Art. 400.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205))
[…] Reputo che la prova sia incontrovertibile e risiede nella formulazione dell'articolo 400 c.p., la quale dimostra che quando il legislatore ha voluto usare l'espressione “Chiunque offende una persona...”, puntualmente lo ha fatto, questo il testo: “ Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perchè essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione. […]
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