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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2057/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Elisabetta Massini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 2057/2024
tra
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MARUCCI Antonia ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto, Via Cacciatori delle Alpi n. 1/A, presso il Difensore;
e
(C.F. , nato ad [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via delle Zeppelle n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. OCCHIOCHIUSO Grazia Rita ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Ascoli Piceno, Via Vidacilio n. 17, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: , nata ad [...] il [...], minorenne;
Persona_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.11.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , minorenne. Per_1
In particolare, hanno esposto che:
- i rapporti genitori-minore, sono stati oggetto di un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni dell'UM
(Procc. n. 498/2019 e 289/2022), che aveva disposto che gli incontri tra padre e figlia avvenissero in forma protetta, in presenza di Operatori del Servizio Sociale territoriale;
- successivamente, la minore avrebbe manifestato un totale rifiuto ad incontrare il padre, tanto che, all'esito del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi incaricati, gli incontri padre-figlia sarebbero stati del tutto sospesi;
- che, già in data 23.02.2024 la coppia era addivenuta ad un accordo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale della minore, presentato al Tribunale dei Minorenni che, con decreto del 22.03.24, dichiarava il non luogo a provvedere;
- con l'atto introduttivo del presente procedimento, pertanto, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di regolamentare la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, alle seguenti condizioni congiunte:
“1) Affidi la figlia minore, in via esclusiva alla madre, con facoltà della stessa di decidere Persona_2
anche in ordine all'eventuale espatrio della minore, anche non accompagnata dalla madre;
2) Nulla in ordine al piano genitoriale, stante l'attuale volontà della minore, ultraquattordicenne, di non incontrare il padre;
3) Disponga, a carico del padre, , un contributo al mantenimento della figlia minore, di € 350,00 Parte_2
mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese con le modalità indicate nell'accordo; oltre al rimborso del 70% delle
pagina 2 di 4 spese straordinarie (scolastiche, mediche non riconosciute dal SSN, ricreative); somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza in data 14 ottobre 2024 hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni concordate.
Ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c, degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data 2.12.2024.
Considerato in diritto
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse figlio minore della coppia e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti Per_1
di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese compensate in ragione dell'accordo tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 - Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Elisabetta Massini dott.ssa Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Elisabetta Massini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 2057/2024
tra
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MARUCCI Antonia ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto, Via Cacciatori delle Alpi n. 1/A, presso il Difensore;
e
(C.F. , nato ad [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via delle Zeppelle n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. OCCHIOCHIUSO Grazia Rita ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Ascoli Piceno, Via Vidacilio n. 17, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
pagina 1 di 4 con i seguenti figli: , nata ad [...] il [...], minorenne;
Persona_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.11.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , minorenne. Per_1
In particolare, hanno esposto che:
- i rapporti genitori-minore, sono stati oggetto di un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni dell'UM
(Procc. n. 498/2019 e 289/2022), che aveva disposto che gli incontri tra padre e figlia avvenissero in forma protetta, in presenza di Operatori del Servizio Sociale territoriale;
- successivamente, la minore avrebbe manifestato un totale rifiuto ad incontrare il padre, tanto che, all'esito del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi incaricati, gli incontri padre-figlia sarebbero stati del tutto sospesi;
- che, già in data 23.02.2024 la coppia era addivenuta ad un accordo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale della minore, presentato al Tribunale dei Minorenni che, con decreto del 22.03.24, dichiarava il non luogo a provvedere;
- con l'atto introduttivo del presente procedimento, pertanto, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di regolamentare la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, alle seguenti condizioni congiunte:
“1) Affidi la figlia minore, in via esclusiva alla madre, con facoltà della stessa di decidere Persona_2
anche in ordine all'eventuale espatrio della minore, anche non accompagnata dalla madre;
2) Nulla in ordine al piano genitoriale, stante l'attuale volontà della minore, ultraquattordicenne, di non incontrare il padre;
3) Disponga, a carico del padre, , un contributo al mantenimento della figlia minore, di € 350,00 Parte_2
mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese con le modalità indicate nell'accordo; oltre al rimborso del 70% delle
pagina 2 di 4 spese straordinarie (scolastiche, mediche non riconosciute dal SSN, ricreative); somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza in data 14 ottobre 2024 hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni concordate.
Ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c, degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data 2.12.2024.
Considerato in diritto
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse figlio minore della coppia e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti Per_1
di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese compensate in ragione dell'accordo tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 - Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Elisabetta Massini dott.ssa Claudia Matteini
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