Art. 3. Titolo di studio per l'accesso alle scuole per infermiere ed infermieri generici).
A partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046 , gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Sono esentati dal possesso di tale titolo, fino all'inizio dello anno scolastico 1973-1974, i candidati che per ragioni di eta' non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado, purche' siano in possesso della licenza elementare.
A partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046 , gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Sono esentati dal possesso di tale titolo, fino all'inizio dello anno scolastico 1973-1974, i candidati che per ragioni di eta' non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado, purche' siano in possesso della licenza elementare.