. La società ricorrente sostiene che con l’atto di appello avrebbe dedotto che: a) la prescrizione dichiarata dal TRAP, seppure decennale, non era maturata in quanto il momento iniziale di decorrenza, in ragione di una normale diligenza, avrebbe dovuto coincidere non con Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -5- la data del rinvio a giudizio del responsabile dell’evento dannoso (dicembre 2000), bensì con l’anno 2008, “epoca in cui si diffuse la notizia dell’accertamento della responsabilità della P.A. raggiunto nel processo penale (che ancora nel 2006 aveva visto l’assoluzione con formula piena dell’imputato) e nei primi giudizi civili (con la CTU dell’ingegnere Boccale, svolta nel 2007, nella causa TI c/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in base alla quale venne pronunciata dal TRAP la prima condanna risarcitoria, con sentenza n. 2/2009”); b) il Ministero convenuto, al fine di sostenere l’eccezione di prescrizione, non aveva “mai allegata” la prova di «una consapevolezza precedente (“10 o 15 anni prima del 2015”), in capo alla società danneggiata, dell’esistenza del diritto al risarcimento», che, peraltro, era ipotesi “anche smentita dal dato, documentato e pacifico, dell’assoluzione del Mattiolo con formula piena pronunciata dalla C.A. Ancona con la sentenza n. 210/2006, cassata dalla S.C. nel 2008”. Ne conseguirebbe, pertanto, la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per aver il TSAP ritenuto generico l’appello “senza considerare il significativo contenuto del ricorso nel suo complesso, con cui FIMI s.p.a. aveva indicato nel 2008 l’epoca in cui raggiunse la consapevolezza del diritto al risarcimento”; nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia “sul gravame e sulla domanda come risultanti dal ricorso nel suo complesso, … sia con riferimento alla decorrenza della prescrizione come indicata dall'appellante, sia con riferimento alla mancata prova, da parte del Ministero, di una sua diversa decorrenza ovvero del fatto che la ricorrente conoscesse, ancor prima degli accertamenti giudiziari citati, le cause dell'esondazione del Tronto, tanto da poter agire precocemente in via risarcitoria”. 2. – Il motivo è infondato. 2.1. - Con esso ci si duole della interpretazione dell’atto di appello proposto da essa FIMI S.p.A. avverso la sentenza del TRAP n. 6/2020 Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -6- che il TSAP avrebbe erroneamente effettuata, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia sul complessivo gravame, per giungere, quindi, ad una declaratoria di inammissibilità dello stesso per difetto di specificità che non troverebbe riscontro, però, nella sostanza dell’impugnazione. 2.2. - A fronte di siffatte connesse censure, giova rammentare, anzitutto, che, anche nella fase di impugnazione, l’interpretazione della domanda giudiziale, l’apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, da compiersi sulla base sia della formulazione letterale della domanda stessa, sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio. Il sindacato su tale operazione interpretativa è consentito alla Corte di cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità: dunque, ove sia denunciato un error in procedendo, determinativo della nullità della sentenza o del procedimento (come nel caso in esame, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ovvero l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dichiarata in violazione dell’art. 342 c.p.c.), la Corte ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. Una tale verifica ex actis deve essere compiuta, ai fini del rispetto di quanto prescrive il citato art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (dunque, in quello risultante dalla novella di cui al decreto- legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012), alla luce del principio secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -7- argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (in considerazione, quindi, anche della relativa ampiezza e portata), senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., S.U., 27199/2017). 2.3. - Ciò posto, l’atto di appello della FIMI S.p.A. indica solo nella parte narrativa della vicenda processuale (pp. 1-5) gli anni 2008-2009 come periodo in cui “la controversa rapportabilità causale del danno all’evento veniva accertata e se ne diffondeva notizia” sulle “testate locali”, essendosi a quell’epoca definito il giudizio penale iniziato nel dicembre 2000 nei confronti dell’ingegnere Mattiolo, altresì genericamente escludendo che, pur “utilizzando l’ordinaria diligenza”, quella “rapportabilità causale” vi fosse già nell’anno 2000. Tuttavia, nella parte argomentativa dell’impugnazione avverso la sentenza del TRAP, la FIMI S.p.A. si è limitata a contestare che il diritto azionato fosse prescritto “riportandosi a quanto segue circa la durata e del dies a quo della prescrizione” (p. 7 del ricorso dinanzi al TSAP), per poi genericamente assumere che “negli atti di causa è stata individuata la possibilità di ulteriori date da cui far decorrere validamente il termine prescrizionale, quale il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’Ing. Mattiolo”, senza precisare, però, se tale possibilità concretasse in modo certo ed effettivo il momento di conoscenza o di conoscibilità del nesso eziologico tra la condotta lesiva (le carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche) e il danno. Del resto, le censure dell’atto di appello si soffermano, piuttosto, sulla asserita mancata prova da parte del Ministero “di un dies a quo reale e concreto” di inizio della prescrizione, ossia proprio di quella conoscenza o conoscibilità “da parte del ricorrente a quella data, Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -8- ovvero in una data precedente o successiva, dell’esistenza di un diritto”, altresì contestando la decisione del TRAP secondo cui sarebbe stato “assunto della ricorrente” stessa “la rapportabilità del danno alla condotta del Ministero solo a seguito del decreto penale del rinvio a giudizio”, deducendo che nell’atto introduttivo del giudizio (pp. da 19 a 21) essa FIMI si era limitata “a riportare quanto stabilito dal TRAP in tutte le sentenze emesse fino a quella data”. Tali deduzioni non si relazionano, però, a quella che è la decisione assunta sul punto dal TRAP, che è puntuale nel rilevare come “la rapportabilità del danno alla condotta del Ministero solo a seguito del decreto penale di rinvio a giudizio (21.12.2000)” era da attribuirsi ad “assunto della ricorrente”, che come tale – contrariamente, dunque, a quanto dalla stessa FIMI affermato con l’appello – emerge proprio dalle allegazioni dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al TRAP. Infatti, a p. 21 di quell’atto si legge: “In particolare, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche nelle ultime sentenze depositate sull’alluvione del Tronto ha pienamente confermato quella che è la tesi della presente difesa e cioè che il dies a quo della prescrizione parte dal 21/12/2000 data in cui vi è stato il rinvio a giudizio”. Un tale assunto viene, quindi, ribadito con l’enfasi data alla citazione di una sentenza del TRAP, là dove si evidenzia – con utilizzo del grassetto e del sottolineato -: “Nel caso di specie, alla luce del principi più sopra indicati, la conoscenza del nesso causale può farsi risalire al momento del rinvio a giudizio disposto con decreto del 21.12.2000” (p. 22 del ricorso dinanzi al TRAP). Né le censure della FIMI S.p.A. in sede di appello aggrediscono specificamente la decisione di primo grado in ordine alle ragioni giuridiche sul termine decennale di prescrizione, fondate sul congiunto operare delle norme di cui agli artt. 157, 426 e 429 c.p., limitandosi a insistere sul fatto che il TRAP, “fino a novembre 2019” avesse “sempre Ric. 2021 n. 24958 sez. SU - ud. 08-11-2022 -9- riconosciuto la sussistenza di un termine prescrizionale quindicennale” (così a p. 7 del ricorso in appello). Infine, la società ricorrente non censura affatto la decisione del TSAP là dove ha ritenuto prive di consistenza le censure mosse alla sentenza di primo grado sia in ordine alla efficacia interruttiva della produzione documentale “depositata in primo grado”, sia in riferimento alla circostanza di “essere la medesima andata in senso contrario ad altri precedenti” e alla richiesta di una “istruttoria di ufficio”. La sentenza impugnata si sottrae, quindi, alle doglianze di parte ricorrente, giacché – come si evince anche dalla sintesi riportata al § 1.2. dei “Fatti di causa” – il TSAP si è pronunciato sul complessivo gravame proposto dalla stessa FIMI S.p.A. avverso la sentenza n. 6/2020 del TRAP, rilevandone correttamente l’inammissibilità per violazione dell’art. 342 c.p.c. 3. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore del Ministero controricorrente, in complessivi euro 7.000,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite