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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12704 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 20044/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Giorgio Maria Bosio, presso il cui studio Parte_1 domicilia in Roma, viale Parioli, n. 47/A
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore" con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. , quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_1 [...] ha depositato –in data 31.5.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data 3.6.2025) poi Per_1 notificato con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la minore è in Persona_1 possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento di cui alla L. 118/81 e L. 289/90 (indennità di frequenza), con decorrenza dalla visita di revisione, senza soluzione di continuità, o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio;
- condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese e compensi di lite, anche parziali (Cass. n. 6860/2015), di entrambe le fasi del presente giudizio, oltre maggiorazione forfettaria ed oneri di legge e, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha eccepito la genericità del ricorso, infine ha CP_1 concluso per l'inammissibilità/improponibilità del ricorso stesso e, nel merito, per il rigetto.
2. Acquisita la documentazione, conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinvia per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza
3. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente, ex art. Parte_1 445 bis c.p.c. la contestazione alla relazione del c.t.u. (in data 22.5.2025) nonché il presente ricorso (entro il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito del predetto atto).
4. La ricorrente ha contestato adeguatamente la relazione del c.t.u. della precedente fase del giudizio, sicché si è dato corso alla richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata dalla stessa ricorrente.
5. Il c.t.u., dott.ssa , ha concluso la sua relazione come segue: Persona_2 “Fin dalla data di visita per revisione (04.09.2024) la minore si trova nelle Persona_1 condizioni previste all'art. 1, L. 289/1990 per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza.”. La dott.ssa , all'esito di una indagine correttamente espletata, ha depositato Persona_2 una esauriente relazione (non contestata all'odierno verbale) ove formula logicamente le sue conclusioni, coniugando il giudizio medico con le prescrizioni di legge, sicché risulta accertato che sussiste, nella persona di la condizione sanitaria di cui Persona_1 all'art.1, l. n. 289/1990 a decorrere dal 4.9.2024 (data della visita di revisione).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate complessivamente come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per a.t.p. e per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00); pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 c.t.u., come già liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
dichiara che presenta la condizione di invalidità di cui all'art. 1, l. n. Persona_1 289/1990 a decorrere dal 4.9.2024; condanna l al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate CP_1 complessivamente in € 3.866,00 oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separati CP_1 decreti. Roma, 10.12.2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 20044/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Giorgio Maria Bosio, presso il cui studio Parte_1 domicilia in Roma, viale Parioli, n. 47/A
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore" con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. , quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_1 [...] ha depositato –in data 31.5.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data 3.6.2025) poi Per_1 notificato con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la minore è in Persona_1 possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento di cui alla L. 118/81 e L. 289/90 (indennità di frequenza), con decorrenza dalla visita di revisione, senza soluzione di continuità, o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio;
- condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese e compensi di lite, anche parziali (Cass. n. 6860/2015), di entrambe le fasi del presente giudizio, oltre maggiorazione forfettaria ed oneri di legge e, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha eccepito la genericità del ricorso, infine ha CP_1 concluso per l'inammissibilità/improponibilità del ricorso stesso e, nel merito, per il rigetto.
2. Acquisita la documentazione, conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinvia per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza
3. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente, ex art. Parte_1 445 bis c.p.c. la contestazione alla relazione del c.t.u. (in data 22.5.2025) nonché il presente ricorso (entro il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito del predetto atto).
4. La ricorrente ha contestato adeguatamente la relazione del c.t.u. della precedente fase del giudizio, sicché si è dato corso alla richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata dalla stessa ricorrente.
5. Il c.t.u., dott.ssa , ha concluso la sua relazione come segue: Persona_2 “Fin dalla data di visita per revisione (04.09.2024) la minore si trova nelle Persona_1 condizioni previste all'art. 1, L. 289/1990 per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza.”. La dott.ssa , all'esito di una indagine correttamente espletata, ha depositato Persona_2 una esauriente relazione (non contestata all'odierno verbale) ove formula logicamente le sue conclusioni, coniugando il giudizio medico con le prescrizioni di legge, sicché risulta accertato che sussiste, nella persona di la condizione sanitaria di cui Persona_1 all'art.1, l. n. 289/1990 a decorrere dal 4.9.2024 (data della visita di revisione).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate complessivamente come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per a.t.p. e per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00); pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 c.t.u., come già liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
dichiara che presenta la condizione di invalidità di cui all'art. 1, l. n. Persona_1 289/1990 a decorrere dal 4.9.2024; condanna l al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate CP_1 complessivamente in € 3.866,00 oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separati CP_1 decreti. Roma, 10.12.2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia