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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 645/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LI EF CE EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2230/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240043494987000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240043494987000, notificata in data 10.01.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, su ruolo iscritto da Agenzia delle Entrate, in esito di liquidazione, effettuata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 bis del
DPR 633/72, sulla dichiarazione Modello Unico 2022, presentata per l'anno d'imposta 2021, in relazione al disconoscimento dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione di cui ai codici F9 e L2 corrispondenti all'acquisto di registratore di cassa di nuova generazione e all'acquisto di beni strumentali (un plotter).
A sostegno delle sue ragioni evidenzia come la mancata compilazione del quadro RU debba essere considerato un semplice errore emendabile che, in quanto tale, non impedisce di provare in giudizio l'effettività del credito vantato;
ed in tal senso ha prodotto le fatture di acquisto dei beni in questione.
Si costituivano Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese, depositando i documenti relativi alle notifiche contestate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E' pacifico in giudizio come parte ricorrente non abbia compilato il quadro RU nel quale andava indicato il credito di imposta previsto dall'art. 1, comma 1056, L. 178/2020, relativo all'acquisto di beni strumentali e registratore di cassa nuovi, nella misura del 50% della spesa sostenuta. Così come non risulta presentata alcuna dichiarazione integrativa, finalizzata all'utilizzazione in compensazione del credito;
manca, quindi, una dichiarazione emendata, sicché deve essere valutata in questa sede la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito in questione.
Orbene, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente è in parte insufficiente, in parte insoddisfacente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del credito.
In relazione al registratore di cassa, nella fattura si dà atto che il pagamento è avvenuto in contanti e non con le modalità tracciatili prescritte.
In relazione al plotter, la fattura prodotta è datata 26/04/2021; il contribuente non ha dimostrato quando è stato effettuato il pagamento del bonifico, indicando una compensazione avvenuta il 20/01/2021, precedente all'acquisto che dalla lettura della fattura risulta avvenuto il 26/04/2021. Inoltre, sulla stessa fattura, in difformità dalle prescrizioni normative non è indicato che la vendita è funzionale all'esercizio del diritto al credito, indicando espressamente i commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020 (modalità cd. “4.0”). Inoltre, il contribuente non ha ha provato né la messa in funzione del plotter, né il momento e della sua interconnessione, requisiti indispensabili per l'accesso al credito d'imposta.
In conclusione, mancano i presupposti per il riconoscimento in sede giudiziale del credito portato in compensazione e non dichiarato.
Ne consegue il rigetto del ricorso mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenuta le spese di lite, liquidate in € 150,00 per ciascuna.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LI EF CE EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2230/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240043494987000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420240043494987000, notificata in data 10.01.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, su ruolo iscritto da Agenzia delle Entrate, in esito di liquidazione, effettuata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 bis del
DPR 633/72, sulla dichiarazione Modello Unico 2022, presentata per l'anno d'imposta 2021, in relazione al disconoscimento dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione di cui ai codici F9 e L2 corrispondenti all'acquisto di registratore di cassa di nuova generazione e all'acquisto di beni strumentali (un plotter).
A sostegno delle sue ragioni evidenzia come la mancata compilazione del quadro RU debba essere considerato un semplice errore emendabile che, in quanto tale, non impedisce di provare in giudizio l'effettività del credito vantato;
ed in tal senso ha prodotto le fatture di acquisto dei beni in questione.
Si costituivano Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese, depositando i documenti relativi alle notifiche contestate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E' pacifico in giudizio come parte ricorrente non abbia compilato il quadro RU nel quale andava indicato il credito di imposta previsto dall'art. 1, comma 1056, L. 178/2020, relativo all'acquisto di beni strumentali e registratore di cassa nuovi, nella misura del 50% della spesa sostenuta. Così come non risulta presentata alcuna dichiarazione integrativa, finalizzata all'utilizzazione in compensazione del credito;
manca, quindi, una dichiarazione emendata, sicché deve essere valutata in questa sede la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito in questione.
Orbene, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente è in parte insufficiente, in parte insoddisfacente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del credito.
In relazione al registratore di cassa, nella fattura si dà atto che il pagamento è avvenuto in contanti e non con le modalità tracciatili prescritte.
In relazione al plotter, la fattura prodotta è datata 26/04/2021; il contribuente non ha dimostrato quando è stato effettuato il pagamento del bonifico, indicando una compensazione avvenuta il 20/01/2021, precedente all'acquisto che dalla lettura della fattura risulta avvenuto il 26/04/2021. Inoltre, sulla stessa fattura, in difformità dalle prescrizioni normative non è indicato che la vendita è funzionale all'esercizio del diritto al credito, indicando espressamente i commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020 (modalità cd. “4.0”). Inoltre, il contribuente non ha ha provato né la messa in funzione del plotter, né il momento e della sua interconnessione, requisiti indispensabili per l'accesso al credito d'imposta.
In conclusione, mancano i presupposti per il riconoscimento in sede giudiziale del credito portato in compensazione e non dichiarato.
Ne consegue il rigetto del ricorso mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenuta le spese di lite, liquidate in € 150,00 per ciascuna.