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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1037/2022
-TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela VE, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 20.11.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
1037/2022 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Nardelli
RICORRENTE
contro
CP_1
in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Cassano
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 02.02.2022 il ricorrente conveniva in giudizio la per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Parte convenuta si costituiva rilevando l'infondatezza della domanda attorea.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di essere stato nominato in virtù del decreto Commissariale n. 148/2007, collaudatore regionale per “Lavori di costruzione del sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino BA5: impianto complesso per la gestione dei rifiuti solidi urbani ubicato in contrada Martucci nel comune di Conversano”; di essere stato coinvolto in un procedimento penale, imputato del reato di disastro ambientale in
2 concorso, in ragione di presunti omessi controlli, nella fase di realizzazione dell'impianto complesso in questione;
di essere stato assolto con sentenza Tribunale penale di Bari, Sez. GUP, n.
1021/2018 perché “il fatto non sussiste”; di aver formulato in data 25.02.2019 istanza di rimborso dei compensi professionali corrisposti in favore dei legali incaricati per la sua difesa nell'ambito del predetto procedimento penale, istanza che sfociava in un rigetto per asserita mancanza dei presupposti di legge.
In ragione di tanto, con ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:“1) in via pregiudiziale: accertare
e dichiarare la competenza del Giudice del Lavoro a conoscere la presente controversia, con ogni conseguente provvedimento;
2) in via principale: accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. Parte_1
al rimborso delle spese legali ed esborsi, pari ad € 19.805,54
[...]
comprensivi di IVA, CAP ed accessori di legge versati, per il procedimento penale dallo stesso affrontato, concernente le funzioni svolte dal ricorrente quale Collaudatore per la CP_1
e, comunque, il diritto del medesimo ad essere indennizzato
[...]
di dette somme ad opera della convenuta;
3) nel merito: accertare e dichiarare, quindi, che il ricorrente ha diritto di vedersi corrisposte,
e comunque, di essere indennizzato dalla resistente CP_1
per le competenze e gli oneri professionali dovuti agli Avv.ti
CE RZ e CH AF per il procedimento suindicato, in misura corrispondente ad € 19.805,54 comprensivi di IVA, CAP ed accessori di legge versati e, comunque, in misura congrua ed equa ritenuta di giustizia”.
Il ricorso è infondato e, pertanto, merita il rigetto.
Preliminarmente occorre rilevare che il conferimento al ricorrente dell'incarico di collaudatore di un'opera pubblica, avvenuto mercè
3 decreto commissariale n. 148/2017, consente di individuarlo soggetto inserito temporaneamente nell'apparato organizzativo dell'Ente regionale, in forza di un rapporto di servizio. Pertanto, risulta applicabile al caso di specie quanto previsto dall'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 per il personale del Comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali (nonché gli approdi giurisprudenziali formatisi in materia) il quale dispone che:
“L'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi
e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio”.
Stante la clausola riportata nei successivi CCNL, che rinvia a quanto previsto dai precedenti CCNL ove non diversamente disposto (v. art. 1, CCNL 31.07.2009) il Giudicante ritiene che la norma sia applicabile al caso in esame.
La disposizione è strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa sin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (in tal senso Cass. S.U. 13.3.2009 n. 6227).
La Suprema Corte di Cassazione, in più occasioni, ha affermato, che ancorché la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione
4 della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia, in coerenza con l'interpretazione espressa in riferimento a disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass.
04.03.2014, n. 4978; Cass. 27.09.2016, n. 18946), la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizioni di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza di previa comunicazione non è configurabile l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia;
parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo aver provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente.
Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente (Cass. Sez. lavoro, n. 25976/2017; idem, n. 18256/2018; idem, n. 32258/2021).
Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha comunicato all'ente regionale la volontà di farsi assistere nel procedimento penale de quo dal proprio difensore di fiducia, chiedendone il suo gradimento.
Invero, in data 25.02.2019, il ricorrente, a seguito della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bari il 30.10.2018
(passata in giudicato il 22.01.2019), inoltrava all'ente regionale richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per tale procedimento.
5 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia.
Parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale di comune gradimento e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente" (cfr. Cass. Sez. Lav., n. 25976/2017;
Cass. Sez. Lav., n. 18256/2018; Cassazione, Sez. Unite, ord.
15.09.2022 n. 27170; Cass. ord. n. 32258/2021; Cass. n.
2823/2018; Cass., Sez. Lav., ord. 11.07.2018, n. 18256 cit.;
Cass. 04.07.2017 n. 16396 cit.; Cass., Sez. Lav., 31.10.2017, n.
25976; Cass. 27.09.2016 n. 18946).
Con riferimento alla circostanza dell'avvenuta assoluzione del ricorrente, si sottolinea che "In tema di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. enti locali del 14.9.2000, l'ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, facendoli assistere da un legale di comune gradimento, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicché presupposto di operatività di detta garanzia è
l'insussistenza, da valutarsi ex ante, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente" (Cass., Sez. L, n. 18256, 11 luglio
2018).
6 Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con pronuncia n. 15279 del 09.06.2025, ha rimarcato: “In tema di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 del CCNL 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, l'obbligo dell'ente locale di farsi carico della difesa legale del dipendente sottoposto a procedimento penale o civile per atti connessi all'espletamento del servizio è subordinato alla comunicazione preventiva da parte del dipendente del nome del difensore scelto, con il conseguente gradimento da parte dell'ente, e alla verifica dell'assenza di conflitto di interessi”.
Deve, quindi, escludersi qualsivoglia automatismo in ordine al riconoscimento del diritto al pagamento da parte dell'Ente pubblico delle spese legali sostenute da un dipendente quale imputato/indagato per fatti verificatisi in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni, postulando la disciplina una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, qualora questo venga escluso, di esprimere il proprio apprezzamento in relazione al nominativo del difensore prescelto dal dipendente.
In altri termini, ai fini del rimborso è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio che determini ipso facto la legittimazione dello stesso Ente a costituirsi parte civile e che la relativa valutazione sia da quest'ultimo effettuata già all'inizio del contenzioso - non essendo subordinata ai suoi esiti - sì da consentire di procedere, ove sia accertata l'esistenza di una comunanza di interessi tra il lavoratore e l'Amministrazione, alla individuazione sin dal principio di un legale di comune gradimento cui affidare la difesa
7 (Cass., Sez. Lav., n. 32549/2021; Cass., Sez. I, 31.01.2019 n.
3026).
Ebbene, nel caso di specie difetta la preventiva comunicazione al della pendenza del procedimento penale e CP_1
l'espressione ex ante da parte dell'Ente regionale del proprio gradimento in ordine al difensore scelto dal Pt_1
Alla luce di tanto, non sussiste l'invocato diritto al rimborso delle spese legali, mancando la necessaria condivisione preventiva nella scelta dei difensori.
A tanto deve soggiungersi che nel caso di specie non risulta, comunque, prodotta in atti la prova dell'avvenuto pagamento della richiesta economica, così come formulata dal ricorrente, né dell'attività legale concretamente svolta.
Invero, sono state versate in atti le fatture (peraltro tardivamente)
e non già i bonifici eseguiti ovvero le quietanze sottoscritte dal legale nominato da parte istante nell'ambito del procedimento penale de quo, comprovanti l'avvenuto pagamento degli importi specificatamente pretesi in questa sede.
Come noto, anche nel rito del lavoro trovano applicazione tutte le regole generali in materia di onere della prova. A tal proposito, infatti, l'art. 2697 c.c. stabilisce espressamente che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale regola, sul piano processuale, va posta in diretta correlazione con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi deve portare alla base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte
8 dalle parti medesime (si veda ex plurimis Cass. n. 1667/1983). Il ricorrente, dunque, deve, con il ricorso introduttivo del giudizio allegare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere e produrre tutte le prove, costituite e costituende, che ritiene necessarie a sostenere il proprio diritto.
Risulta priva del necessario substrato probatorio anche la circostanza relativa all'effettività e consistenza delle prestazioni professionali rese.
D'altronde, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale "il beneficio di cui all'art. 18, d.l. n. 25.03.1997,
n. 67, strutturato come diritto del dipendente al rimborso delle spese legali sostenute nei limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura erariale, non ha attinenza al rapporto difensore-cliente, ma a quello intercorrente tra il dipendente e l'Amministrazione, che non può ritenersi vincolata all'importo delle prestazioni pretese dai legali. Il rimborso va determinato, piuttosto, nella misura di una prestazione difensiva esigibile in base al concreto svolgimento del giudizio nonché alla rilevanza ed alla pregevolezza dell'impegno professionale profuso. In altri termini, l'Avvocatura dello Stato è chiamata ad esprimersi sul rapporto amministrazione-dipendente ed a stabilire quanto la prima deve rimborsare al secondo. In tale quadro, il compito demandato dalla legge all'Avvocatura dello Stato non consiste nel verificare quanto il cliente abbia legittimamente corrisposto ai propri avvocati, ma nello stabilire quanto ragionevolmente può essere rimborsato al dipendente in relazione alle relative esigenze difensive" (Cons. di
Stato, Sez. II, 20 ottobre 2011, parere n. 2054/2012; in tal senso anche TAR Catania, n. 520/2019).
Da ultimo, si rammenta che questa Sezione pronunciandosi su casi analoghi a quello di specie ha rigettato la domanda in quanto
9 la pretesa di rimborso del dipendente esperibile nei confronti della P.A. può ritenersi accoglibile ove vi sia la prova in merito alla specifica e concreta attività svolta dal difensore nonché all'avvenuto pagamento delle spese legali oggetto di rimborso (in tal senso Tribunale Bari, Sez. Lavoro, nn. 3811/2024;
3475/2021, 3476/2021 e 3315/2022).
Né può ravvisarsi una disparità di trattamento rispetto agli altri due componenti della Commissione di Collaudo (ing. e Per_1
dott. , atteso che non si conosce se quest'ultimi avessero Tes_1
osservato l'iter procedurale previsto dal predetto art. 28.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
così provvede:
[...]
ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1
, in persona del Presidente p.t., delle spese di lite CP_1
che liquida in complessivi ad € 2.109,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
10
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-TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela VE, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 20.11.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
1037/2022 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Nardelli
RICORRENTE
contro
CP_1
in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Cassano
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 02.02.2022 il ricorrente conveniva in giudizio la per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Parte convenuta si costituiva rilevando l'infondatezza della domanda attorea.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di essere stato nominato in virtù del decreto Commissariale n. 148/2007, collaudatore regionale per “Lavori di costruzione del sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino BA5: impianto complesso per la gestione dei rifiuti solidi urbani ubicato in contrada Martucci nel comune di Conversano”; di essere stato coinvolto in un procedimento penale, imputato del reato di disastro ambientale in
2 concorso, in ragione di presunti omessi controlli, nella fase di realizzazione dell'impianto complesso in questione;
di essere stato assolto con sentenza Tribunale penale di Bari, Sez. GUP, n.
1021/2018 perché “il fatto non sussiste”; di aver formulato in data 25.02.2019 istanza di rimborso dei compensi professionali corrisposti in favore dei legali incaricati per la sua difesa nell'ambito del predetto procedimento penale, istanza che sfociava in un rigetto per asserita mancanza dei presupposti di legge.
In ragione di tanto, con ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:“1) in via pregiudiziale: accertare
e dichiarare la competenza del Giudice del Lavoro a conoscere la presente controversia, con ogni conseguente provvedimento;
2) in via principale: accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. Parte_1
al rimborso delle spese legali ed esborsi, pari ad € 19.805,54
[...]
comprensivi di IVA, CAP ed accessori di legge versati, per il procedimento penale dallo stesso affrontato, concernente le funzioni svolte dal ricorrente quale Collaudatore per la CP_1
e, comunque, il diritto del medesimo ad essere indennizzato
[...]
di dette somme ad opera della convenuta;
3) nel merito: accertare e dichiarare, quindi, che il ricorrente ha diritto di vedersi corrisposte,
e comunque, di essere indennizzato dalla resistente CP_1
per le competenze e gli oneri professionali dovuti agli Avv.ti
CE RZ e CH AF per il procedimento suindicato, in misura corrispondente ad € 19.805,54 comprensivi di IVA, CAP ed accessori di legge versati e, comunque, in misura congrua ed equa ritenuta di giustizia”.
Il ricorso è infondato e, pertanto, merita il rigetto.
Preliminarmente occorre rilevare che il conferimento al ricorrente dell'incarico di collaudatore di un'opera pubblica, avvenuto mercè
3 decreto commissariale n. 148/2017, consente di individuarlo soggetto inserito temporaneamente nell'apparato organizzativo dell'Ente regionale, in forza di un rapporto di servizio. Pertanto, risulta applicabile al caso di specie quanto previsto dall'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 per il personale del Comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali (nonché gli approdi giurisprudenziali formatisi in materia) il quale dispone che:
“L'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi
e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio”.
Stante la clausola riportata nei successivi CCNL, che rinvia a quanto previsto dai precedenti CCNL ove non diversamente disposto (v. art. 1, CCNL 31.07.2009) il Giudicante ritiene che la norma sia applicabile al caso in esame.
La disposizione è strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa sin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (in tal senso Cass. S.U. 13.3.2009 n. 6227).
La Suprema Corte di Cassazione, in più occasioni, ha affermato, che ancorché la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione
4 della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia, in coerenza con l'interpretazione espressa in riferimento a disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass.
04.03.2014, n. 4978; Cass. 27.09.2016, n. 18946), la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizioni di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza di previa comunicazione non è configurabile l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia;
parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo aver provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente.
Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente (Cass. Sez. lavoro, n. 25976/2017; idem, n. 18256/2018; idem, n. 32258/2021).
Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha comunicato all'ente regionale la volontà di farsi assistere nel procedimento penale de quo dal proprio difensore di fiducia, chiedendone il suo gradimento.
Invero, in data 25.02.2019, il ricorrente, a seguito della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bari il 30.10.2018
(passata in giudicato il 22.01.2019), inoltrava all'ente regionale richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per tale procedimento.
5 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia.
Parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale di comune gradimento e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente" (cfr. Cass. Sez. Lav., n. 25976/2017;
Cass. Sez. Lav., n. 18256/2018; Cassazione, Sez. Unite, ord.
15.09.2022 n. 27170; Cass. ord. n. 32258/2021; Cass. n.
2823/2018; Cass., Sez. Lav., ord. 11.07.2018, n. 18256 cit.;
Cass. 04.07.2017 n. 16396 cit.; Cass., Sez. Lav., 31.10.2017, n.
25976; Cass. 27.09.2016 n. 18946).
Con riferimento alla circostanza dell'avvenuta assoluzione del ricorrente, si sottolinea che "In tema di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. enti locali del 14.9.2000, l'ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, facendoli assistere da un legale di comune gradimento, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicché presupposto di operatività di detta garanzia è
l'insussistenza, da valutarsi ex ante, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente" (Cass., Sez. L, n. 18256, 11 luglio
2018).
6 Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con pronuncia n. 15279 del 09.06.2025, ha rimarcato: “In tema di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 del CCNL 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, l'obbligo dell'ente locale di farsi carico della difesa legale del dipendente sottoposto a procedimento penale o civile per atti connessi all'espletamento del servizio è subordinato alla comunicazione preventiva da parte del dipendente del nome del difensore scelto, con il conseguente gradimento da parte dell'ente, e alla verifica dell'assenza di conflitto di interessi”.
Deve, quindi, escludersi qualsivoglia automatismo in ordine al riconoscimento del diritto al pagamento da parte dell'Ente pubblico delle spese legali sostenute da un dipendente quale imputato/indagato per fatti verificatisi in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni, postulando la disciplina una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, qualora questo venga escluso, di esprimere il proprio apprezzamento in relazione al nominativo del difensore prescelto dal dipendente.
In altri termini, ai fini del rimborso è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio che determini ipso facto la legittimazione dello stesso Ente a costituirsi parte civile e che la relativa valutazione sia da quest'ultimo effettuata già all'inizio del contenzioso - non essendo subordinata ai suoi esiti - sì da consentire di procedere, ove sia accertata l'esistenza di una comunanza di interessi tra il lavoratore e l'Amministrazione, alla individuazione sin dal principio di un legale di comune gradimento cui affidare la difesa
7 (Cass., Sez. Lav., n. 32549/2021; Cass., Sez. I, 31.01.2019 n.
3026).
Ebbene, nel caso di specie difetta la preventiva comunicazione al della pendenza del procedimento penale e CP_1
l'espressione ex ante da parte dell'Ente regionale del proprio gradimento in ordine al difensore scelto dal Pt_1
Alla luce di tanto, non sussiste l'invocato diritto al rimborso delle spese legali, mancando la necessaria condivisione preventiva nella scelta dei difensori.
A tanto deve soggiungersi che nel caso di specie non risulta, comunque, prodotta in atti la prova dell'avvenuto pagamento della richiesta economica, così come formulata dal ricorrente, né dell'attività legale concretamente svolta.
Invero, sono state versate in atti le fatture (peraltro tardivamente)
e non già i bonifici eseguiti ovvero le quietanze sottoscritte dal legale nominato da parte istante nell'ambito del procedimento penale de quo, comprovanti l'avvenuto pagamento degli importi specificatamente pretesi in questa sede.
Come noto, anche nel rito del lavoro trovano applicazione tutte le regole generali in materia di onere della prova. A tal proposito, infatti, l'art. 2697 c.c. stabilisce espressamente che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale regola, sul piano processuale, va posta in diretta correlazione con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi deve portare alla base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte
8 dalle parti medesime (si veda ex plurimis Cass. n. 1667/1983). Il ricorrente, dunque, deve, con il ricorso introduttivo del giudizio allegare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere e produrre tutte le prove, costituite e costituende, che ritiene necessarie a sostenere il proprio diritto.
Risulta priva del necessario substrato probatorio anche la circostanza relativa all'effettività e consistenza delle prestazioni professionali rese.
D'altronde, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale "il beneficio di cui all'art. 18, d.l. n. 25.03.1997,
n. 67, strutturato come diritto del dipendente al rimborso delle spese legali sostenute nei limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura erariale, non ha attinenza al rapporto difensore-cliente, ma a quello intercorrente tra il dipendente e l'Amministrazione, che non può ritenersi vincolata all'importo delle prestazioni pretese dai legali. Il rimborso va determinato, piuttosto, nella misura di una prestazione difensiva esigibile in base al concreto svolgimento del giudizio nonché alla rilevanza ed alla pregevolezza dell'impegno professionale profuso. In altri termini, l'Avvocatura dello Stato è chiamata ad esprimersi sul rapporto amministrazione-dipendente ed a stabilire quanto la prima deve rimborsare al secondo. In tale quadro, il compito demandato dalla legge all'Avvocatura dello Stato non consiste nel verificare quanto il cliente abbia legittimamente corrisposto ai propri avvocati, ma nello stabilire quanto ragionevolmente può essere rimborsato al dipendente in relazione alle relative esigenze difensive" (Cons. di
Stato, Sez. II, 20 ottobre 2011, parere n. 2054/2012; in tal senso anche TAR Catania, n. 520/2019).
Da ultimo, si rammenta che questa Sezione pronunciandosi su casi analoghi a quello di specie ha rigettato la domanda in quanto
9 la pretesa di rimborso del dipendente esperibile nei confronti della P.A. può ritenersi accoglibile ove vi sia la prova in merito alla specifica e concreta attività svolta dal difensore nonché all'avvenuto pagamento delle spese legali oggetto di rimborso (in tal senso Tribunale Bari, Sez. Lavoro, nn. 3811/2024;
3475/2021, 3476/2021 e 3315/2022).
Né può ravvisarsi una disparità di trattamento rispetto agli altri due componenti della Commissione di Collaudo (ing. e Per_1
dott. , atteso che non si conosce se quest'ultimi avessero Tes_1
osservato l'iter procedurale previsto dal predetto art. 28.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
così provvede:
[...]
ogni altra domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1
, in persona del Presidente p.t., delle spese di lite CP_1
che liquida in complessivi ad € 2.109,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
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