Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO GE, NO AL, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO RICCARDI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4382/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 29/08/00 - R.G.N. 42578/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto depositato il 15 gennaio 1991, notificato il 5 marzo 1991, i sig.ri NG ES, LV IN ed altra coerede di EN OC, ricorrevano al Pretore di Napoli deducendo - che il loro dante causa aveva lavorato presso ditta appaltatrice di servizi ferroviari e, in ragione di ciò, a seguito di specifici provvedimenti, era stato poi assunto alle dirette dipendenze dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- che egli aveva goduto per i servizi prestati presso l'Azienda dell'attribuzione di L. 800 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni con decorrenza 1^ ottobre 1978;
- che l'art. 10 della legge 220 del 1982 aveva esteso tali benefici anche per i periodi nei quali era stata svolta attività di assuntori, coadiutori, incaricati, sostituti convenzionali o ex dipendenti di ditte appaltatoci di servizi ferroviari, con equiparazione di quelli anteriori all'effettivo servizio presso le FF.SS., rivalutati ai sensi dell'art. 4 della legge 426/1982 con decorrenza 1^ gennaio 1981;
- che l'Ente Ferrovie dello stato, con delibera n. 54 del 1986 aveva riconosciuto tali emolumenti ma solo a decorrere dal giugno 1986, anziché dal 1 gennaio 1981.
Tanto premesso, chiedevano, nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, il riconoscimento dell'effettivo periodo non di ruolo svolto dal loro de cuius, e la condanna di controparte al pagamento di quanto dovuto a titolo di rivalutazione del servizio prestato presso le ditte appaltatoci di servizi ferro viari.
L'Ente si costituiva ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritto per il quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso.
Con sentenza in data 16 dicembre 1993, il Pretore rigettava la domanda.
Su appello degli eredi OC, il Tribunale di Roma, con sentenza 3 luglio 2000, rigettava la domanda giudicando fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito proposta dalle Ferrovie dello Stato s.p.a..
Rilevava il giudice di appello che, pur se la delibera n. 54 del 1986 potesse considerarsi ricognitiva del debito, al riconoscimento non avrebbero potuto ricollegarsi effetti temporalmente ulteriori (e retroattivi) rispetto a quelli derivanti dallo stesso, pacificamente limitato alla decorrenza giugno 1986.:
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono NG ES e LV IN affidandosi a due motivi.
La Ferrovie dello Stato s.p.a. è intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con i motivi di impugnazione, i ricorrenti deducono "1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.civ. 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" e a) si dolgono che il Tribunale non abbia esaminato la documentazione da loro tempestivamente prodotta (copia di precedenti ricorsi) dai cui esame sarebbe invece emerso che la prescrizione non si era maturata: in particolare, sostengono i ricorrenti che il termine di decorrenza quinquennale, dal momento di maturazione del diritto all'incremento di cui è causa era stato interrotto dalla notifica del primo ricorso, avvenuta in data 24 febbraio 1989. b) Inoltre, secondo i ricorrenti, appariva oltremodo restrittiva e contraria ai principi di ermeneutica contrattuale l'interpretazione della delibera - diretta a riconoscere, a seguito di intese sindacali, le indennità in contestazione dal gennaio 1986 -, come non integrante un riconoscimento del diritto, il quale non presuppone una esplicita dichiarazione di volontà, ma può consistere in un qualsiasi atto di acquiescenza, idoneo a manifestare la consapevolezza dell'esistenza del debito da parte del debitore o anche in un fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto.
c) Del tutto ingiustificato era, comunque, il riconoscimento del beneficio operato dalle Ferrovie con la deliberazione n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione, solo a decorrere dal 1 gennaio 1986.
In ogni caso, non era stata considerata la richiesta subordinata di accoglimento della domanda, quanto meno nei limiti della prescrizione.
d) Nel merito, i ricorrenti invocavano l'evoluzione della normativa di riferimento successiva a quanto disposto dell'ari 15 della legge n. 42 del 1979, tendente a estendere a coloro che avevano prestato servizi alle dipendenze di ditte appaltatrici private il diritto all'incremento retributivo di L. 800 mensili (legge 30 aprile 1982, n. 220; art. 4 legge 1 luglio 1982, n. 426).
Il ricorso è infondato.
In ordine alle censure sub a), rileva la Corte che il ricorso al Pretore n. 1330/1989, proposto da ES NG, depositato il 1^ febbraio 1989 e notificato il 24 febbraio 1989, rappresenta atto introduttivo di un giudizio che gli stessi ricorrenti dichiarano essersi estinto, ma non deducono che in relazione a tale atto - estraneo alla sequela di altri atti introdottivi (o di riassunzione) confluiti poi attraverso varie vicende processuali nel giudizio definito con la decisione oggetto della presente impugnazione -, fosse stata formulata (come e in quale sede) eccezione di interruzione di prescrizione che comunque avrebbe ipoteticamente giovato solo a ES NG, per la quota dell'eventuale credito ereditario di sua spettanza, e non avrebbe avuto ulteriore effetto sospensivo della prescrizione in quanto gli stessi ricorrenti sostengono, come detto, che il giudizio, introdotto con il ricorso n. 1330 del 1989 si era poi estinto (cfr. art. 2945, terzo comma, c.c.iv.). Proprio perché si tratta di atto estraneo agli atti procedimentali propri di questo giudizio, la parte che lo invoca, come fatto probatorio, avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, riprodurle il contenuto al fine di consentire alla Corte di valutarne la rilevanza e la decisività.
È tuttavia assorbente considerare, in relazione a tale atto, e a quelli successivi, prodotti dai ricorrenti - ricorso al Pretore n. 9263 dei 1989 della sola ES NG depositato il 5 ottobre 1989, notificato il 30 ottobre 1989, seguito dalla cancellazione della causa dal ruolo;
ricorso al Pretore n. 403/1991 di OC ET (non ricorrente per Cassazione) e di OC LV, depositato il 15 gennaio 1991, notificato il 5 marzo 1991, nel quale si dava atto della pendenza del precedente ricorso n. 9263/89;
ricorso in riassunzione, recante ancora il n. 9263, di ES NG, depositato 131 ottobre 1991, notificato il 6 dicembre 1991 - come, nella ipotesi più favorevole ai ricorrenti, tali atti sottrarrebbero (eventualmente) alla prescrizione solo gli eventuali diritti per differenze retributive maturati dal dante causa a partire dal 24 febbraio 1984 (inizio del quinquennio antecedente alla notifica del primo atto giudiziario di eventuale costituzione in mora menzionato dagli stessi ricorrenti).
Sennonché risulta accertato dal Pretore, senza che al riguardo siano mai state proposte censure di sorta, che OC EN è deceduto il 30 giugno 1983 di talché, dopo tale data, non possono essere maturati crediti retributivi nei quali gli eredi possano essere succeduti.
Le considerazioni svolte sono assorbenti, per evidente ragioni logiche, rispetto alle censure mosse alla sentenza impugnata sub d). Le critiche sopra sintetizzate sub lett. b) sono inammissibili in quanto il principio dr autosufficienza del ricorso per Cassazione avrebbe imposto, anzitutto, ai ricorrenti di riportare il contenuto testuale della delibera della quale deducono l'erronea interpretazione;
inoltre, costituisce ulteriore causa di inammissibilità la genericità delle doglianze che non indicano minimamente quali siano i canoni ermeneutici legali dei quali è dedotta la violazione.
Del pari inammissibili, per analoghe ragioni, sono le ulteriori censure esposte sotto la lettera concernenti il merito della delibera, contenente il riconoscimento del diritto, e la pretesa, ingiustificata limitazione dei riconoscimento al giugno 1986. Si tratta, infatti, di censure del tutto generiche te quali non danno conto delle ragioni per te quali, secondo il ricorrente, il riconoscimento degli emolumenti avrebbe dovuto risalire al gennaio 1981, le critiche sono comunque assorbite dalla considerazione che il dante causa delle ricorrenti (a prescindere dal contenuto, non noto, della delibera e dalla sua efficacia soggettiva generale, come è reso verosimile dalla considerazione che essa fece seguito ad accordi sindacali) non può avere maturato diritti a retribuzioni dopo la sua morte, mentre quelli anteriormente maturati risultano, come detto, prescritti.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Non v'è luogo a statuizioni sulle spese nei riguardi della Ferrovie dello Stato s.p.a., non costituita.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004