Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
Soggetti attivi del reato proprio di cui all'art. 136 D.Lgs. n. 385 del 1993 sono l'amministratore, il sindaco o il direttore, che contraggono l'obbligazione senza previa deliberazione dell'organo di amministrazione adottata all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, e non anche un altro amministratore o sindaco che sia intervenuto nella delibera avente ad oggetto l'operazione richiesta, sicché fuori dei casi di concorso di persone nel reato, il comportamento degli amministratori o dei sindaci che abbiano partecipato alla delibera è estraneo al reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2009, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
7 24 / 10
| Udienza pubblica del 25-11-09 SENTENZA N. 2136 REGISTRO GENERALE
N. 19696/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Giangiulio Ambrosini Presidente
1. Dott. Giuseppe Pizzuti Consigliere
2. " Giuliana Ferrua "
3. " Arturo Carrozza "
4. 11 Gennaro Marasca "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da IN TO nato il [...], NN AV nato il 15-
12-29, LI NN TA nata il [...], MM ZI nato il 15-
11-37, RC RI nato il [...], GI Vito nato il [...]
avverso la sentenza emessa il 3-12-08 dalla Corte di appello di Palermo.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
GI, avv. Elio Esposito per LI, Avv. Vito Galluffo per Mercuri.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con sentenza 26-4-07 il Tribunale di Trapani assolveva IN TO, NN
AV, LI NN TA, MM ZI, RC RI e
GI Vito dall'imputazione loro ascritta di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p.e 136
Dlvo 385/93, perché il fatto non sussiste.
L'addebito formulato, a titolo di concorso tra tutti i citati soggetti, era il seguente: avere l'IN, il LI, il NN ed il RC, nella loro qualifica di componenti del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo
"Egusea", adottato due delibere di affidamento di talune somme in favore di società
nelle quali il direttore dell'istituto vantava cointeressenze, delibere comportanti di conseguenza assunzione in via indiretta di obbligazioni da parte di quest'ultimo;
avere il GI e certo AU (non ricorrente), quali componenti del collegio sindacale, espresso parere favorevole in relazione a tali delibere;
delibere adottate senza l'unanimità di tutti i componenti del C.d.A e senza il voto favorevole di tutti i membri dell'organo di controllo;
fatti commessi sino al 24-1-03.
Il suddetto giudice rilevava in particolare: che l'imputazione riguardava solo i consiglieri ed i sindaci e non anche il direttore dell'istituto (Grammatico Antonio), ossia colui che aveva contratto indirettamente le obbligazioni con la Egusea;
che l'art. 136 Dlvo 385/93 individua un'ipotesi di reato proprio, volta a colpire chi assume obbligazioni o compie atti di compravendita con la banca di cui è direttore,
amministratore o sindaco, senza l'osservanza delle previste formalità e non già coloro che eventualmente esprimano volto o parere favorevole all'operazione, nell'ambito di una deliberazione non unanime.
A seguito di gravame del Procuratore della Repubblica la Corte di appello di Palermo, con pronuncia 3-12-08, dichiarava gli imputati responsabili del reato ascritto e li condannava a pene ritenuta di giustizia.
ег A sostegno considerava: che i medesimi dovevano ritenersi destinatari del divieto normativo e che pertanto non avrebbero potuto emettere, in assenza delle necessarie condizioni, le delibere in favore delle operazioni richieste;
che, comunque, la loro attività si era concretata in un contributo determinante affinchè gli affidamenti, cui era interessato il direttore, andassero a buon fine.
Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, sia pure con diverse sfumature: 1) violazione dell'art. 136 Dlvo
385/93 e vizio di motivazione in ordine al concetto di unanimità nonchè con riguardo all'interpretazione della norma incriminatrice;
2) violazione di legge in punto ritenuta sussistenza di concorso nel reato e di obbligazioni riferibili “indirettamente" al direttore dell'istituto; 3) violazione degli artt 43 c.p., 522 c.p.p. per mancata correlazione tra fatto contestato e fatto deciso.
I ricorsi sono fondati alla luce delle seguenti decisive ragioni.
L'art. 136 Dlvo 385/93 sanziona la condotta di determinati soggetti -amministratori,
sindaci, direttori di una banca i quali, direttamente o indirettamente, assumono
-
obbligazioni con l'istituto senza previa deliberazione dell'organo di amministrazione, adottata all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti di quello di controllo.
Rimane estraneo al precetto penale, che mira ad impedire qualsiasi forma di commistione tra gli interessi dell'istituto e quelli dei suoi organi, il comportamento degli amministratori o dei sindaci che hanno partecipano alla delibera, eventualmente mancante dei suddetti requisiti;
invero, la portata della norma non può essere dilatata al di là del suo testo e della sua ratio, dovendosi al contempo sottolineare che è la legge stessa a presupporre che si addivenga ad una delibera e che il voto rappresenta un diritto per coloro che sono legittimati ad esprimerlo.
Tanto puntualizzato, è evidente che, qualora l'atto deliberativo non abbia le caratteristiche previste dalla citata disposizione, spetta al soggetto richiedente nonchè all'organo esecutivo astenersi dalla contrattazione.
Il reato di cui all'art. 136 Dlvo 385/93 è dunque "proprio", in quanto l'agente deve
ег rivestire una certa qualifica e l'incriminazione riguarda la fase dell'assunzione dell'obbligazione e non già quella precedente della deliberazione;
il soggetto attivo qualificato è l'amministratore, il sindaco o il direttore che contrae l'obbligazione e non un altro amministratore o sindaco che sia intervenuto nella delibera avente ad oggetto l'operazione richiesta.
Certamente, in linea generale, è configurabile ipotesi di concorso di un soggetto non qualificato con quello destinatario del divieto: ciò può avvenire tramite cooperazione materiale ovvero istigazione da parte dell'extraneus ed in presenza del debito elemento soggettivo, essendo peraltro imprescindibile che l'intraneus sia riconosciuto responsabile, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per eventuali cause personali di esclusione della responsabilità (Cass. 18-6-04 n. 36166 Rv. 229948).
Orbene, nel caso in esame agli imputati è stato contestato esclusivamente di avere preso parte alla delibera e tale condotta non è sussumibile nella fattispecie delittuosa astratta;
né è loro addebitabile forma alcuna di concorso con il soggetto qualificato: a prescindere dal rilievo che nell'imputazione non risulta neppure descritto il comportamento effettivamente tenuto dal direttore, è decisiva la circostanza che quest'ultimo, come affermato nello stesso provvedimento impugnato, non fu mai imputato per il reato in questione.
Per le esposte ragioni->le quali valgono a rendere superflue le ulteriori deduzioni difensive s'impone l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non è
-
previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte,
annulla la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Roma, 25-11-09
Il Presidente Depositata in Cancelleria
AR GEN. 2010 Il Cons. est. Roma, li съп IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise
Lex