Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/10/2003, n. 15124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15124 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta dagli Ill.1 512470 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " Oggetto Lavoro Ma istruier - Presidente R.G.N. 7864/01 Dott. Stefano CICIRETTI Cron. 30655 Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Ettore MERCURIO - Rep. - - Consigliere Ud. 30/04/03 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ITALKALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BI NO, domiciliato in ROMA presso LA SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA DELLA CORTE rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO DE MARCO, MARIO MILONE, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 2553 -1- avverso la sentenza n. 316/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 05/12/00 R.G. N. 607/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 13 ottobre 1997 TA BI conveniva in giudizio - davanti al Pretore di Casteltermini e successivamente davanti al Tribunale di Agrigento in composizione monocratica la s.p.a. Italkali perché la medesima venisse condannata, in aggiunta ad altri emolumenti, al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso con interessi e rivalutazione dalla maturazione, realizzatasi alla cessazione del rapporto di lavoro decorrente dal 31 agosto 1994 a seguito di lettera di licenziamento con sua ammissione, a decorrere dal 25 gennaio 1995, al beneficio dell'indennità di prepensionamento previsto dalle leggi regionali per il fermo produttivo delle aziende produttrici di sali alcalini. Si costituiva la società datrice di lavoro eccependo che proprio in virtù delle leggi regionali e del contenuto della lettera inviata al lavoratore e correttamente interpretata 3 tra le parti si era verificata non già una cessazione del rapporto di lavoro ma una mera sospensione in attesa della ripresa produttiva del settore. Sollecitava, pertanto, il rigetto delle domande che trovavano titolo nella cessazione del rapporto di lavoro. Con sentenza in data 29 febbraio 2000 il Tribunale adito in composizione monocratica, in accoglimento della domanda, condannava la società convenuta al pagamento della somma di circa lire 18.000.000 per emolumenti vari e indennità sostitutiva di preavviso oltre rivalutazione monetaria e interessi. Con sentenza in data 21 settembre 2000 la Corte d'Appello di Palermo rigettava l'appello della società Italkali osservando sia per il contenuto delle leggi regionali che prevedevano il prepensionamento per i lavoratori addetti alle aziende produttrici di sali potassici in stato di fermo produttivo ed estese al personale della Italkali, con la 1 conseguenza che la richiesta di prepensionamento da parte del BI doveva essere interpretata, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, come conferma della disposta cessazione del rapporto di lavoro, sia per il contenuto della b lettera inviata dalla società al BI stesso univocamente interpretabile come atto , unilaterale di recesso da parte della società dal rapporto di lavoro, e sia con riferimento al giudicato verificatosi per la mancata impugnazione della statuizione del Pretore di Agrigento concernente una dichiarata cessazione del rapporto di lavoro, le richieste del lavoratore andavano accolte integralmente anche con riferimento al pagamento da parte della società convenuta dell'indennità sostitutiva di preavviso. La società Italkali ricorre per cassazione con due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi al codice civile, degli artt. 2118, 2086 e 2697 c.c., della legge regionale n. 8 del 1995 in relazione al disposto dell'art. 28 della legge regionale n. 25 del 1993 e degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 27 del 1984, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia, si duole che la Corte d'Appello di Palermo avesse ritenuto applicabile alla fattispecie la legge regionale n. 25 del 1993 relativa alle situazioni di esubero del Tribunale e, in sintonia con essa, avesse interpretato la lettera della medesima inviata al lavoratore come un atto di recesso anziché come atto diretto a provvedere sulla sospensione temporanea dell'attività aziendale in stato di fermo produttivo nel settore dei sali alcalini in conformità a quanto disciplinato dalla legge regionale n. 8 del 1995, la quale con esclusivo riferimento alla vicenda del fermo produttivo attribuiva ai lavoratori interessati un beneficio di contenuto identico a quello concesso ai lavoratori destinati al 2 licenziamento, purchè non si fossero dimessi in vista della ripresa produttiva della miniera. La società ricorrente rileva che l'interpretazione della normativa esaminata non consente di affermare che i lavoratori delle aziende interessate dal fermo produttivo debbano ritenersi cessati dal rapporto di lavoro anziché sospesi in attesa di essere riammessi in caso di ripresa dell'attività produttiva, posto che l'espressione lavoratori 66 non riammessi nell'attività " contenuta nell'art. 28 comma 3 bis della legge regionale n. 28 del 1993 al fine di indicare quelli ammessi al beneficio del prepensionamento presupporrebbe l'attualità del rapporto di lavoro e, quindi, la sua sospensione in attesa della definizione della pratica del prepensionamento. A Peraltro, conclude la società ricorrente, non si tratterebbe, nella specie, di una inammissibile unilaterale sospensione del rapporto bensì di una sospensione ex lege connessa alla concessione di un beneficio assistenziale. : Il dedotto motivo è infondato. Questa Corte con giurisprudenza costante e ormai consolidata, costituente ius receptum, inha affermato che gli artt. 5 e 6 della legge Regione Sicilia 9 maggio 1984 n. 27, materia di esodo agevolato dei lavoratori operanti nel settore dello zolfo, riconoscendo benefici collegati alla cessazione coattiva o su domanda dei rapporti di lavoro, chiaramente presuppongono per la concessione di tali benefici la cessazione del rapporto di lavoro. Ne consegue che i benefici di prepensionamento previsti dai commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge Regione Sicilia 1° settembre 1993 n. 25 in favore dei dipendenti delle aziende produttrici di zolfo risultati in esubero a seguito dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive ed estesi al personale della società Italkali in forza dell'art. 1 della legge Regione Sicilia 10 gennaio 1995 n. 8, il quale prevede 3 l'applicazione di tali benefici anche ai dipendenti della medesima società Italkali non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini, presuppongono, comunque, la cessazione e non già la sospensione del rapporto di lavoro.( v. pronunce di questa Corte n. 1554 dell'11 febbraio 2000; n. 3274 del 20 marzo 2000; n. 13312 del 6 ottobre 2000; n. 13743 del 16 ottobre 2000; n. 6753 del 6 febbraio 2002; n. 10034 del 6 febbraio 2002; ecc. ). Pertanto la sola questione esaminabile come thema decidedum del dedotto motivo è costituita dalla censurabilità o meno in questa sede dell'interpretazione del contenuto della lettera della società come atto di recesso offerta in proposito dalla Corte d'Appello. Tale censurabilità, nella specie, è esclusa, non essendo stata dedotta e dimostrata dalla società ricorrente alcuna violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e segg. c.c., pacificamente applicabili anche agli atti negoziali F unilaterali, in ordine all'interpretazione del contenuto di detta lettera così come è stata offerta dalla Corte d'Appello di Palermo, peraltro con motivazione esauriente e immune da vizi logici, sulla base delle riportate espressioni letterali denotanti la effettiva intenzione della datrice di lavoro di volere recedere dal rapporto di lavoro. Il secondo motivo, concernente, per la parte non ancora esaminata in quanto comune al primo, l'erroneità dell'affermazione della Corte d'Appello di Palermo in ordine alla tardività di una difesa fondata su un principio affermato dal Pretore di Agrigento e asseritamene costituente giudicato esterno appare assorbito. Il proposto ricorso va, pertanto, nel suo complesso, rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
ESENTE TA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE dal-prese N. 533 La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese AH 4.00 oltre euro 2000,00 (duemila/00) per onorarigiudizio in euro... ✓ di avvocato. Così deciso in Roma il 30 aprile 2003. Il Consigliere estensore Matale Capitanio Il Presidente IL COLLABORATORE DI CANCELLERTR Depositata in Cancelleria 09 OTT. 2003 oggi, COLLABORATORE A June favelle K R DI CANCELLERIA A P U R T R O C " 5