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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 28525/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28525/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA Parte_1 C.F._1
224 10146 TORINO presso lo studio dell'avv. CURELLO FRANCESCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2
FRANCIA 224 10146 TORINO presso lo studio dell'avv. DE CARIA LOREDANA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Per i ricorrenti: come da note scritte del 17/06/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 31/10/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 518, parte 1 Uff.1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
In data 07/05/2014 i coniugi hanno adottato , nata in [...] il [...]. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 26/05/2023.
Con ricorso depositato il 05/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 2 di 5 visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
1)I IG.ri e saranno liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno CP_1 Pt_1 opportuno. Gli stessi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, tale da ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori.
DISPONE che:
2)La casa coniugale sita in Torino, via G. Pacchiotti n. 97, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà alla IG.ra che vi abiterà unitamente alla figlia minore Controparte_1
Per_1
3) La figlia minore nel rispetto della bigenitorialità, sarà affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
4) La responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata da entrambi i genitori che, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse per la medesima relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Per le sole questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
5)I genitori collaboreranno tra loro al fine di garantire la frequentazione della figlia con ciascun genitore. I genitori, di comune accordo, escludono temporaneamente il pernotto della minore presso il padre, tenuto conto delle attuali condizioni di salute della Per_1 minore. Resta fermo l'impegno di entrambi i genitori di ampliare il calendario di visita della minore in favore del padre non appena le condizioni di salute della minore Per_1 ed il desiderio della stessa lo consentiranno.
Fermo restando quanto sopra concordato si prevedono le seguenti condizioni da far valere in caso di disaccordo tra i genitori: pagina 3 di 5 Il padre potrà tenere con sé la minore con le seguenti modalità: Per_1
-tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20,00 con riaccompagnamento della minore a casa della madre a cura del padre;
-tutti i sabati dalle ore 16,00 alle ore 19,30 con riaccompagnamento della minore a casa della madre a cura del padre;
Il padre potrà trascorrere con la minore le festività ad anni alterni, nello Per_1 specifico:
- il giorno di Natale (per il corrente anno) e nell'anno successivo il giorno di Santo
Stefano dalle ore 10,00 alle ore 17,00 con riaccompagnamento della minore a casa della madre a cura del padre;
- il giorno del 31 dicembre (per il corrente anno) e nell'anno successivo il primo gennaio dalle ore 10,00 alle ore 17,00 con riaccompagnamento della minore a casa della madre a cura del padre;
- il giorno di Pasqua 2025 e nell'anno successivo il giorno di Pasquetta dalle ore
10,00 alle ore 17,00 con riaccompagnamento della minore a casa della madre a cura del padre;
- il giorno del 2 giugno 2025 dalle ore 10,00 alle ore 17,00 con riaccompagnamento della minore a casa della madre a cura del padre;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, esclusivamente a partire dal momento in cui le condizioni di salute della minore lo Per_1 consentiranno. Tale periodo dovrà essere concordato con la IG.ra entro la fine CP_1 del mese di maggio di ciascun anno.
6) Il IG. contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento Pt_1 Per_1 su conto corrente intestato alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese ed a far data dal CP_1 mese successivo al deposito del presente ricorso, della somma mensile di € 350,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. L'obbligo di mantenimento in capo al IG. fintantoché che seppur maggiorenne, non raggiungerà CP_2 Per_1
l'indipendenza economica.
pagina 4 di 5 Le spese straordinarie relative alla figlia individuate come da Protocollo Per_1
d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino, saranno suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno.
DA' ATTO che:
7) Il IG. provvederà, a partire dal mese di luglio 2025, al pagamento del 50% Pt_1 della rata mensile di mutuo cointestato, attualmente acceso sulla casa coniugale sita in
Torino, via G. Pacchiotti n. 97. Tale quota verrà mensilmente versata dal IG. sul Pt_1
c/c cointestato tra i coniugi.
8) L'assegno unico o universale in favore della figlia verrà percepito al 100% Per_2 dal IG. fintantoché la IG.ra non rinverrà un'attività lavorativa. Pt_1 CP_1
9) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , a far data dal mese Pt_1 CP_1 successivo al deposito del presente ricorso, un assegno divorzile mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
10)Visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellati dall'art. 24 L. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla
L. 20 novembre 2009, n. 166, autorizzano il rilascio del passaporto personale per la figlia.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/07/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28525/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA Parte_1 C.F._1
224 10146 TORINO presso lo studio dell'avv. CURELLO FRANCESCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2
FRANCIA 224 10146 TORINO presso lo studio dell'avv. DE CARIA LOREDANA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Per i ricorrenti: come da note scritte del 17/06/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 31/10/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 518, parte 1 Uff.1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
In data 07/05/2014 i coniugi hanno adottato , nata in [...] il [...]. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 26/05/2023.
Con ricorso depositato il 05/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 2 di 5 visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
1)I IG.ri e saranno liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno CP_1 Pt_1 opportuno. Gli stessi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, tale da ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori.
DISPONE che:
2)La casa coniugale sita in Torino, via G. Pacchiotti n. 97, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà alla IG.ra che vi abiterà unitamente alla figlia minore Controparte_1
Per_1
3) La figlia minore nel rispetto della bigenitorialità, sarà affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
4) La responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata da entrambi i genitori che, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse per la medesima relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Per le sole questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
5)I genitori collaboreranno tra loro al fine di garantire la frequentazione della figlia con ciascun genitore. I genitori, di comune accordo, escludono temporaneamente il pernotto della minore presso il padre, tenuto conto delle attuali condizioni di salute della Per_1 minore. Resta fermo l'impegno di entrambi i genitori di ampliare il calendario di visita della minore in favore del padre non appena le condizioni di salute della minore Per_1 ed il desiderio della stessa lo consentiranno.
Fermo restando quanto sopra concordato si prevedono le seguenti condizioni da far valere in caso di disaccordo tra i genitori: pagina 3 di 5 Il padre potrà tenere con sé la minore con le seguenti modalità: Per_1
-tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20,00 con riaccompagnamento della minore a casa della madre a cura del padre;
-tutti i sabati dalle ore 16,00 alle ore 19,30 con riaccompagnamento della minore a casa della madre a cura del padre;
Il padre potrà trascorrere con la minore le festività ad anni alterni, nello Per_1 specifico:
- il giorno di Natale (per il corrente anno) e nell'anno successivo il giorno di Santo
Stefano dalle ore 10,00 alle ore 17,00 con riaccompagnamento della minore a casa della madre a cura del padre;
- il giorno del 31 dicembre (per il corrente anno) e nell'anno successivo il primo gennaio dalle ore 10,00 alle ore 17,00 con riaccompagnamento della minore a casa della madre a cura del padre;
- il giorno di Pasqua 2025 e nell'anno successivo il giorno di Pasquetta dalle ore
10,00 alle ore 17,00 con riaccompagnamento della minore a casa della madre a cura del padre;
- il giorno del 2 giugno 2025 dalle ore 10,00 alle ore 17,00 con riaccompagnamento della minore a casa della madre a cura del padre;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, esclusivamente a partire dal momento in cui le condizioni di salute della minore lo Per_1 consentiranno. Tale periodo dovrà essere concordato con la IG.ra entro la fine CP_1 del mese di maggio di ciascun anno.
6) Il IG. contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento Pt_1 Per_1 su conto corrente intestato alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese ed a far data dal CP_1 mese successivo al deposito del presente ricorso, della somma mensile di € 350,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. L'obbligo di mantenimento in capo al IG. fintantoché che seppur maggiorenne, non raggiungerà CP_2 Per_1
l'indipendenza economica.
pagina 4 di 5 Le spese straordinarie relative alla figlia individuate come da Protocollo Per_1
d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino, saranno suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno.
DA' ATTO che:
7) Il IG. provvederà, a partire dal mese di luglio 2025, al pagamento del 50% Pt_1 della rata mensile di mutuo cointestato, attualmente acceso sulla casa coniugale sita in
Torino, via G. Pacchiotti n. 97. Tale quota verrà mensilmente versata dal IG. sul Pt_1
c/c cointestato tra i coniugi.
8) L'assegno unico o universale in favore della figlia verrà percepito al 100% Per_2 dal IG. fintantoché la IG.ra non rinverrà un'attività lavorativa. Pt_1 CP_1
9) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , a far data dal mese Pt_1 CP_1 successivo al deposito del presente ricorso, un assegno divorzile mensile di € 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
10)Visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellati dall'art. 24 L. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla
L. 20 novembre 2009, n. 166, autorizzano il rilascio del passaporto personale per la figlia.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/07/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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