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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 519/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Modena sezione lavoro n. 638/2024 pubblicata in data 15/07/2024 promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Modena via Trento Trieste n. 25 presso e nello studio dell'avv. Francesca Giacchetti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Milazzo n.4/2 presso l'Avvocatura della sede distrettuale rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Basile e Renato Vestini giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 22 marzo 2024 Persona_1 rep n.7313
APPELLATO
OGGETTO: Indebito
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 15.05.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1 atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena in funzione di giudice del CP_ lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
In particolare in tale ricorso deduceva di essere stato Parte_1 collocato in Cassa Integrazioni Guadagni per il periodo di gennaio 2010
(01.01.2010 – 31.01.2010), febbraio - maggio 2010 e per il mese di agosto 2010
e di essere stato assunto, con decorrenza 10.09.2010, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato sino al 30.09.2011 dalla contratto regolarmente denunciato all' . Controparte_3 CP_2
Affermava, quindi, che in data 07.05.2015 l' aveva emesso nei suoi CP_2 confronti provvedimento di indebito per l'importo di € 15.219,66, in CP_2 quanto nel periodo compreso tra il 01.09.2010 ed il 30.11.2011 avrebbe avuto Part luogo una sovrapposizione della con altra attività lavorativa, che aveva sollecitato il pagamento dello stesso consegnando bollettini di pagamento mensili e che lo stesso aveva provveduto mediante gli stessi al pagamento dell'importo complessivo di € 6.090,26
Deduceva che il suddetto pagamento non costituiva acquiescenza ed eccepiva la decadenza alla pretesa restitutoria/creditoria ai sensi del disposto di cui art. 13 della legge 412 del 30.12.1991.
Affermava che difettasse il dolo dello stesso dal momento che il rapporto di lavoro era stato regolarmente comunicato e che, quindi, non sussistesse l'indebito.
Contestava anche il quantum della somma richiesta dall' in quanto CP_2 calcolata al lordo e non al netto delle imposte.
Concludeva chiedendo che venisse accertata e dichiarata la decadenza di CP_2 ex art. 13 comma 2 della legge n. 412/1991 e, nel merito, che venisse accertato e dichiarato che nessun dolo rilevante ex lege si era profilato in capo allo stesso e che venisse dichiarata l'illegittimità e/o l'incongruità e/o l'erroneità del provvedimento di indebito del 07.05.2015 e del successivo sollecito del CP_2
12.10.2015, dell'importo di € 15.219,66, emesso dall' nei suoi confronti. CP_2
Chiedeva, infine, che venisse accertato e dichiarato che lo stesso nulla doveva a a titolo di restituzione e/o ripetizione d'indebito, anche in ragione della CP_2 maturata decadenza.
2 CP_ Si costituiva con memoria chiedendo in via pregiudiziale che il ricorso venisse dichiarato inammissibile stante l'intervenuta ricognizione di debito per facta concludentia costituito dal pagamento dei bollettini relativi all'indebito ed, in subordine, il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Modena sezione lavoro decideva nei termini sopra indicati.
2 Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva violazione e/o falsa applicazione del regime giuridico elaborato in fatto di pagamento parziale e riconoscimento di debito.
Deduceva che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che la rinegoziazione del debito, peraltro contestata dallo stesso, e il pagamento parziale costituissero riconoscimento di debito.
Con il secondo motivo di appello deduceva la violazione del regime giuridico in tema di indebito assistenziale sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare l'insussistenza del dolo ed escludere l'indebito.
In subordine evidenziava che, nel caso di ritenuta sussistenza dell'obbligo CP_ restitutorio, la prova del versamento della somma indebita incombeva su e CP_ che aveva allegato un documento da cui risultava il versamento di euro
8004,86 lordi pari ad euro 6692,78 netti.
Con il terzo motivo di appello chiedeva la riforma della statuizione in materia di spese legali.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte
d'appello accertasse e dichiarasse che nessun dolo rilevante ex lege si era mai profilato in capo allo stesso, l'annullamento o la declaratoria di illegittimità del provvedimento di indebito dell'importo di € 15.219,66 e l'accertamento che nulla doveva a titolo di restituzione e/o ripetizione d'indebito, anche in ragione della maturata decadenza dell' , ovvero, in subordine, la rimodulazione del CP_2 quantum dovuto in relazione all'obbligo restitutorio al minor importo di euro
6692,78, in subordine al minor importo di euro 8.004,96, ovvero al minor importo che fosse stato reputato come dovuto, anche per equità con espressa riserva di agire in separata sede ed in separato giudizio per il recupero del quantum eventualmente pagato in eccedenza. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 31 marzo 2025 deducendo l'infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto.
3 La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 15 maggio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Il primo motivo di appello è fondato in quanto il pagamento parziale e la richiesta di rideterminazione della rateizzazione non costituiscono nel caso di specie riconoscimento di debito nel senso indicato nella sentenza, potendo al più valere ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Come asserito dalla Suprema Corte ( Cass.lav n. 7820/2017), infatti, “Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito, esaminando la rilevanza di pagamenti di cartelle esattoriali, aveva escluso la natura di riconoscimento del debito complessivo, con motivazione né apparente, né illogica).”
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
L'art. 8 ai commi 4 e 5 del dl n. 86/1988 pro tempore vigente stabiliva che: “4.
Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.”
Dalla suddetta normativa si evince chiaramente che era onere del lavoratore CP_ comunicare a lo svolgimento di attività di lavoro durante il periodo di integrazione salariale e che il percepimento della retribuzione e del trattamento di CIG, considerato anche il suddetto onere, è sintomatico di dolo.
Si osserva, poi, che, comunque, come ritenuto dalla costante giurisprudenza
4 della Suprema Corte, la CIG è prestazione previdenziale e non assistenziale (cfr.
Cass. lav n. 2760/2003, n. 12867/1998) con la conseguenza che non è applicabile la giurisprudenza elaborata in materia di indebito assistenziale nel caso di specie.
Il secondo motivo di appello in parte qua va, quindi, rigettato.
Risulta, invece, fondato nei termini di cui infra il secondo motivo di appello sia in relazione alla quantificazione della somma indebitamente versata sia al suo computo al netto degli importi da restituire.
In relazione alla quantificazione deli importi da restituire al netto e non al lordo si osserva, innanzitutto, che l'art. 150 dl n. 34/2020 prevede che: “1. All'articolo
10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.".
2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti gia' definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Peraltro già prima dell'emanazione della suddetta norma la giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. lav. n. 1464/2012, 19735/2018) stabiliva che la restituzione delle somme da parte del lavoratore dovesse avvenire al netto e non al lordo. CP_ Si osserva, inoltre, che lo stesso nella memoria di costituzione ha dedotto che “.Sul tema degli importi residui da restituire, e sul ricalcolo “al netto”, come ora è normativamente previsto, questa difesa si rimette a giustizia, ed in ogni caso attesta che gli Uffici preposti procederanno al ricalcolo in sede amministrativa fornendo ad essi la sistemazione dovuta per legge”
5 Ne consegue, quindi, che la quantificazione della somma da restituire a titolo di indebito deve essere fatta al netto e non al lordo.
In relazione alla quantificazione dell'indebito si rileva, poi, che dall'analisi della CP_ documentazione prodotta da in primo grado ( cfr. doc n. 5 – cassetto previdenziale) e nel presente giudizio (cfr. calcolo dell'importo pagato CP_ depositato in data 12 maggio 2025) risulta provato che ha versato la minor somma netta di euro 8204,40 e non il maggior importo di euro 15.219,66 richiesto dallo stesso a titolo di indebito.
In parziale accoglimento dell'appello si deve, pertanto, dichiarare che
[...]
CP_
deve a titolo di indebito a la somma netta di euro 8204,40, da Parte_1 cui vanno detratti i versamenti già effettuati.
In relazione al terzo motivo di appello relativo alle spese del primo grado di giudizio si rileva che anche all'esito del giudizio di appello è risultata provata la sussistenza di un indebito, seppure di entità minore rispetto a quella richiesta da CP_ CP_
con la conseguenza che non può essere considerato soccombente.
Si ritiene che, stante la parziale reciproca soccombenza, debbano essere integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.519/2024 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello dichiara che deve a Parte_1
CP_ titolo di indebito a la minor somma netta di euro 8204,40, da cui vanno detratti i versamenti già effettuati
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 15 maggio 2025
Il consigliere est
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 519/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Modena sezione lavoro n. 638/2024 pubblicata in data 15/07/2024 promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Modena via Trento Trieste n. 25 presso e nello studio dell'avv. Francesca Giacchetti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Milazzo n.4/2 presso l'Avvocatura della sede distrettuale rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Basile e Renato Vestini giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 22 marzo 2024 Persona_1 rep n.7313
APPELLATO
OGGETTO: Indebito
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 15.05.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1 atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena in funzione di giudice del CP_ lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
In particolare in tale ricorso deduceva di essere stato Parte_1 collocato in Cassa Integrazioni Guadagni per il periodo di gennaio 2010
(01.01.2010 – 31.01.2010), febbraio - maggio 2010 e per il mese di agosto 2010
e di essere stato assunto, con decorrenza 10.09.2010, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato sino al 30.09.2011 dalla contratto regolarmente denunciato all' . Controparte_3 CP_2
Affermava, quindi, che in data 07.05.2015 l' aveva emesso nei suoi CP_2 confronti provvedimento di indebito per l'importo di € 15.219,66, in CP_2 quanto nel periodo compreso tra il 01.09.2010 ed il 30.11.2011 avrebbe avuto Part luogo una sovrapposizione della con altra attività lavorativa, che aveva sollecitato il pagamento dello stesso consegnando bollettini di pagamento mensili e che lo stesso aveva provveduto mediante gli stessi al pagamento dell'importo complessivo di € 6.090,26
Deduceva che il suddetto pagamento non costituiva acquiescenza ed eccepiva la decadenza alla pretesa restitutoria/creditoria ai sensi del disposto di cui art. 13 della legge 412 del 30.12.1991.
Affermava che difettasse il dolo dello stesso dal momento che il rapporto di lavoro era stato regolarmente comunicato e che, quindi, non sussistesse l'indebito.
Contestava anche il quantum della somma richiesta dall' in quanto CP_2 calcolata al lordo e non al netto delle imposte.
Concludeva chiedendo che venisse accertata e dichiarata la decadenza di CP_2 ex art. 13 comma 2 della legge n. 412/1991 e, nel merito, che venisse accertato e dichiarato che nessun dolo rilevante ex lege si era profilato in capo allo stesso e che venisse dichiarata l'illegittimità e/o l'incongruità e/o l'erroneità del provvedimento di indebito del 07.05.2015 e del successivo sollecito del CP_2
12.10.2015, dell'importo di € 15.219,66, emesso dall' nei suoi confronti. CP_2
Chiedeva, infine, che venisse accertato e dichiarato che lo stesso nulla doveva a a titolo di restituzione e/o ripetizione d'indebito, anche in ragione della CP_2 maturata decadenza.
2 CP_ Si costituiva con memoria chiedendo in via pregiudiziale che il ricorso venisse dichiarato inammissibile stante l'intervenuta ricognizione di debito per facta concludentia costituito dal pagamento dei bollettini relativi all'indebito ed, in subordine, il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Modena sezione lavoro decideva nei termini sopra indicati.
2 Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva violazione e/o falsa applicazione del regime giuridico elaborato in fatto di pagamento parziale e riconoscimento di debito.
Deduceva che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che la rinegoziazione del debito, peraltro contestata dallo stesso, e il pagamento parziale costituissero riconoscimento di debito.
Con il secondo motivo di appello deduceva la violazione del regime giuridico in tema di indebito assistenziale sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare l'insussistenza del dolo ed escludere l'indebito.
In subordine evidenziava che, nel caso di ritenuta sussistenza dell'obbligo CP_ restitutorio, la prova del versamento della somma indebita incombeva su e CP_ che aveva allegato un documento da cui risultava il versamento di euro
8004,86 lordi pari ad euro 6692,78 netti.
Con il terzo motivo di appello chiedeva la riforma della statuizione in materia di spese legali.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte
d'appello accertasse e dichiarasse che nessun dolo rilevante ex lege si era mai profilato in capo allo stesso, l'annullamento o la declaratoria di illegittimità del provvedimento di indebito dell'importo di € 15.219,66 e l'accertamento che nulla doveva a titolo di restituzione e/o ripetizione d'indebito, anche in ragione della maturata decadenza dell' , ovvero, in subordine, la rimodulazione del CP_2 quantum dovuto in relazione all'obbligo restitutorio al minor importo di euro
6692,78, in subordine al minor importo di euro 8.004,96, ovvero al minor importo che fosse stato reputato come dovuto, anche per equità con espressa riserva di agire in separata sede ed in separato giudizio per il recupero del quantum eventualmente pagato in eccedenza. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 31 marzo 2025 deducendo l'infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto.
3 La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 15 maggio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Il primo motivo di appello è fondato in quanto il pagamento parziale e la richiesta di rideterminazione della rateizzazione non costituiscono nel caso di specie riconoscimento di debito nel senso indicato nella sentenza, potendo al più valere ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Come asserito dalla Suprema Corte ( Cass.lav n. 7820/2017), infatti, “Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito, esaminando la rilevanza di pagamenti di cartelle esattoriali, aveva escluso la natura di riconoscimento del debito complessivo, con motivazione né apparente, né illogica).”
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
L'art. 8 ai commi 4 e 5 del dl n. 86/1988 pro tempore vigente stabiliva che: “4.
Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.”
Dalla suddetta normativa si evince chiaramente che era onere del lavoratore CP_ comunicare a lo svolgimento di attività di lavoro durante il periodo di integrazione salariale e che il percepimento della retribuzione e del trattamento di CIG, considerato anche il suddetto onere, è sintomatico di dolo.
Si osserva, poi, che, comunque, come ritenuto dalla costante giurisprudenza
4 della Suprema Corte, la CIG è prestazione previdenziale e non assistenziale (cfr.
Cass. lav n. 2760/2003, n. 12867/1998) con la conseguenza che non è applicabile la giurisprudenza elaborata in materia di indebito assistenziale nel caso di specie.
Il secondo motivo di appello in parte qua va, quindi, rigettato.
Risulta, invece, fondato nei termini di cui infra il secondo motivo di appello sia in relazione alla quantificazione della somma indebitamente versata sia al suo computo al netto degli importi da restituire.
In relazione alla quantificazione deli importi da restituire al netto e non al lordo si osserva, innanzitutto, che l'art. 150 dl n. 34/2020 prevede che: “1. All'articolo
10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.".
2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti gia' definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Peraltro già prima dell'emanazione della suddetta norma la giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. lav. n. 1464/2012, 19735/2018) stabiliva che la restituzione delle somme da parte del lavoratore dovesse avvenire al netto e non al lordo. CP_ Si osserva, inoltre, che lo stesso nella memoria di costituzione ha dedotto che “.Sul tema degli importi residui da restituire, e sul ricalcolo “al netto”, come ora è normativamente previsto, questa difesa si rimette a giustizia, ed in ogni caso attesta che gli Uffici preposti procederanno al ricalcolo in sede amministrativa fornendo ad essi la sistemazione dovuta per legge”
5 Ne consegue, quindi, che la quantificazione della somma da restituire a titolo di indebito deve essere fatta al netto e non al lordo.
In relazione alla quantificazione dell'indebito si rileva, poi, che dall'analisi della CP_ documentazione prodotta da in primo grado ( cfr. doc n. 5 – cassetto previdenziale) e nel presente giudizio (cfr. calcolo dell'importo pagato CP_ depositato in data 12 maggio 2025) risulta provato che ha versato la minor somma netta di euro 8204,40 e non il maggior importo di euro 15.219,66 richiesto dallo stesso a titolo di indebito.
In parziale accoglimento dell'appello si deve, pertanto, dichiarare che
[...]
CP_
deve a titolo di indebito a la somma netta di euro 8204,40, da Parte_1 cui vanno detratti i versamenti già effettuati.
In relazione al terzo motivo di appello relativo alle spese del primo grado di giudizio si rileva che anche all'esito del giudizio di appello è risultata provata la sussistenza di un indebito, seppure di entità minore rispetto a quella richiesta da CP_ CP_
con la conseguenza che non può essere considerato soccombente.
Si ritiene che, stante la parziale reciproca soccombenza, debbano essere integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.519/2024 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello dichiara che deve a Parte_1
CP_ titolo di indebito a la minor somma netta di euro 8204,40, da cui vanno detratti i versamenti già effettuati
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 15 maggio 2025
Il consigliere est
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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