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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 925/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 925/2023 promossa da:
- Reg. Fall. n. 35/2010 - P.I./C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Leda Craia elettivamente domiciliato in Fermo presso il suo studio sito in Viale della Carriera n.133; RICORRENTE Contro
(c.f. ) in qualità di erede accettante con beneficio Controparte_1 C.F._1 di inventario di (c.f. ) rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2 dall'Avv. MASSIMO SPANO' e domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore
Email_1
(C.F.: ) contumace;
Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.12.2024 le parti concludevano come segue:
Parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale
- previa, se del caso, dichiarazione di apertura della successione dei sig.ri nato in [...]
Castorano il 11/01/1935, residente in vita in Sant'Elpidio a Mare (FM) e deceduto in Civitanova
Marche in data 30/01/2006 e nata in [...] il [...], residente in vita in Controparte_3
Sant'Elpidio a Mare (FM) e deceduta in Fermo in data 07/02/2009, accertare e dichiarare che i signori
e hanno accettato le relative eredità e, quindi, hanno assunto la Parte_2 Persona_1 veste di eredi in virtù successione legittima sui beni devoluti con l'eredità medesima e cioè i diritti di ½ come meglio qui di seguito descritti:
pagina 1 di 12 ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE DEL SIGNOR AL NO TI
Diritti immobiliari di piena proprietà, pari a 3/12 del de cuius e così ripartiti in ragione di 1/12 ciascuno a favore di (già intestataria dei diritti di 3/12 in virtù di atto ai rogiti Controparte_3 notaio del 03/09/1967 trascritto il 25/09/1967 al n. 3498 R.P.) e Persona_3 Controparte_2
(entrambi già intestatari dei diritti di 3/12 ciascuno in virtù di atto di donazione ai Persona_1 rogiti notaio dell'11/09/1985, rep. 5164, trascritto il 26/09/1985 al n. 3133 R.P.) sui Persona_4 seguenti beni immobili tutti siti nel Comune di Sant'Elpidio a Mare:
1) abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 5, cat. A/2;
2) abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 6, cat. A/2;
3) garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 7, cat. C/6;
4) magazzino descritto in N.C.EU. al foglio 17 con la particella 120 sub 8, cat. C/2
ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE DELLA SIGNORA IG IA
Diritti del de cuius pari a 4 /12 dell'intera piena proprietà, in ragione di ½ ciascuno ai signori CP_2
e sui seguenti beni immobili tutti siti nel Comune di Sant'Elpidio a Mare:
[...] Persona_1
1) abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 5, cat. A/2;
2) abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 6, cat. A/2;
3) garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 7, cat. C/6;
4) magazzino descritto in N.C.EU. al foglio 17 con la particella 120 sub 8, cat. C/2
ALL'ATTUALITÀ E ALLA DATA DELLA TRASCRIZIONE
A seguito dell'accettazione di eredità i convenuti sono divenuti titolari in ragione di ½ ciascuno e quindi, congiuntamente, per l'intera piena proprietà, sui seguenti beni immobili tutti siti nel Comune di Sant'Elpidio a Mare ed oggi così descritti:
a) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 9;
b) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 10;
c) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 11;
d) Garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 12, cat. C/6;
e) Laboratorio descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 13, cat. C/3;
f) Garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 14, cat. C/6;
g) Abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 15, cat. A/2;
h) Abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 16, cat. A/2;
i) Magazzino descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 17, cat. C/2
pagina 2 di 12 (con la precisazione che le attuali particelle come sopra descritte derivano dalla soppressione e variazione delle precedenti particelle oggetto delle successioni paterna e materna, ovvero f. 17 part. 120 sub 5, sub 6, sub 7 e sub 8, come già sopra specificato) e per l'effetto voglia ordinare la trascrizione del relativo provvedimento anche agli effetti della continuità delle trascrizioni nella procedura esecutiva immobiliare indicata in ricorso, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- conseguentemente, accertato che l'ulteriore quota indivisa di proprietà nella misura di 1/4 dell'immobile meglio descritto al punto che precede è entrata per successione nel patrimonio del sig.
, ordinare alla sig.ra , quale erede beneficiata del sig. Persona_1 Controparte_1 Per_1
di inserire nell'inventario anche l'ulteriore quota di proprietà nella misura di 1/4 del bene di
[...] cui trattasi o, comunque, dare atto che i diritti sopradetti sono pervenuti alla sig.ra Controparte_1 quale erede del sig. ; Persona_1 in via meramente subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui si ritenesse accertata la qualità di erede dei sig.ri e Persona_2 solamente in capo al sig. accertare e dichiarare ex art. 674 cc il Controparte_3 Controparte_2 corrispondente accrescimento in favore del sig. ; Controparte_2
In via istruttoria:
- accogliere le istanze ed eccezioni istruttorie formulate dalla difesa di parte ricorrente e, in particolare, ammettere le prove testimoniali così come richieste con l'escussione dei testimoni indicati nel ricorso e nelle successive memorie, accogliere le richieste ex art. 213 c.p.c. ed ex art. 210 cpc come più dettagliatamente formulate in atti e rigettare le istanze istruttorie avversarie, modificando e/o revocando gli adottati contrari provvedimenti.
Vinte le spese”.
Parte resistente : “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, per i titoli e le Controparte_1
causali di cui in narrativa,
-accertato che ha accettato con beneficio di inventario l'eredità , Controparte_1 Persona_1 giusta dichiarazione 09.03.2023, - accertato che, pertanto, in capo alla stessa non possono prodursi gli effetti di una accettazione di eredità pura e semplice dei beni non presenti nel patrimonio del proprio de cuius al momento della delazione, per l'effetto, in principalità
pagina 3 di 12 - respingere la domanda avanzata dal ricorrente nei confronti Parte_3 di , Controparte_1
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze del presente procedimento, oltre
a rimborso spese generali, a CPA e ad IVA (se dovuta); in subordine
-dichiarare l'accettazione con beneficio di inventario in capo a in relazione ai beni di Controparte_1 cui al ricorso introduttivo,
-condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze del presente procedimento, oltre a rimborso spese generali, a CPA e ad IVA (se dovuta)”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2023 il Parte_3
domandava di accertare e dichiarare che i convenuti signori e Controparte_2 Per_1
hanno accettato le eredità di e e sono divenuti
[...] Persona_2 Controparte_3 eredi per successione legittima dei beni sotto descritti.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse che:
• di essere creditore di e in forza della sentenza n. Controparte_2 Persona_1
300/2018 emessa dal Tribunale di Fermo il 16/04/2018, oggetto di successiva correzione di errore materiale come da verbale del 05.06.2019 rubricata al n. 742- 1/2013 R.G. confermata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza in data 19/04/2022 n.
759/2022, oggetto di successiva correzione di errore materiale come da Ordinanza del
07.02.2023 rubricata al n. 1305-1/2018 R.G.;
• a garanzia dell'esposizione debitoria era iscritta ipoteca giudiziale presso la
Conservatoria dei RR.II. di Fermo in data 16/03/2011 ai nn. 2040 R.G. e 424 R.P. (doc. n.
4) sui seguenti beni immobili, peri i diritti spettanti ai signori e Controparte_2
(in ragione di un quarto ciascuno): Persona_1
1) abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 5, cat. A/2;
2) abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 6, cat. A/2;
3) garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 7, cat. c/6;
4) magazzino descritto in N.C.EU. al foglio 17 con la particella 120 sub 8, cat. C/2;
pagina 4 di 12 • i debitori sono proprietari di ½ dei beni sopra descritti, mentre i restanti diritti di ½ risulta intestati ai genitori: nato in [...] il [...], residente in Persona_2
vita in Sant'Elpidio a Mare (FM) e deceduto in Civitanova Marche in data 30/01/2006
e nata in [...] il [...], residente in vita in Sant'Elpidio Controparte_3
a Mare (FM) e deceduta in Fermo in data 07/02/2009;
• il fallimento ha promosso la procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. 140/2021 assoggettando ad esproprio l'intera proprietà degli immobili e ha interesse all'accertamento della qualità di eredi in capo ai sig.ri ai fini della trascrizione Per_1
e della continuità delle trascrizioni;
• nel pignoramento immobiliare, l'immobile risulta descritto nella sua attuale consistenza dal momento che le particelle vecchie particelle sono state soppresse a seguito di
“variazione del 25/10/2010 protocollo n. AP0250739 (in atti dal 25/10/2010 ampliamento- variazione di toponomastica n. 11577.1/2010)” ed hanno generato le nuove particelle:
a) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 9;
b) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 10;
c) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 11;
d) Garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 12, cat. C/6;
e) Laboratorio descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 13, cat. C/3;
f) Garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 14, cat. C/6;
g) Abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 15, cat. A/7;
h) Abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 16, cat. A/7;
i) Magazzino descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 17, cat. C/2.
• la variazione catastale è stata eseguita dai signori e i quali, Controparte_2 Per_1
con tale atto, hanno confermato l'avvenuta accettazione dell'eredità avendo disposto anche dei diritti caduti in successione;
• gli immobili sono siti in Sant'Elpidio a Mare in via Turati n.205 ed in essi risiedono i debitori, situazione questa idonea a determinare il possesso dei beni ereditari e quindi, idonea a rendere operante la fattispecie della accettazione tacita ex art. 485 cod. civ.;
• in data 17.07.2023 il ricorrente depositava istanza deducendo che era Persona_1 deceduto in data 19/02/2023 in Civitanova Marche e chiedeva di essere autorizzato a pagina 5 di 12 notificare il ricorso e il provvedimento di fissazione udienza agli eredi del sig. Per_1
;
[...]
Si costituiva in qualità di erede accettante con beneficio di inventa-rio Controparte_1 di deducendo che: Persona_1
• aveva accettato l'eredità di con beneficio di inventario e, Persona_1
nell'espletamento di tale atto, non aveva rinvenuto – né avrebbe potuto – rinvenire le quote di proprietà indivisa sui beni descritti dal ricorrente, facenti capo a Per_2
e a;
[...] Controparte_3
• non possono prodursi gli effetti di una accettazione di eredità pura e semplice su beni non presenti nel patrimonio del proprio de cuius al momento della delazione.
All'esito della prima udienza tenutasi in data 29.02.2024 il Giudice istruttore ritenuto che non ricorrevano i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies, visto l'art. 281 duodecies comma 1 c.p.c. disponeva la prosecuzione del processo con le forme del rito ordinario e per gli adempimenti ex art 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini ex art 171 ter c.p.c.; disponeva che parte ricorrente depositi certificato storico di famiglia ed estratto di nascita di risultante dai certificati storici depositati, al fine di verificare l'integrità del Parte_4 contraddittorio.
In sede di prima memoria parte ricorrente integrava le conclusioni come in epigrafe indicate.
Depositate le memorie ex art 171 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 6.06.2024 il Giudice istruttore ritenuto necessario verificare la presenza di ulteriori chiamati all'eredità di discendenti di visto l'art. 213 c.p.c. Persona_1 Parte_5
disponeva che il e il fornisse Controparte_4 Controparte_5
informazioni e documentazione su detta circostanza.
In data 04.10.2024 veniva depositato il certificato di famiglia storico di e Parte_5 all'esito dell'udienza del 10.10.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di discussione orale della causa assegnando alle parti termini per memorie conclusive.
All'udienza del 19.12.2024 le parti si riportavano alle proprie memorie e il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies quarto comma c.p.c.
pagina 6 di 12 All'udienza del 08.02.24 il Giudice riteneva necessario acquisire documentazione idonea a verificare la qualità di chiamato all'eredità da parte del convenuto e assegnava un termine per il deposito.
***
Verificata la regolarità della notifica del ricorso a , va preliminarmente Controparte_2
dichiarata la contumacia dello stesso in quanto non dichiarata nel corso del giudizio.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
L'articolo 474 c.c. dispone che l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”.
L'articolo 475 c.c. precisa che “l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”,
l'accettazione è invece tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art 476 c.c.).
Vi sono dei casi, tuttavia, in cui l'acquisto avviene ex lege uno di questi è quello previsto all'art. 485 c.c. secondo cui “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità” e “trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
L'art. 485 disciplina una forma complessa di accettazione dell'eredità che consta di 4 passaggi:
1) l'apertura della successione
2) la delazione ereditaria
3) il possesso dei beni ereditari
4) mancata tempestiva redazione dell'inventario
L'onere della prova di tutti gli elementi della fattispecie grava sul creditore che fa valere in giudizio un proprio credito nei confronti del debitore chiamato all'eredità.
“In tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 cod. civ., che prevede
l'ipotesi della cosiddetta " accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari,
l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto”. (Cass.
Sentenza n. 7226 del 29/03/2006).
pagina 7 di 12 L'apertura della successione del sig. è avvenuta in data 30.01.2006 e l'apertura Persona_2
della successione di è avvenuta in data 07/02/2009, ai sensi dell'art. 456 Controparte_3
c.c.
La ricorrente ha fornito altresì prova della chiamata all'eredità di e Controparte_2 Per_5
in virtù di successione legittima, come si evince dal certificato storico di famiglia
[...]
e dagli atti di nascita da cui risulta che e sono figli di Persona_1 Controparte_2
e . Controparte_3 Persona_2
Quanto al terzo requisito della fattispecie descritta dall'art. 485 c.c., la nozione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato implica la semplice relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, quindi una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi.
Nella nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all'eredità poiché, pure in questo caso, il chiamato ha la possibilità di esercitare i detti poteri.
(Cass. civ. n. 6167/2019).
A tal proposito la Suprema Corte da tempo ha affermato che “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. … non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene … né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario”.
(cfr. Cass. 4456/2019).
Quanto al requisito del necessario possesso dei beni ereditari, nel caso di specie dal certificato di residenza storico di residenza risulta che ha risiede dalla data del Controparte_2
10.07.2003 in via Turati 205 di Sant'Elpidio a Mare (v. doc. 12 parte ricorrente). Inoltre
ha risieduto dal 23.09.1999 sino al decesso sempre in via Turati n. 205 Persona_1
Sant'Elpidio a Mare. Ancora la notifica del pignoramento si è perfezionata al suddetto indirizzo a mani del sig. a conferma della effettiva residenza dello stesso Persona_5 nello stabile.
pagina 8 di 12 La circostanza della residenza presso l'immobile di via Turati 205 non è stata contestata da parte della convenuta . Controparte_1
Non risulta che e abbiano provveduto nei termini di Controparte_2 Persona_1 legge alla redazione dell' inventario e pertanto è ampiamente trascorso il termine di tre mesi di cui all'art. 485 c.p.c. dalla data del decesso dei genitori.
Gli immobili pignorati e identificati al Comune di Sant'Elpidio a Mare al foglio 17 particella
120 corrispondono a quelli di via Turati n. 205, residenza del e Persona_1 CP_2
come risulta dalle visure catastali.
[...]
Quanto all'appartenenza alla massa ereditaria, si rileva che la quota di 3/12 era compresa nella massa ereditaria del de cuius in virtù dell'atto di donazione ai rogiti Persona_2
notaio dell'11/09/1985 (v. visura catastale). Alla morte di la Persona_4 Persona_2 propria quota è caduta in successione anche alla moglie che ha posseduto l'immobile qui abitandovi (v. doc. certificato di famiglia storico) acquisendo il patrimonio ereditario del marito in qualità di erede.
Dunque alla morte di i diritti immobiliari di piena proprietà, pari a 3/12 del de Persona_2
cuius si sono ripartiti in ragione di 1/12 ciascuno a favore di , Controparte_3 CP_2
e .
[...] Persona_1
Alla morte della sig.ra (intestataria della quota di 1/12 derivante Controparte_3
dall'eredità di + 3/12 di cui ella era già titolare in virtù dell'atto di donazione Persona_2 del 11.09.1985), la quota complessiva (4/12) di sua spettanza è dunque pervenuta in virtù di accettazione ex art 485 c.c. a e per 2/12 ciascuno. Per_1 Testimone_1
Considerato che e erano già titolari ciascuno di ¼ degli Controparte_2 Persona_1 immobili sopra descritti in virtù dell'accettazione tacita sono divenuti proprietari ciascuno di
½ degli stessi.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Quanto alla posizione della sig.ra si rileva che la stessa risulta aver accettato Controparte_1
con beneficio di inventario l'eredità di (v. doc. 29 parte ricorrente) e Persona_5 dunque il bene rientra nella massa dell'eredità accettata dalla convenuta con beneficio.
pagina 9 di 12 Deve escludersi l'acquisizione di erede pura e semplice in quanto la decadenza ex art 494 c.c., sanziona con la decadenza dal beneficio di inventario le omissioni ed infedeltà dell'inventario solo se siano state compiute dall'erede in mala fede, ossia con dolo.
L'onere della prova della mala fede o del dolo spetta a chi invoca la decadenza dovendo la buona fede dell'erede essere presunta fino a prova contraria (Cass. n. 1177/1962; ma v. Cass.
n. 9583/1992) e nel caso di specie la ricorrente nulla ha allegato e provato circa la mala fede o dolo della convenuta Controparte_1
Pertanto, preso atto della accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di Per_1
, da parte di la quota di ¼ degli immobili di via Turati 205
[...] Controparte_1
pervenuti a in eredità in virtù di accettazione tacita dell'eredità di Persona_1
e risulta compreso nell'eredità beneficiata e va Controparte_3 Persona_6 ordinato alla stessa l'inclusione dei della ulteriore quota di ¼ nell'ambito dell'inventario.
Va altresì ordinata la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari onde consentire il ripristino della continuità delle trascrizioni.
Quanto alle spese di lite, considerata la soccombenza di parte convenuta e Controparte_2
, questi ultimi vanno condannati, in solido fra loro, alla refusione delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'attore e per esso in favore dello Stato, stante l'ammissione del fallimento al patrocinio a Spese dello Stato (v. decreto del giudice delegato 23.09.2023) che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55 del 2014 per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 925-
2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
• ACCERTA e DICHIARA che i signori e hanno Controparte_2 Persona_1
accettato le eredità di deceduto in Civitanova Marche in data Persona_2
30/01/2006 e deceduta in Fermo in data 07/02/2009 e quindi, Controparte_3 hanno assunto la veste di loro eredi in virtù successione legittima;
• ACCERTA e DICHIARA che alla morte del de cuius e Persona_2 Controparte_2
ed sono succeduti nella quota di 3/12 Persona_1 Controparte_3
acquisendone 1/12 ciascuno, sui seguenti beni immobili tutti siti nel Comune di
Sant'Elpidio a Mare oggi contraddistinti :
pagina 10 di 12 a) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 9;
b) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 10;
c) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 11;
d) Garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 12, cat. C/6;
e) Laboratorio descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 13, cat. C/3;
f) Garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 14, cat. C/6;
g) Abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 15, cat. A/2;
h) Abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 16, cat. A/2;
i) Magazzino descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 17, cat. C/2 che derivano dalla soppressione e variazione delle precedenti particelle f. 17 part. 120 sub 5, sub 6, sub 7 e sub 8,
• ACCERTA e DICHIARA che alla morte della Sig.ra la quale era Controparte_3 titolare della quota di 4/12 dei suddetti immobili (1/12 derivante dall'eredità di
[...]
+ 3/12 di cui era già titolare in virtù dell'atto di donazione del 11.09.1985), Per_2
e sono succeduti in detta quota per ½ ciascuno Persona_1 Controparte_2
(acquisendo dunque 2/12 ciascuno);
• ACCERTA e DICHIARA che alla data della trascrizione del pignoramento notificato dal in data 12.11.2021, Parte_3 CP_2
e erano titolari in ragione di ½ ciascuno degli immobili
[...] Persona_1 sopra descritti siti nel Comune di Sant'Elpidio a Mare;
• PRESO ATTO della accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di Per_1
deceduto in data 19/02/2023 in Civitanova Marche, da parte di
[...] [...]
ACCERTA e DICHIARA che la quota di ¼ degli immobili siti in Sant'Elpidio CP_1
a Mare sopra indicati, pervenuti a in virtù di accettazione tacita Persona_1
dell'eredità di e sono compresi nell'eredità Persona_2 Controparte_3 beneficiata di e per l'effetto ordina a l'inclusione di Persona_1 Controparte_1
detta quota di ¼ nell'ambito dell'inventario;
• ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
pagina 11 di 12 • CONDANNA e in solido fra loro al Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di dello Stato (stante l'ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato), liquidate in complessivi € 5.431,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Fermo, 18 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 925/2023 promossa da:
- Reg. Fall. n. 35/2010 - P.I./C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Leda Craia elettivamente domiciliato in Fermo presso il suo studio sito in Viale della Carriera n.133; RICORRENTE Contro
(c.f. ) in qualità di erede accettante con beneficio Controparte_1 C.F._1 di inventario di (c.f. ) rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2 dall'Avv. MASSIMO SPANO' e domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore
Email_1
(C.F.: ) contumace;
Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.12.2024 le parti concludevano come segue:
Parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale
- previa, se del caso, dichiarazione di apertura della successione dei sig.ri nato in [...]
Castorano il 11/01/1935, residente in vita in Sant'Elpidio a Mare (FM) e deceduto in Civitanova
Marche in data 30/01/2006 e nata in [...] il [...], residente in vita in Controparte_3
Sant'Elpidio a Mare (FM) e deceduta in Fermo in data 07/02/2009, accertare e dichiarare che i signori
e hanno accettato le relative eredità e, quindi, hanno assunto la Parte_2 Persona_1 veste di eredi in virtù successione legittima sui beni devoluti con l'eredità medesima e cioè i diritti di ½ come meglio qui di seguito descritti:
pagina 1 di 12 ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE DEL SIGNOR AL NO TI
Diritti immobiliari di piena proprietà, pari a 3/12 del de cuius e così ripartiti in ragione di 1/12 ciascuno a favore di (già intestataria dei diritti di 3/12 in virtù di atto ai rogiti Controparte_3 notaio del 03/09/1967 trascritto il 25/09/1967 al n. 3498 R.P.) e Persona_3 Controparte_2
(entrambi già intestatari dei diritti di 3/12 ciascuno in virtù di atto di donazione ai Persona_1 rogiti notaio dell'11/09/1985, rep. 5164, trascritto il 26/09/1985 al n. 3133 R.P.) sui Persona_4 seguenti beni immobili tutti siti nel Comune di Sant'Elpidio a Mare:
1) abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 5, cat. A/2;
2) abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 6, cat. A/2;
3) garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 7, cat. C/6;
4) magazzino descritto in N.C.EU. al foglio 17 con la particella 120 sub 8, cat. C/2
ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE DELLA SIGNORA IG IA
Diritti del de cuius pari a 4 /12 dell'intera piena proprietà, in ragione di ½ ciascuno ai signori CP_2
e sui seguenti beni immobili tutti siti nel Comune di Sant'Elpidio a Mare:
[...] Persona_1
1) abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 5, cat. A/2;
2) abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 6, cat. A/2;
3) garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 7, cat. C/6;
4) magazzino descritto in N.C.EU. al foglio 17 con la particella 120 sub 8, cat. C/2
ALL'ATTUALITÀ E ALLA DATA DELLA TRASCRIZIONE
A seguito dell'accettazione di eredità i convenuti sono divenuti titolari in ragione di ½ ciascuno e quindi, congiuntamente, per l'intera piena proprietà, sui seguenti beni immobili tutti siti nel Comune di Sant'Elpidio a Mare ed oggi così descritti:
a) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 9;
b) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 10;
c) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 11;
d) Garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 12, cat. C/6;
e) Laboratorio descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 13, cat. C/3;
f) Garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 14, cat. C/6;
g) Abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 15, cat. A/2;
h) Abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 16, cat. A/2;
i) Magazzino descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 17, cat. C/2
pagina 2 di 12 (con la precisazione che le attuali particelle come sopra descritte derivano dalla soppressione e variazione delle precedenti particelle oggetto delle successioni paterna e materna, ovvero f. 17 part. 120 sub 5, sub 6, sub 7 e sub 8, come già sopra specificato) e per l'effetto voglia ordinare la trascrizione del relativo provvedimento anche agli effetti della continuità delle trascrizioni nella procedura esecutiva immobiliare indicata in ricorso, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- conseguentemente, accertato che l'ulteriore quota indivisa di proprietà nella misura di 1/4 dell'immobile meglio descritto al punto che precede è entrata per successione nel patrimonio del sig.
, ordinare alla sig.ra , quale erede beneficiata del sig. Persona_1 Controparte_1 Per_1
di inserire nell'inventario anche l'ulteriore quota di proprietà nella misura di 1/4 del bene di
[...] cui trattasi o, comunque, dare atto che i diritti sopradetti sono pervenuti alla sig.ra Controparte_1 quale erede del sig. ; Persona_1 in via meramente subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui si ritenesse accertata la qualità di erede dei sig.ri e Persona_2 solamente in capo al sig. accertare e dichiarare ex art. 674 cc il Controparte_3 Controparte_2 corrispondente accrescimento in favore del sig. ; Controparte_2
In via istruttoria:
- accogliere le istanze ed eccezioni istruttorie formulate dalla difesa di parte ricorrente e, in particolare, ammettere le prove testimoniali così come richieste con l'escussione dei testimoni indicati nel ricorso e nelle successive memorie, accogliere le richieste ex art. 213 c.p.c. ed ex art. 210 cpc come più dettagliatamente formulate in atti e rigettare le istanze istruttorie avversarie, modificando e/o revocando gli adottati contrari provvedimenti.
Vinte le spese”.
Parte resistente : “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, per i titoli e le Controparte_1
causali di cui in narrativa,
-accertato che ha accettato con beneficio di inventario l'eredità , Controparte_1 Persona_1 giusta dichiarazione 09.03.2023, - accertato che, pertanto, in capo alla stessa non possono prodursi gli effetti di una accettazione di eredità pura e semplice dei beni non presenti nel patrimonio del proprio de cuius al momento della delazione, per l'effetto, in principalità
pagina 3 di 12 - respingere la domanda avanzata dal ricorrente nei confronti Parte_3 di , Controparte_1
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze del presente procedimento, oltre
a rimborso spese generali, a CPA e ad IVA (se dovuta); in subordine
-dichiarare l'accettazione con beneficio di inventario in capo a in relazione ai beni di Controparte_1 cui al ricorso introduttivo,
-condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze del presente procedimento, oltre a rimborso spese generali, a CPA e ad IVA (se dovuta)”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2023 il Parte_3
domandava di accertare e dichiarare che i convenuti signori e Controparte_2 Per_1
hanno accettato le eredità di e e sono divenuti
[...] Persona_2 Controparte_3 eredi per successione legittima dei beni sotto descritti.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse che:
• di essere creditore di e in forza della sentenza n. Controparte_2 Persona_1
300/2018 emessa dal Tribunale di Fermo il 16/04/2018, oggetto di successiva correzione di errore materiale come da verbale del 05.06.2019 rubricata al n. 742- 1/2013 R.G. confermata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza in data 19/04/2022 n.
759/2022, oggetto di successiva correzione di errore materiale come da Ordinanza del
07.02.2023 rubricata al n. 1305-1/2018 R.G.;
• a garanzia dell'esposizione debitoria era iscritta ipoteca giudiziale presso la
Conservatoria dei RR.II. di Fermo in data 16/03/2011 ai nn. 2040 R.G. e 424 R.P. (doc. n.
4) sui seguenti beni immobili, peri i diritti spettanti ai signori e Controparte_2
(in ragione di un quarto ciascuno): Persona_1
1) abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 5, cat. A/2;
2) abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 6, cat. A/2;
3) garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 con la particella 120 sub 7, cat. c/6;
4) magazzino descritto in N.C.EU. al foglio 17 con la particella 120 sub 8, cat. C/2;
pagina 4 di 12 • i debitori sono proprietari di ½ dei beni sopra descritti, mentre i restanti diritti di ½ risulta intestati ai genitori: nato in [...] il [...], residente in Persona_2
vita in Sant'Elpidio a Mare (FM) e deceduto in Civitanova Marche in data 30/01/2006
e nata in [...] il [...], residente in vita in Sant'Elpidio Controparte_3
a Mare (FM) e deceduta in Fermo in data 07/02/2009;
• il fallimento ha promosso la procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. 140/2021 assoggettando ad esproprio l'intera proprietà degli immobili e ha interesse all'accertamento della qualità di eredi in capo ai sig.ri ai fini della trascrizione Per_1
e della continuità delle trascrizioni;
• nel pignoramento immobiliare, l'immobile risulta descritto nella sua attuale consistenza dal momento che le particelle vecchie particelle sono state soppresse a seguito di
“variazione del 25/10/2010 protocollo n. AP0250739 (in atti dal 25/10/2010 ampliamento- variazione di toponomastica n. 11577.1/2010)” ed hanno generato le nuove particelle:
a) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 9;
b) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 10;
c) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 11;
d) Garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 12, cat. C/6;
e) Laboratorio descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 13, cat. C/3;
f) Garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 14, cat. C/6;
g) Abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 15, cat. A/7;
h) Abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 16, cat. A/7;
i) Magazzino descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 17, cat. C/2.
• la variazione catastale è stata eseguita dai signori e i quali, Controparte_2 Per_1
con tale atto, hanno confermato l'avvenuta accettazione dell'eredità avendo disposto anche dei diritti caduti in successione;
• gli immobili sono siti in Sant'Elpidio a Mare in via Turati n.205 ed in essi risiedono i debitori, situazione questa idonea a determinare il possesso dei beni ereditari e quindi, idonea a rendere operante la fattispecie della accettazione tacita ex art. 485 cod. civ.;
• in data 17.07.2023 il ricorrente depositava istanza deducendo che era Persona_1 deceduto in data 19/02/2023 in Civitanova Marche e chiedeva di essere autorizzato a pagina 5 di 12 notificare il ricorso e il provvedimento di fissazione udienza agli eredi del sig. Per_1
;
[...]
Si costituiva in qualità di erede accettante con beneficio di inventa-rio Controparte_1 di deducendo che: Persona_1
• aveva accettato l'eredità di con beneficio di inventario e, Persona_1
nell'espletamento di tale atto, non aveva rinvenuto – né avrebbe potuto – rinvenire le quote di proprietà indivisa sui beni descritti dal ricorrente, facenti capo a Per_2
e a;
[...] Controparte_3
• non possono prodursi gli effetti di una accettazione di eredità pura e semplice su beni non presenti nel patrimonio del proprio de cuius al momento della delazione.
All'esito della prima udienza tenutasi in data 29.02.2024 il Giudice istruttore ritenuto che non ricorrevano i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies, visto l'art. 281 duodecies comma 1 c.p.c. disponeva la prosecuzione del processo con le forme del rito ordinario e per gli adempimenti ex art 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini ex art 171 ter c.p.c.; disponeva che parte ricorrente depositi certificato storico di famiglia ed estratto di nascita di risultante dai certificati storici depositati, al fine di verificare l'integrità del Parte_4 contraddittorio.
In sede di prima memoria parte ricorrente integrava le conclusioni come in epigrafe indicate.
Depositate le memorie ex art 171 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 6.06.2024 il Giudice istruttore ritenuto necessario verificare la presenza di ulteriori chiamati all'eredità di discendenti di visto l'art. 213 c.p.c. Persona_1 Parte_5
disponeva che il e il fornisse Controparte_4 Controparte_5
informazioni e documentazione su detta circostanza.
In data 04.10.2024 veniva depositato il certificato di famiglia storico di e Parte_5 all'esito dell'udienza del 10.10.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di discussione orale della causa assegnando alle parti termini per memorie conclusive.
All'udienza del 19.12.2024 le parti si riportavano alle proprie memorie e il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies quarto comma c.p.c.
pagina 6 di 12 All'udienza del 08.02.24 il Giudice riteneva necessario acquisire documentazione idonea a verificare la qualità di chiamato all'eredità da parte del convenuto e assegnava un termine per il deposito.
***
Verificata la regolarità della notifica del ricorso a , va preliminarmente Controparte_2
dichiarata la contumacia dello stesso in quanto non dichiarata nel corso del giudizio.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
L'articolo 474 c.c. dispone che l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”.
L'articolo 475 c.c. precisa che “l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”,
l'accettazione è invece tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art 476 c.c.).
Vi sono dei casi, tuttavia, in cui l'acquisto avviene ex lege uno di questi è quello previsto all'art. 485 c.c. secondo cui “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità” e “trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
L'art. 485 disciplina una forma complessa di accettazione dell'eredità che consta di 4 passaggi:
1) l'apertura della successione
2) la delazione ereditaria
3) il possesso dei beni ereditari
4) mancata tempestiva redazione dell'inventario
L'onere della prova di tutti gli elementi della fattispecie grava sul creditore che fa valere in giudizio un proprio credito nei confronti del debitore chiamato all'eredità.
“In tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 cod. civ., che prevede
l'ipotesi della cosiddetta " accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari,
l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto”. (Cass.
Sentenza n. 7226 del 29/03/2006).
pagina 7 di 12 L'apertura della successione del sig. è avvenuta in data 30.01.2006 e l'apertura Persona_2
della successione di è avvenuta in data 07/02/2009, ai sensi dell'art. 456 Controparte_3
c.c.
La ricorrente ha fornito altresì prova della chiamata all'eredità di e Controparte_2 Per_5
in virtù di successione legittima, come si evince dal certificato storico di famiglia
[...]
e dagli atti di nascita da cui risulta che e sono figli di Persona_1 Controparte_2
e . Controparte_3 Persona_2
Quanto al terzo requisito della fattispecie descritta dall'art. 485 c.c., la nozione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato implica la semplice relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, quindi una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi.
Nella nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all'eredità poiché, pure in questo caso, il chiamato ha la possibilità di esercitare i detti poteri.
(Cass. civ. n. 6167/2019).
A tal proposito la Suprema Corte da tempo ha affermato che “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. … non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene … né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario”.
(cfr. Cass. 4456/2019).
Quanto al requisito del necessario possesso dei beni ereditari, nel caso di specie dal certificato di residenza storico di residenza risulta che ha risiede dalla data del Controparte_2
10.07.2003 in via Turati 205 di Sant'Elpidio a Mare (v. doc. 12 parte ricorrente). Inoltre
ha risieduto dal 23.09.1999 sino al decesso sempre in via Turati n. 205 Persona_1
Sant'Elpidio a Mare. Ancora la notifica del pignoramento si è perfezionata al suddetto indirizzo a mani del sig. a conferma della effettiva residenza dello stesso Persona_5 nello stabile.
pagina 8 di 12 La circostanza della residenza presso l'immobile di via Turati 205 non è stata contestata da parte della convenuta . Controparte_1
Non risulta che e abbiano provveduto nei termini di Controparte_2 Persona_1 legge alla redazione dell' inventario e pertanto è ampiamente trascorso il termine di tre mesi di cui all'art. 485 c.p.c. dalla data del decesso dei genitori.
Gli immobili pignorati e identificati al Comune di Sant'Elpidio a Mare al foglio 17 particella
120 corrispondono a quelli di via Turati n. 205, residenza del e Persona_1 CP_2
come risulta dalle visure catastali.
[...]
Quanto all'appartenenza alla massa ereditaria, si rileva che la quota di 3/12 era compresa nella massa ereditaria del de cuius in virtù dell'atto di donazione ai rogiti Persona_2
notaio dell'11/09/1985 (v. visura catastale). Alla morte di la Persona_4 Persona_2 propria quota è caduta in successione anche alla moglie che ha posseduto l'immobile qui abitandovi (v. doc. certificato di famiglia storico) acquisendo il patrimonio ereditario del marito in qualità di erede.
Dunque alla morte di i diritti immobiliari di piena proprietà, pari a 3/12 del de Persona_2
cuius si sono ripartiti in ragione di 1/12 ciascuno a favore di , Controparte_3 CP_2
e .
[...] Persona_1
Alla morte della sig.ra (intestataria della quota di 1/12 derivante Controparte_3
dall'eredità di + 3/12 di cui ella era già titolare in virtù dell'atto di donazione Persona_2 del 11.09.1985), la quota complessiva (4/12) di sua spettanza è dunque pervenuta in virtù di accettazione ex art 485 c.c. a e per 2/12 ciascuno. Per_1 Testimone_1
Considerato che e erano già titolari ciascuno di ¼ degli Controparte_2 Persona_1 immobili sopra descritti in virtù dell'accettazione tacita sono divenuti proprietari ciascuno di
½ degli stessi.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Quanto alla posizione della sig.ra si rileva che la stessa risulta aver accettato Controparte_1
con beneficio di inventario l'eredità di (v. doc. 29 parte ricorrente) e Persona_5 dunque il bene rientra nella massa dell'eredità accettata dalla convenuta con beneficio.
pagina 9 di 12 Deve escludersi l'acquisizione di erede pura e semplice in quanto la decadenza ex art 494 c.c., sanziona con la decadenza dal beneficio di inventario le omissioni ed infedeltà dell'inventario solo se siano state compiute dall'erede in mala fede, ossia con dolo.
L'onere della prova della mala fede o del dolo spetta a chi invoca la decadenza dovendo la buona fede dell'erede essere presunta fino a prova contraria (Cass. n. 1177/1962; ma v. Cass.
n. 9583/1992) e nel caso di specie la ricorrente nulla ha allegato e provato circa la mala fede o dolo della convenuta Controparte_1
Pertanto, preso atto della accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di Per_1
, da parte di la quota di ¼ degli immobili di via Turati 205
[...] Controparte_1
pervenuti a in eredità in virtù di accettazione tacita dell'eredità di Persona_1
e risulta compreso nell'eredità beneficiata e va Controparte_3 Persona_6 ordinato alla stessa l'inclusione dei della ulteriore quota di ¼ nell'ambito dell'inventario.
Va altresì ordinata la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari onde consentire il ripristino della continuità delle trascrizioni.
Quanto alle spese di lite, considerata la soccombenza di parte convenuta e Controparte_2
, questi ultimi vanno condannati, in solido fra loro, alla refusione delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'attore e per esso in favore dello Stato, stante l'ammissione del fallimento al patrocinio a Spese dello Stato (v. decreto del giudice delegato 23.09.2023) che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55 del 2014 per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 925-
2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
• ACCERTA e DICHIARA che i signori e hanno Controparte_2 Persona_1
accettato le eredità di deceduto in Civitanova Marche in data Persona_2
30/01/2006 e deceduta in Fermo in data 07/02/2009 e quindi, Controparte_3 hanno assunto la veste di loro eredi in virtù successione legittima;
• ACCERTA e DICHIARA che alla morte del de cuius e Persona_2 Controparte_2
ed sono succeduti nella quota di 3/12 Persona_1 Controparte_3
acquisendone 1/12 ciascuno, sui seguenti beni immobili tutti siti nel Comune di
Sant'Elpidio a Mare oggi contraddistinti :
pagina 10 di 12 a) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 9;
b) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 10;
c) Bene comune non censibile descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 11;
d) Garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 12, cat. C/6;
e) Laboratorio descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 13, cat. C/3;
f) Garage descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 14, cat. C/6;
g) Abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 15, cat. A/2;
h) Abitazione descritta in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 16, cat. A/2;
i) Magazzino descritto in N.C.E.U. al foglio 17 part. 120 sub 17, cat. C/2 che derivano dalla soppressione e variazione delle precedenti particelle f. 17 part. 120 sub 5, sub 6, sub 7 e sub 8,
• ACCERTA e DICHIARA che alla morte della Sig.ra la quale era Controparte_3 titolare della quota di 4/12 dei suddetti immobili (1/12 derivante dall'eredità di
[...]
+ 3/12 di cui era già titolare in virtù dell'atto di donazione del 11.09.1985), Per_2
e sono succeduti in detta quota per ½ ciascuno Persona_1 Controparte_2
(acquisendo dunque 2/12 ciascuno);
• ACCERTA e DICHIARA che alla data della trascrizione del pignoramento notificato dal in data 12.11.2021, Parte_3 CP_2
e erano titolari in ragione di ½ ciascuno degli immobili
[...] Persona_1 sopra descritti siti nel Comune di Sant'Elpidio a Mare;
• PRESO ATTO della accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di Per_1
deceduto in data 19/02/2023 in Civitanova Marche, da parte di
[...] [...]
ACCERTA e DICHIARA che la quota di ¼ degli immobili siti in Sant'Elpidio CP_1
a Mare sopra indicati, pervenuti a in virtù di accettazione tacita Persona_1
dell'eredità di e sono compresi nell'eredità Persona_2 Controparte_3 beneficiata di e per l'effetto ordina a l'inclusione di Persona_1 Controparte_1
detta quota di ¼ nell'ambito dell'inventario;
• ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
pagina 11 di 12 • CONDANNA e in solido fra loro al Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di dello Stato (stante l'ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato), liquidate in complessivi € 5.431,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Fermo, 18 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini
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