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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/09/2025, n. 4457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4457 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Sezione Prima Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Tiziana G. Falsaperla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 1165/2024 R. G. avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da
, nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, Parte_1 codice fiscale brasiliano n. , ivi residente in [...]. Mario Roxo, 36, P.IVA_1
Bairro Alto Da Boa Vista, , nato il [...], a Parte_2
Ribeirão Preto, San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. , per P.IVA_2 sé, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale dei figli minori , nato il [...], a [...], Persona_1
San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. e C.F._1 Parte_3
, nato l'[...], a [...], San Paolo, Brasile, codice fiscale
[...] brasiliano n. ivi residenti in [...], 951, Casa 5, P.IVA_3
Qd 14, Bairro Jardim Interlagos, , nato il [...], a Parte_4
Ribeirão Preto, San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. , per P.IVA_4 sé e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale del figlio minore , nato il [...], a [...] Persona_2
Preto, San Paolo, Brasile, codice fiscale brasiliano n. ivi residenti in P.IVA_5
Avenida Dep. Sergio Cardoso De Almeida, 1985, Qd 05, Lt 0, Ap 1704, Bairro Olhos D Agua II, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via D. De Dominicis n. 24, presso lo Studio dell' Avvocato Giulia Ferrari, che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Infusino, come da procura in atti
Ricorrenti
CONTRO
(CF ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_6 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
Resistente
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo la discendenza diretta da
(figlio di e ) nato a [...], Parte_5 Persona_3 Persona_4 in provincia di Catania, il 2 marzo 1896, emigrato in Brasile, ove è deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano.
Il si è costituito in giudizio: Controparte_1
- eccependo il difetto di legittimazione passiva, rilevando che le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano per i soggetti residenti all'estero, sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato e che al
[...]
spetta esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza CP_1 sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
- non contestando, nel merito, l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo.
- richiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della quantità di domande gravanti sugli uffici a causa dell'abnorme mole di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis presentate in base all'articolo 1 della L. 91 del 1992 presso le Ambasciate e i Consolati italiani in Brasile.
In seno alle note scritte depositate il procuratore della ricorrente insisteva nelle conclusioni già formulate e chiedeva la decisione della causa.
Va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il comma n. 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, l'avo della ricorrente è nato a [...], con conseguente competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione ..." (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22-02- 2024).
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Controparte_1
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Nella specie, la ricorrente ha dato prova di essere stata impossibilitata ad accedere alla procedura amministrativa destinata al riconoscimento, non consentendo il sistema di effettuare la prenotazione.
Risulta, peraltro, notorio che le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno un tempo di attesa di diversi anni ai fini dell'evasione.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi che seguono.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25317/2022 ha stabilito i seguenti principi: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”;
Nel caso di specie la domanda risulta fondata, tenuto conto della documentazione dimessa agli atti, tradotta e apostillata:
Risultano depositati, invero:
- estratto atto di nascita - rilasciato dal Servizio dello Stato Civile del Comune di Grammichele - di , figlio di e , nato Parte_5 Persona_3 Persona_4
a Grammichele il 2 marzo 1896 (all.to 1);
- certificato negativo di naturalizzazione relativo a , che pur avendo Parte_5 efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso (all.to 4).
Devesi, quindi, considerare provato, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
– estratto dell'atto di matrimonio del 20.03.1915 - rilasciato dal Servizio dello Stato Civile del Comune di Grammichele - tra e (all. 2); Parte_5 Persona_5
– certificato integrale di nascita – rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile Repubblica Federale del Brasile - di , nato in [...] il [...] dall'unione Persona_6 tra e (all. 5); Parte_5 Persona_5
– certificato integrale di matrimonio contratto il 13.09.1952 tra e Persona_6
(all. 6); Per_7 – certificato integrale di nascita – rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile Repubblica Federale del Brasile - di LO SA ME, ricorrente, nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile, dall'unione e (all. Persona_6 Per_7
7);
– certificato integrale di matrimonio contratto il 7.12.1985 tra LO SA ME e (all. 8); Persona_8
– certificato integrale di nascita – rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile Repubblica Federale del Brasile - di , nato il [...], a [...] Parte_2 Parte_2
Preto, San Paolo, Brasile e di , nato il [...], a [...] Parte_4
Preto, San Paolo, Brasile, ricorrenti, nati dall'unione tra LO SA ME e
(all. 9, 11); Persona_8
– certificato integrale di matrimonio contratto il 12.09.2018 tra Parte_2
e (all. 10);
[...] Controparte_3
– certificato integrale di nascita – rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile Repubblica Federale del Brasile - di , nato il [...], a [...] Persona_1
Preto, San Paolo, Brasile e , nato l'[...], a [...] Parte_3
Preto, San Paolo, Brasile dall'unione tra e Parte_2 [...]
(all.ti 13 e 14) CP_3
- certificato integrale di matrimonio contratto l'11.07.2017 tra Parte_4
e (all. 12). Parte_6
– certificato integrale di nascita – rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile Repubblica Federale del Brasile - di , nato il [...], a [...] Persona_2
Preto, San Paolo, Brasile dall'unione tra e Parte_4 Parte_6
(all. 15).
[...]
Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza non contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il Principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita. Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, Controparte_1 ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
Risultando, dunque, provata la discendenza diretta da cittadino italiano, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Quanto alla domanda di condanna alle spese del giudizio, devesi rilevare che il nulla ha opposto al riconoscimento della cittadinanza italiana richiesto CP_1 dai ricorrenti e, come notorio, la condizione di sostanziale paralisi degli uffici competenti all'estero risulta riconducibile alla abnorme mole delle domande avanzate.
Pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
, nato il [...], a [...], San Paolo, Brasile Parte_1
, nato il [...], a [...], San Paolo, Parte_2
Brasile
, nato il [...], a [...], San Paolo, Persona_1
[...]
, nato l'[...], a [...], San Paolo, Brasile Parte_7
, nato il [...], a [...], San Paolo, Parte_4 [...]
, nato il [...], a [...], San Paolo, Parte_8
Brasile sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Nulla sulle spese.
Catania, 05.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Tiziana G. Falsaperla