Sentenza 25 novembre 2003
Massime • 1
La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici produce effetti diversi sugli obblighi concernenti il servizio militare a seconda che sia temporanea o perpetua. In entrambi i casi l'interdizione, secondo il combinato disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 28 cod. pen., non riguarda gli incarichi di pubblico servizio obbligatori, salvo che la legge non disponga altrimenti. Una deroga è prevista solo dal disposto degli art. 28 e 33 cod. pen. mil. di pace e dell'art. 6 del d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237 (in materia di leva e reclutamento), che preclude il servizio militare e l'appartenenza alle forze armate per coloro cui sia stata applicata la pena della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ne consegue che l'interdizione temporanea, quando riferita ad obblighi concernenti il servizio militare, non libera l'interessato dal dovere di darvi osservanza. (Fattispecie relativa al delitto di diserzione impropria aggravata, riconosciuto a carico di militare di leva che, riportata durante il servizio la condanna all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per un reato comune, aveva omesso di ripresentarsi al corpo di appartenenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2003, n. 4044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4044 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 25/11/2003
1. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1140
3. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 015285/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM NL N. IL 05/09/1976;
avverso SENTENZA del 20/02/2003 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di VERONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale militare il persona del Dr. GARINO che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
AT NL è stato tratto a giudizio per rispondere di diserzione impropria aggravata (artt. 148 n. 2 e 154 n. 1 C.P.M.P.) perché, essendo stato tratto in arresto nell'ambito di un procedimento penale avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria mentre prestava il servizio di leva in forza al distretto di Torino e si trovava in licenza di convalescenza, dopo essere stato scarcerato ometteva di presentarsi all'Autorità militare rimanendo arbitrariamente assente dal 22/6/97 sino al 14/8/98. Con sentenza in data 9/5/02 il Tribunale militare di Torino ha assolto l'imputato per insussistenza del fatto sul rilievo che, avendo con sentenza in data 8/11/96 della Corte di appello di Torino subito condanna con la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, trovandosi nel periodo contestato in tale condizione non poteva adempiere agli obblighi militari. Proposto gravame dal Procuratore Generale militare presso la Sezione distaccata di Verona della Corte militare di appello, con sentenza in data 20/2/03 detta Sezione ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando il AT colpevole del delitto ascrittogli e condannandolo, con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 48 n. 2 C.P.M.P., a 2 mesi e 20 giorni di reclusione militare sostituita con la reclusione (avendo nel frattempo l'imputato cessato di appartenere, per riforma, alle Forze armate).
Ha ritenuto il giudice di secondo grado che la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, quando come nel caso di specie sia solo temporanea, non interferisca con gli incarichi obbligatori di pubblico servizio, quale tipicamente è il servizio militare di leva;
e, posta questa premessa, ha ritenuto sussistenti gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto contestato al AT. Contro tale decisione il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte di appello, per il principio devolutivo, si sarebbe dovuta pronunciare solamente sulla questione, investita dai motivi di gravame del P.G., se i militari di leva debbano o meno considerarsi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e non sulla penale responsabilità del suo assistito e che comunque, dovendo darsi al quesito risposta affermativa, correttamente era stato applicato dal giudice di primo grado il comma 3 dell'art. 28 C.P.. Nessuna di queste censure ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.. Il Procuratore Generale militare si era invero con l'appello doluto dell'assoluzione dell'imputato - pronunciata come si è detto dal G.U.P. sul presupposto che nel periodo contestato costui non fosse, per effetto dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, sottoposto agli obblighi militari - e quindi il giudice di secondo grado era investito di ogni questione riguardante il petitum, che era chiaramente l'affermazione di penale responsabilità del AT. Ciò posto, va detto che correttamente la Corte militare di appello ha ritenuto che l'interdizione temporanea dai pubblici uffici non interferisca con l'obbligo di prestare il servizio militare di leva. A tale conclusione si deve pervenire ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 C.P., degli artt. 28 e 33 C.P.M.P. e dell'art. 6 D.P.R. 14/2/64 n. 237 sulla leva e il reclutamento obbligatorio, secondo cui sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici. Da tali norme si desume infatti che solamente la condanna per un reato comune che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, conseguendone se commesso da militare la pena accessoria militare della degradazione e l'espulsione dalle Forze armate, determina l'estinzione di ogni legame o possibilità di legame con le stesse, mentre nel caso in cui l'interdizione dai pubblici uffici sia solo temporanea deve valere, in assenza di diversa disposizione, il principio stabilito dal comma 2 n. 2 dell'art. 28 C.P., riguardante l'interdizione perpetua, ove si esclude quelli obbligatori dal novero degli incarichi di pubblico servizio di cui detta pena accessoria - salvo appunto che dalla legge sia altrimenti disposto come per gli effetti dell'interdizione perpetua sugli obblighi militari, effetti peraltro subordinati al provvedimento di espulsione (cfr. in proposito la sentenza di questa Sezione 26/2/87, Ascenzi, rv. 175.460) - priva il condannato.
L'errore contenuto nel ricorso è di avere letto il comma 3 dell'art. 28 C.P.P. - secondo cui l'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i "predetti" diritti, uffici, servizi, qualità gradi, titoli e onorificenze - indipendentemente dal comma 2 con il quale invece, per il richiamo attraverso l'uso del termine "predetti", va coordinato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004