Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8048 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05413/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5413 del 2025, proposto da
ND VE, FA EN, ER LU, CO AS, ES SA, RE AF e ZI LU, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Faragasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto a percepire immediatamente il TFS maturato alla data di cessazione del loro servizio presso la Croce Rossa Italiana e, per l’effetto, per la condanna dell’INPS alla corresponsione degli importi rispettivamente maturati a tale titolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Strumentale Alla Croce Rossa Italiana e di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. SC LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
I ricorrenti – ad eccezione di CO ST e ZI LU, che hanno medio tempore rinunciato al ricorso - hanno chiesto all’intestato T.A.R., con ricorso in riassunzione, che venisse accertato il diritto alla corresponsione immediata del TFS maturato alla data di cessazione del loro servizio presso la Croce Rossa Italiana attesa l’equiparazione a tutti gli effetti al personale militare e di polizia dipendente dallo Stato.
Allegavano a tal fine, in punto di fatto, di aver previamente adito la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in Composizione monocratica, premettendo di essere tutti
in congedo dopo essere stati arruolati nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, chiedendo di poter essere iscritti alla gestione separata INPS riservata al personale dello Stato del comparto sicurezza nonché la conseguente liquidazione del TFS rispettivamente maturato in tale ultima veste. Causa che veniva decisa con la sentenza n. 118/2025, pubblicata il 26.02.2025, con la quale l’autorità adita previamente “ dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al trattamento di fine servizio;- rigetta per il resto ”.
Ne conseguiva, quindi, la tempestiva riassunzione, dinanzi all’adito giudice amministrativo, della domanda ritenuta inammissibile per difetto di giurisdizione, avente ad oggetto la liquidazione del TFS senza “il diverso e meno remunerativo trattamento previdenziale” che era derivato dalla non riconosciuta equiparazione (queste le testuali richieste in sede di conclusionali del ricorso introduttivo “ 1) ACCERTI, RICONOSCA e DICHIARI il diritto di tutti i ricorrenti a percepire immediatamente il TFS maturato alla data di cessazione del loro servizio presso la Croce Rossa Italiana e, per l’effetto, condanni l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi: LU ZI € 100.508,74; LU
ER € 87.115,35; AS CO € 95.814,76; ES SA € 38.850,63; VE ND € 91.571,19; EN FA € 93.053,28 e AF RE € 95.224,34; 2) Disporre che a detti importi vengano aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria maturate dalla maturazione dell’erogazione del diritto, ovvero il 21.07.2016, fino all’effettivo soddisfo ”).
2. Si costituiva i giudizio l’I.N.P.S. deducendo, in limine , l’improcedibilità del ricorso per avvenuta sottoposizione dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana alla procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa a decorrere dal 1 gennaio 2018, con la conseguenza che tutte le domande tese ad accertare una pretesa suscettibile di valutazione economica pagamento nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale andavano proposte nell’ambito di quest’ultima al relativo Commissario liquidatore; nel merito, l’infondatezza del ricorso attesa l’impossibilità di comparare il trattamento riservato dalla legge al personale militare della Croce Rosse Italiana, sotto il profilo previdenziale, con quello del personale militare appartenente alle Forze Armate dello Stato, anche ai fini dell'iscrizione al Comparto Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico. Il corpo militare della Croce Rossa Italiana era, infatti, un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, ma non facente parte integrante delle stesse, pur se sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare e a quelle sostanziali del codice penale militare ed obbligato al giuramento.
3. All’udienza del 15 aprile 2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere in parte dichiarato estinto, con riferimento ai ricorrenti rinunciatari, e in parte rigettato perché infondato.
5. In tal ultimo senso deve rilevarsi, in primo luogo, che il giudice adito – soprattutto nella fattispecie in esame, avente ad oggetto una situazione giuridica soggetta qualificabile come diritto soggettivo - non può che dare risposta alla domanda dinanzi allo stesso azionata nei limiti perimetrati della relativa causa petendi (ossia del titolo giuridico sotteso) pena la violazione del principio: e in tal senso è importante evidenziare che i ricorrenti hanno richiesto il pagamento del TFS per come dagli stessi quantificato alla luce del presupposto accertamento dell’equiparazione della Croce Rossa a un corpo militare (come provato anche dal fatto che trattasi di giudizio in riassunzione). In sostanza, i ricorrenti non hanno richiesto il pagamento del TFS comunque liquidato, anche senza il riconoscimento della previa esposta equiparazione.
In secondo luogo, stante il descritto perimetro della domanda, ostativa all’accoglimento della stessa è proprio la sentenza del giudice contabile a quo - corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza 25 febbraio 2025, n. 118, per quale “in particolare dell’art. 625 del d.lgs. n. 66/2010, delle pronunce della Corte costituzionale (ordinanza n. 273/1999 e sentenza n. 79/2019) e della costante giurisprudenza contabile (tra le altre Sez. II Giurisdizionale Centrale d’Appello, sent. n. 6/2023; Sez. III Giurisdizionale Centrale d’Appello, sent. 54/2022; questa Sezione, sent. n. 380/2022), non sussiste alcuna equiparazione tra il personale della “Croce Rossa” e le Forze Armate ai fini pensionistici, in quanto il personale della “Croce Rossa” è ausiliario della Forze Armate e non può equipararsi al personale militare, come ben argomentato dalla citata sentenza n. 6/2023 della II Giurisdizionale Centrale d’Appello, alla cui condivisa motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d)”
Il corpo militare della Croce Rossa Italiana è infatti corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, ma non facente parte integrante delle stesse, pur se sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale militare ed obbligato al giuramento.
Da ciò discende l’impossibilità di comparare il trattamento riservato dalla legge al personale militare della CRI, sotto il profilo previdenziale, con quello del personale militare appartenente alle Forze Armate dello Stato, anche ai fini dell'iscrizione al Comparto Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico.
In definitiva, in ragione di quanto esposto, la domanda dei ricorrenti per come proposta e quantificata, va rigettata.
Attese, tuttavia, le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara lo dichiara estinto per rinuncia, nei confronti dei ricorrenti CO AS e ZI LU, e per il resto lo respinge perché infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
SC LE, Consigliere, Estensore
Ida SC, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| SC LE | AR IA |
IL SEGRETARIO