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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/05/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.286/2023
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 16.05.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così
come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza,
che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 286 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Sig. , nato a [...] il [...] rappresentato e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1
Sammartano del Foro di Trapani
Ricorrente
Tribunale di Trapani Sezione Civile
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Carmela Santangelo e dall'Avv. Francesco
Paolo Di Trapani entrambi della Avvocatura Comunale
resistente conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo il proponeva opposizione, ex art. 22 legge 24 novembre Parte_1
1981 nr. 689, avverso l'ingiunzione di pagamento prot. nr. 554 del 3.01.2023, notificata in data 9.01.2023, asseritamente ritenuta necessaria per il recupero coattivo del credito vantato dal in relazione all'ingiunzione di demolizione nr. 27/3° Sett/Reg. Controparte_1
Provv. Sanz. del 15.06.2016 notificata al ricorrente nella qualità di responsabile dell'esecuzione delle opere edilizie abusive realizzate presso un edificio ubicato in Trapani
nella via Botteghelle nr. 20, chiedendone l'annullamento;
deduceva che con l'ordinanza impugnata il premettendo che con il Controparte_1
verbale della polizia municipale prot. 119406 del 17.12.2016 veniva accertato che il Sig.
nella qualità di responsabile dell'esecuzione delle opere edilizie Parte_1
abusive, non aveva ottemperato alla demolizione decorso il termine di novanta giorni assegnato dall'ingiunzione di demolizione nr. 27/3° Sett/Reg. Provv. Sanz. del 15.06.2016,
per provvedere alla demolizione ed alla rimessa in pristino dello Stato dei luoghi;
che il provvedimento nr. 2/3° Sett/Reg. Provv. Sanz. del 12.01.2018, avente ad oggetto “Notifica
dell'ottemperanza alla giunzione di demolizione ed irrogazione di sanzione pecuniaria”,
notificato in data 28.01.2018, ingiungeva al Sig. il pagamento della Parte_1
sanzione pecuniaria amministrativa di €. 20.000,00 ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del
D.P.R. nr. 380/2001 e ss.mm.ii.; che il provvedimento nr. 2/3° Sett/Reg. Provv. Sanz. del
12.01.2018 non è stato ottemperato, come è risultato dal verbale nr. 39644 del 30.04.2018
della Polizia Municipale di Trapani;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
affermava l'odierno ricorrente che a causa del verbale di accertamento della polizia locale del dicembre 2016, era stato tratto in giudizio dalla Procura della repubblica di Trapani in quanto ritenuto responsabile delle opere abusive realizzate sull'immobile ubicato in
Trapani nella via Botteghelle nr. 20;
che il procedimento penale – RG-TRIB 173/17 – RGNR 1862/16- si era definito con sentenza n.1340/18 resa alle date 19-22.11.2018 dal Tribunale penale di Trapani con la quale veniva assolto ex art.530 comma II c.p.p. per non aver commesso il fatto;
chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza oggetto di opposizione.
Si costituiva l'ente territoriale chiedendo il rigetto dell'opposizione, attesa la piena autonomia tra accertamento penale ed accertamento amministrativo e la definitività degli atti presupposti quali: l'ingiunzione di demolizione n. 27 del 15.06.2016 e l'atto di irrogazione della sanzione n. 2 del 12.01.2018, atti non impugnati e nei quali il ricorrente viene individuato quale responsabile dell'esecuzione delle opere abusive e non proprietario del bene.
Il giudizio documentalmente istruito veniva posto in decisione ex art.281 sexies cpc.
Ed invero si osserva che il ricorrente è stato in grado di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati negli atti prodromici all'ordinanza ingiunzione oggi opposta.
Risulta dagli atti che il ricorrente è stato tratto in giudizio, in sede penale, innanzi a questo
Tribunale in relazione ad abusi edilizi realizzati sull'immobile sito in Trapani nella via
Botteghelle n. 20, quale responsabile dell'esecuzione degli stessi.
Nella sentenza prodotta dal è stato chiarito che, le opere abusive accertate, per le Parte_1
quali era stata ingiunta la demolizione con l'ordinanza n.27 del 16.06.1026 emessa a sua volta a seguito del verbale di accertamento del 08.04.2016 redatto dalla Polizia locale di
Trapani, non sono state realizzate dal . Parte_1
Infatti il è stato tratto in giudizio in ordine a quattro capi di Parte_1
imputazione, tutti, per aver eseguito in località sottoposta a vincolo paesaggistico senza premunirsi del prescritto permesso di costruire, opere di nuova costruzione comportanti trasformazione edilizia e urbanistica del territorio comunale di Trapani in particolare per avere realizzato l'ampliamento di un preesistente manufatto con demolizione di opere
Tribunale di Trapani Sezione Civile
preesistenti (capo A) e in relazione al predetto capo di imputazione aver realizzato dette opere senza averne dato preavviso scritto allo sportello unico URP (capo B), effettuati in zona a rischio sismico, senza essere munito della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (capo C) , ed eseguiti in zona sottoposta a vincolo paesistico senza essere munito della prescritta autorizzazione o pare dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo(capo D) fatti accertati in Trapani in data 08.04.2016.
L'immobile risultava essere ubicato in Trapani nella via Botteghelle nr. 20 ove, in data
08.04.2016, veniva eseguito un accertamento da parte della Polizia Municipale di Trapani
che erroneamente – così come è risultato dall'istruttoria dibattimentale in sede penale-
l'odierno ricorrente è stato individuato quale esecutore delle opere abusive.
Infatti, dalla lettura della citata sentenza si evince che le opere abusive non sono riconducibile all'odierno ricorrente, bensì al nato a [...] il [...] Controparte_2
proprietario dell'immobile oggetto di abuso edilizio nonché amministratore unico della società “Trapani Sviluppo Immobiliare SR “.
Si evidenzia infine che, in sede penale, il PM ha chiesto l'assoluzione dell'imputato,
, accolta dal Giudice con la formula “per non aver commesso il fatto” Parte_1
di cui all'art.530 comma II cpp.
Il ricorso va accolto e conseguentemente va annullata l'ingiunzione di pagamento prot. nr.
554 del 3.01.2023, notificata in data 9.01.2023 all'odierno ricorrente.
In applicazione del principio della soccombenza, il resistente andrà condannato CP_1
altresì a rifondere nei confronti del procuratore del ricorrente , Avv Parte_1
Fabio Sammartano dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano, ai sensi del
D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi e riconoscendo le fasi del giudizio ad eccezione della terza- in complessivi euro 1.700,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa e spese borusali per €.237,00 come per legge e rimborso per spese generali al 15%
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando,
accoglie l'opposizione proposta dall'attore, sig. ; Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
annulla l'ingiunzione di pagamento prot. nr. 554 del 3.01.2023, notificata in data 9.01.2023,
per la complessiva somma di €.20.000,00;
Condanna il in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in Controparte_1
favore del procuratore del ricorrente Avv. Fabio Sammartano Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese processuali liquidate - in complessivi euro 1.700,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa e spese borusali per €.237,00 come per legge e rimborso per spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, in data 19/05/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG.286/2023
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 16.05.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così
come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza,
che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 286 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Sig. , nato a [...] il [...] rappresentato e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1
Sammartano del Foro di Trapani
Ricorrente
Tribunale di Trapani Sezione Civile
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Carmela Santangelo e dall'Avv. Francesco
Paolo Di Trapani entrambi della Avvocatura Comunale
resistente conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo il proponeva opposizione, ex art. 22 legge 24 novembre Parte_1
1981 nr. 689, avverso l'ingiunzione di pagamento prot. nr. 554 del 3.01.2023, notificata in data 9.01.2023, asseritamente ritenuta necessaria per il recupero coattivo del credito vantato dal in relazione all'ingiunzione di demolizione nr. 27/3° Sett/Reg. Controparte_1
Provv. Sanz. del 15.06.2016 notificata al ricorrente nella qualità di responsabile dell'esecuzione delle opere edilizie abusive realizzate presso un edificio ubicato in Trapani
nella via Botteghelle nr. 20, chiedendone l'annullamento;
deduceva che con l'ordinanza impugnata il premettendo che con il Controparte_1
verbale della polizia municipale prot. 119406 del 17.12.2016 veniva accertato che il Sig.
nella qualità di responsabile dell'esecuzione delle opere edilizie Parte_1
abusive, non aveva ottemperato alla demolizione decorso il termine di novanta giorni assegnato dall'ingiunzione di demolizione nr. 27/3° Sett/Reg. Provv. Sanz. del 15.06.2016,
per provvedere alla demolizione ed alla rimessa in pristino dello Stato dei luoghi;
che il provvedimento nr. 2/3° Sett/Reg. Provv. Sanz. del 12.01.2018, avente ad oggetto “Notifica
dell'ottemperanza alla giunzione di demolizione ed irrogazione di sanzione pecuniaria”,
notificato in data 28.01.2018, ingiungeva al Sig. il pagamento della Parte_1
sanzione pecuniaria amministrativa di €. 20.000,00 ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del
D.P.R. nr. 380/2001 e ss.mm.ii.; che il provvedimento nr. 2/3° Sett/Reg. Provv. Sanz. del
12.01.2018 non è stato ottemperato, come è risultato dal verbale nr. 39644 del 30.04.2018
della Polizia Municipale di Trapani;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
affermava l'odierno ricorrente che a causa del verbale di accertamento della polizia locale del dicembre 2016, era stato tratto in giudizio dalla Procura della repubblica di Trapani in quanto ritenuto responsabile delle opere abusive realizzate sull'immobile ubicato in
Trapani nella via Botteghelle nr. 20;
che il procedimento penale – RG-TRIB 173/17 – RGNR 1862/16- si era definito con sentenza n.1340/18 resa alle date 19-22.11.2018 dal Tribunale penale di Trapani con la quale veniva assolto ex art.530 comma II c.p.p. per non aver commesso il fatto;
chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza oggetto di opposizione.
Si costituiva l'ente territoriale chiedendo il rigetto dell'opposizione, attesa la piena autonomia tra accertamento penale ed accertamento amministrativo e la definitività degli atti presupposti quali: l'ingiunzione di demolizione n. 27 del 15.06.2016 e l'atto di irrogazione della sanzione n. 2 del 12.01.2018, atti non impugnati e nei quali il ricorrente viene individuato quale responsabile dell'esecuzione delle opere abusive e non proprietario del bene.
Il giudizio documentalmente istruito veniva posto in decisione ex art.281 sexies cpc.
Ed invero si osserva che il ricorrente è stato in grado di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati negli atti prodromici all'ordinanza ingiunzione oggi opposta.
Risulta dagli atti che il ricorrente è stato tratto in giudizio, in sede penale, innanzi a questo
Tribunale in relazione ad abusi edilizi realizzati sull'immobile sito in Trapani nella via
Botteghelle n. 20, quale responsabile dell'esecuzione degli stessi.
Nella sentenza prodotta dal è stato chiarito che, le opere abusive accertate, per le Parte_1
quali era stata ingiunta la demolizione con l'ordinanza n.27 del 16.06.1026 emessa a sua volta a seguito del verbale di accertamento del 08.04.2016 redatto dalla Polizia locale di
Trapani, non sono state realizzate dal . Parte_1
Infatti il è stato tratto in giudizio in ordine a quattro capi di Parte_1
imputazione, tutti, per aver eseguito in località sottoposta a vincolo paesaggistico senza premunirsi del prescritto permesso di costruire, opere di nuova costruzione comportanti trasformazione edilizia e urbanistica del territorio comunale di Trapani in particolare per avere realizzato l'ampliamento di un preesistente manufatto con demolizione di opere
Tribunale di Trapani Sezione Civile
preesistenti (capo A) e in relazione al predetto capo di imputazione aver realizzato dette opere senza averne dato preavviso scritto allo sportello unico URP (capo B), effettuati in zona a rischio sismico, senza essere munito della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (capo C) , ed eseguiti in zona sottoposta a vincolo paesistico senza essere munito della prescritta autorizzazione o pare dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo(capo D) fatti accertati in Trapani in data 08.04.2016.
L'immobile risultava essere ubicato in Trapani nella via Botteghelle nr. 20 ove, in data
08.04.2016, veniva eseguito un accertamento da parte della Polizia Municipale di Trapani
che erroneamente – così come è risultato dall'istruttoria dibattimentale in sede penale-
l'odierno ricorrente è stato individuato quale esecutore delle opere abusive.
Infatti, dalla lettura della citata sentenza si evince che le opere abusive non sono riconducibile all'odierno ricorrente, bensì al nato a [...] il [...] Controparte_2
proprietario dell'immobile oggetto di abuso edilizio nonché amministratore unico della società “Trapani Sviluppo Immobiliare SR “.
Si evidenzia infine che, in sede penale, il PM ha chiesto l'assoluzione dell'imputato,
, accolta dal Giudice con la formula “per non aver commesso il fatto” Parte_1
di cui all'art.530 comma II cpp.
Il ricorso va accolto e conseguentemente va annullata l'ingiunzione di pagamento prot. nr.
554 del 3.01.2023, notificata in data 9.01.2023 all'odierno ricorrente.
In applicazione del principio della soccombenza, il resistente andrà condannato CP_1
altresì a rifondere nei confronti del procuratore del ricorrente , Avv Parte_1
Fabio Sammartano dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano, ai sensi del
D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi e riconoscendo le fasi del giudizio ad eccezione della terza- in complessivi euro 1.700,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa e spese borusali per €.237,00 come per legge e rimborso per spese generali al 15%
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando,
accoglie l'opposizione proposta dall'attore, sig. ; Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
annulla l'ingiunzione di pagamento prot. nr. 554 del 3.01.2023, notificata in data 9.01.2023,
per la complessiva somma di €.20.000,00;
Condanna il in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in Controparte_1
favore del procuratore del ricorrente Avv. Fabio Sammartano Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese processuali liquidate - in complessivi euro 1.700,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa e spese borusali per €.237,00 come per legge e rimborso per spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, in data 19/05/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile