Art. 6. (Struttura di supporto del Commissario generale). 1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario generale e il Segretario generale si avvalgono del supporto di:
a) un dirigente designato dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero delle attivita' produttive, collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, con funzione di direttore amministrativo-contabile;
b) cinque unita' di personale dipendente dal Ministero degli affari esteri ovvero dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti.
Nota all' art. 6:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Si trascrive l'art. 1, comma 2:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amminitrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .».
a) un dirigente designato dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero delle attivita' produttive, collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, con funzione di direttore amministrativo-contabile;
b) cinque unita' di personale dipendente dal Ministero degli affari esteri ovvero dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti.
Nota all' art. 6:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Si trascrive l'art. 1, comma 2:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amminitrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .».