Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 28 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, viene trattata la causa R.G. n. 687 dell'anno 2022
Lette le note di trattazione scritta depositate
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, all'udienza del 28 febbraio 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 687 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dell'avv. Salvatore Loggia, giusta procura in atti
Attrice
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall' avv. Giovanni Lo Leggio, giusta procura in atti;
Convenuta
OGGETTO: azione di rilascio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 9 marzo 2022, Parte_1
premettendo di essere comproprietaria di un appartamento, sito in
[...]
Campobello di Licata, in viale della IN MM ( in catasto al foglio: 27
– Mappale: 1888 – Sub: 16) e del magazzino avente funzione pertinenziale rispetto al bene sopra indicato, posto al piano terra del medesimo indirizzo
( distinto al Fg.: 27 – Mappale: 1888 – Sub: 10), meglio descritti in ricorso, giusta atto di assegnazione di immobili rogato dal notaio , rep. n. Per_1
25453, racc. n. 6743, , ha convenuto in giudizio al Controparte_1
fine di ottenere la condanna al rilascio dell'immobile illegittimamente occupato dalla stessa, nonché la condanna al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, da quantificarsi in via equitativa, domandando, inoltre, la condanna di controparte per responsabilità aggravata.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha allegato che l'immobile in questione sarebbe stato abitato dal padre e Persona_2
dall'odierna resistente, coniuge del primo e che a seguito del decesso del
[...]
con scrittura del 17 febbraio 2020 le parti si sarebbero accordate Per_2
tra l'altro e per quel che rileva in questa sede per il rilascio dell'immobile in questione in data 30 giugno 2020.
Con memoria, depositata il 16 settembre 2022, si è costituita
[...]
la quale ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_1
rito sommario, stante la competenza collegiale in relazione alla domanda, nel merito, ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto, eccependo la simulazione del contratto di assegnazione dell'immobile in questione, che sarebbe di proprietà del padre della ricorrente, nonchè coniuge della resistente, deducendo, altresì, che in ogni caso la detenzione del bene non sarebbe sine titulo, stante il pagamento del corrispettivo dell'assegnazione
( mediante pagamento delle rate del mutuo ) da parte della resistente in luogo del canone di locazione, eccependo, infine, l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ricorrente con scrittura del 17 febbraio 2020. La causa, disposto il mutamento del rito, istruita con produzione documentale, mutato il giudicante, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 febbraio 2025, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, va innanzitutto chiarito che oggetto della domanda non è relativa alla verifica della lesione di quote di riserva e, dunque, la competenza è del Tribunale in composizione monocratica.
A tal proposito, va osservato che la domanda dell'attrice di accertamento della natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte della convenuta, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene e al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa e il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione ( cfr. in tal senso, Cass. n. 18050/2023).
Giova ricordare, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 948 c.c., chi afferma di essere proprietario di un bene può pretenderne il rilascio da chiunque lo possieda o detenga sine titulo, dimostrando il fondamento del suo diritto.
Difatti, chi agisce in rivendica è soggetto a un rigoroso onere probatorio, dovendo dar prova della proprietà del bene risalendo, anche per il tramite dei suoi danti causa a un titolo originario di acquisto, ovvero provando il compimento dell'usucapione, attraverso il cumulo dei successivi possessi uti dominus.
Tuttavia, il rigore dell'onere probatorio risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente, limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base a un valido titolo di acquisto (Cassazione civile sez. II, 17/10/2022, n.30438).
Premesso ciò, e venendo al caso di specie, si ritiene come l'attrice abbia dimostrato il diritto di proprietà sull'immobile in questione, giusta contratto di assegnazione di immobili del 25 marzo 2009 rogato dal notaio da Per_1
parte della proprietaria Controparte_2
dell'area su cui sono stati costruiti i medesimi immobili trasferiti.
Inoltre, va osservato che la convenuta, costituendosi non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla titolarità, quanto meno formale, della proprietà dell'immobile in questione, e peraltro, la medesima in sede stragiudiziale aveva riconosciuto implicitamente la proprietà in capo alla Parte_1
impegnandosi eventualmente ad acquistare l'immobile ( cfr. scrittura privata del 17 febbraio 2020).
Priva di pregio, infatti, è la contestazione relativa alla simulazione del contratto di assegnazione del 25 marzo 2009, non essendo stata dimostrata l'effettiva titolarità dell'immobile in capo al de cuius , Persona_3
stante l'irrilevanza e in parte dell'inammissibilità delle prove orali articolate e stante la inidoneità delle prove documentali, che non consentono di ritenere provano l'intero pagamento del corrispettivo pattuito in sede di contratto del
2009, mediante accollo delle quote del contratto di mutuo.
A fronte del diritto di proprietà dell'attrice va detto che con scrittura privata del 17 febbraio 2020 la convenuta era stata autorizzata dalla a Parte_1
continuare ad abitare l'immobile per cui è causa, stabilendo che “ all'esito della successione, nel caso in cui la sig.ra decide di non acquistarla, si Controparte_1 impegna a lasciare libero il suddetto immobile entro il 30 giugno 2020”.
Ebbene, dal tenore letterale delle condizioni di cui alla suddetta scrittura, che aggiunte alle altre condizioni stabilite in una precedente scrittura privata del 9 settembre 2019, nella prima trascritta, emerge chiaramente che la detenzione dell'immobile era stata concessa dai proprietari sino alla definizione della divisione ereditaria e in ogni caso, qualora la non avesse voluto CP_1
acquistare l'immobile, entro il 30 giugno 2020 la medesima avrebbe dovuto rilasciarlo.
Non si condivide l'assunto di parte convenuta secondo cui la detenzione oltre quel termine sarebbe stata giustificata dalla mancata ricognizione e liberazione da parte dell'attrice dell'immobile sito in via Monti, atteso che le parti avevano espressamente concordato il termine del 30 giugno 2020, entro cui rilasciare l'immobile di Viale della IN MM, qualora lo stesso non fosse stato acquistato dalla medesima non emergendo in alcun modo la CP_1
volontà di subordinare il rilascio dell'immobile al trasferimento della CP_1
presso l'immobile sito in via Monti.
Va, altresì, osservato che con istanza di mediazione in atti l'attrice aveva sostanzialmente prorogato il termine sino al 31 maggio 2021, che allo stato degli atti risulta decorso infruttuosamente.
Per incidens, va chiarito come sull'immobile per cui è causa non possa essere riconosciuto un diritto di abitazione in capo alla convenuta, stante l'assenza di un diritto di proprietà o di comproprietà del de cuius sull'immobile in questione ( cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 29162 del 20/10/2021), non rilevando, in questa sede, un eventuale diritto di abitazione sull'immobile sito in via Monti. Venendo ora al resto, si osserva che parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un risarcimento del danno da illegittima occupazione almeno decorrente dal 18 novembre 2020, invocando il principio secondo cui il danno sarebbe in re ipsa, da considerarsi, pertanto, implicito.
A tal proposito, vanno richiamati i principi recentemente affermati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno
"presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici. Nel caso di specie, l'attrice nell'atto introduttivo e nelle memorie istruttorie non ha dedotto specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per l'occupazione del bene da parte della convenuta.
Non vi è, ad esempio, alcuna dimostrazione che, l' attrice abbia perso concrete occasioni di vendita del fondo o abbia dovuto rinunciare a occasioni di utilizzo del bene.
Pertanto, non potendosi, come anticipato, ipotizzare un danno "in re ipsa" parametrato al valore locatizio, la domanda di risarcimento del danno va rigettata.
Va dichiarata inammissibile la domanda di restituzione delle somme pagate dalla convenuta formulata dalla stessa solo nelle note di trattazione scritta depositate in data 9 giugno 2023.
Parimenti, va disattesa la domanda di condanna della convenuta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la mancata dimostrazione dei presupposti richiesti dalla norma.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'appartamento, sito in Campobello di Licata, in viale della
[...]
IN MM ( in catasto al foglio: 27 – Mappale: 1888 – Sub: 16) e del magazzino avente funzione pertinenziale rispetto al bene sopra indicato, posto al piano terra del medesimo indirizzo ( distinto al Fg.: 27 – Mappale: 1888 – Sub: 10) meglio descritti in ricorso e di quanto su di esso insiste e relative pertinenze, libero da persone o cose;
rigetta la domanda risarcitoria posta da Parte_1
compensa le spese di lite-
Così deciso in Agrigento, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 febbraio 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44