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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5363 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 1852 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24.09.2025, a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Salvatore
Caianiello (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2
- APPELLANTE -
E
c.f. ) CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Augusto
Colatei (c.f. ) e presso l'avvocato Adelmo Rizzo (c.f. C.F._4
che la rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._5
APPELLATA-
NONCHE'
(c.f. ) CP_2 C.F._6
- APPELLATO NON COSTITUITO -
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 OGGETTO: appello di nei confronti di e , Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 1591/2020, in data 14/12/2020, resa tra le parti, dal Tribunale
Ordinario di Tivoli, a definizione del giudizio recante n° R.G. 5276/2018 promosso da nei confronti di e – accertamento Parte_2 Parte_1 CP_2 cessazione del contratto di comodato - restituzione immobile – risarcimento danni-
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.11.2018, conviene in giudizio, dinanzi il primo CP_1
Giudice, e , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_2
“(…) dichiarare cessato alla data del 31.03.2018 il contratto di comodato stipulato tra il Sig. e la Sig.ra relativo all'immobile sito in Mentana CP_2 Parte_1
(RM) via Nomentana 280 piano terra identificato al Catasto al foglio 17 part. 304 sub 6
e per l'effetto condannare la Sig.ra all'immediato rilascio del bene con Parte_1 consegna delle relative chiavi di accesso alla Sig.ra - condannare la CP_1
Sig.ra in solido con il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 CP_2
Sig.ra di un importo pari alla metà del valore locatizio del bene a partire CP_1 dal 01.04.2018 all'effettivo rilascio;
- condannare il Sig. al pagamento CP_2 in favore della Sig.ra di un importo pari alla metà del valore locatizio del CP_1 bene a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di comodato sino all'effettivo rilascio del bene (per il periodo dal 01.04.2018 all'effettivo rilascio in solido con la
Sig.ra come indicato al punto precedente). Con vittoria di spese, competenze ed Pt_1 onorari di giudizio oltre che alle spese, competenze ed onorari del procedimento di mediazione”.
A sostegno delle riportate conclusioni, la ricorrente allega:
- di essere stata coniugata con in regime di comunione dei beni;
CP_2
- pende, tra il e la deducente, procedimento di divorzio (n.r.g. 5333/13); CP_2
- di essere proprietaria, al 50% con , dell'immobile in Mentana CP_2
(Rm), via Nomentana 280, acquistato, dal il 16.01.1995; CP_2
- per contratto sottoscritto in data 01.04.2012, , all'insaputa della CP_2 ricorrente, stipula contratto di comodato gratuito, per suddetto l'immobile, con
(la propria compagna) , la quale vi svolge attività di bar-tabacchi; Parte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - con lettera del 13.06.2017, di aver diffidato al rilascio Parte_1 dell'immobile, alla scadenza fissata in contratto al 31.03.2018, manifestando il proprio dissenso alla conclusione di un nuovo contratto e/o al rinnovo di quello in essere;
- all'esito della scadenza del contratto, l'immobile non è rilasciato da
[...]
che non versa alcunché, alla per l'uso dell'immobile. Pt_1 CP_1
Con comparsa depositata il 12.03.2019, si costituisce;
contesta la Parte_1 domanda di cui chiede il rigetto, opponendo quanto segue:
- l'immobile appartiene al per la quota del 52% e alla per la quota CP_2 CP_1 del 48% pro-indiviso;
- dal 01.04.2018 gode, a titolo di comodato, fino al 30.03.2024 del bene o della quota del bene di titolarità di CP_2
- la dal 2006, non ha mai fatto richieste relativamente all'uso CP_1 dell'immobile, come da “perizia” espletata nel corso del giudizio di scioglimento della comunione legale tra i coniugi (iscritto al n.r.g. 2101/2006 concluso con sentenza n. 394/2015), di fatto “dismettendo” il possesso del bene.
Alla prima udienza del 28.03.2019, la causa è rinviata per la discussione.
Con ordinanza del 14.11.2019, revocata l'ordinanza del 28.03.2019, il primo giudice dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio e dispone c.t.u. per determinare il valore locativo dell'immobile a far data dal 01.04.2012.
La sentenza impugnata definisce la controversia come di seguito:
<<1) Accoglie la domanda;
2) Per l'effetto, condanna a rilasciare Parte_1 immediatamente, in favore di l'immobile sito in Mentana, via Nomentana CP_1
n° 280, piano terra, in Catasto al foglio 17, particella 304, sub 6; 3) Condanna
[...]
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Pt_1 CP_2 CP_1 della somma di euro 3.258,56 calcolata sino al mese di novembre 2020, nonché della somma di euro 101,83 mensili a far data dal mese di dicembre 2020 sino al rilascio, oltre agli interessi legali come in motivazione;
4) Condanna al CP_2 pagamento, in favore di della somma di euro 8.832,18, oltre agli interessi CP_1 legali come in motivazione;
5) Pone a definitivo carico dei resistenti le spese della CTU;
6) Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 CP_2 spese di giudizio in favore di nella misura di €. 288,58 per esborsi ed in €. CP_1
4.835,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta>>.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Disposto lo stralcio dei documenti depositati da con le note Parte_1 conclusionali tardivamente prodotti e irrilevanti, a sostegno della decisione, esplicita le seguenti motivazioni:
- La resistente non contesta la occupazione dell'immobile in forza di comodato gratuito.
- Il comodato della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetto alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non concedente può ratificare l'operato del gestore a norma dell'art. 2032 c.c. ed esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato ai sensi dell'art. 1705, comma 2, c.c. (applicabile per effetto del richiamo contenuto nel citato art. 2032 c.c.), assolvendo tali regole alla funzione di tutela dell'affidamento del terzo dagli effetti delle modifiche della volontà di contrarre eventualmente sopravvenute tra comproprietari;
nondimeno, il comproprietario non concedente può manifestare il proprio dissenso a norma dell'art. 2031, comma 2, c.c., con l'effetto di essere esonerato dal dovere di adempiere alle obbligazioni che il gestore ha assunto” (Cass. 22540/2019).
- Il comunista non comodante, qualunque sia la sua quota di proprietà, se non ha ratificato l'operato del comunista comodante, può agire per il rilascio dell'immobile.
- Il comunista non comodante può richiedere al comodatario che non ha dato seguito alla richiesta di rilascio, il pagamento della indennità di occupazione a partire dalla data di cessazione del contratto (sub specie, il 31.3.2018).
- ha diritto al risarcimento del danno, sia nei confronti della Parte_2 Pt_1
(occupante), sia nei confronti del (firmatario del contratto quale CP_2 comodante); tale condanna in solido è limitata al periodo successivo alla scadenza del contratto;
l'importo, sulla base della valutazione del CTU, è pari a euro 3.258,56, dalla scadenza del contratto, a novembre 2020, nonché all'ulteriore importo di euro 101,83 mensili, a far data dal mese di dicembre
2020 e sino al rilascio, oltre agli interessi legali da calcolarsi dalla domanda al saldo.
- nulla deve per il pagamento della indennità dovuta nel periodo Parte_1 tra la data di stipula del contratto (1.4.2012) e la data di cessazione dello stesso
(31.3.2018).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 - Unico destinatario della condanna al pagamento della indennità relativa al periodo tra la data di stipula del contratto (1.4.2012) e la data di cessazione dello stesso (31.3.2018 è il l'importo è determinato, sulla base della CTU, in CP_2 euro 8.232,18, oltre agli interessi legali dovuti dalla domanda al saldo.
- Il rilascio va disposto senza dilazione.
- Spese della CTU vanno poste a definitivo carico dei resistenti in solido.
- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 (valore fino ad €. 26.000,00, base valore medio).
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) rigettare la domanda proposta dalla perché' infondata in fatto CP_1 ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del di entrambi i gradi del giudizio oltre IVA e CNPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Porre a carico della ricorrente le spese di
CTU>>.
Con comparsa depositata il 24.09.2021, si costituisce l'appellata e rassegna le seguenti conclusioni.
<< (…) in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato con conferma integrale della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di appello. Salvo ogni altro diritto>>.
L'appellante, con un unico motivo di appello, contesta la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Vi si censura la decisione per la omessa valutazione della circostanza, di emergenza documentale, della titolarità del bene in capo al solo lamenta l'erronea CP_2 interpretazione delle prove, sostenendo, a tal fine, che per tabulas risulta il difetto di legittimazione attiva della non titolare di alcun diritto sul bene oggetto di causa CP_1 sito nel Comune di Mentana (Rm) foglio 17 particella 304 sub 6.
Con ordinanza in data 01.10.2021, è respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Giova premettere che la sentenza non è stata impugnata da e dunque CP_2 oggetto dell'odierno decidere sono esclusivamente le statuizioni che riguardano
[...]
Pt_1
L'appello di non è fondato. Parte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 propone azione contrattuale per l'accertamento della cessazione, alla data Parte_2 del 31.03.2018, del contratto di comodato a titolo gratuito sottoscritto, in data
01.04.2012, da e , per l'immobile in Mentana di Roma, CP_2 Parte_1 via Nomentana 280, piano terra identificato al catasto al foglio 17 particella 304 sub, per la durata di sei anni.
A tale cessazione ha inteso far conseguire la condanna di , comodataria, Parte_1 al rilascio del bene, con consegna delle relative chiavi, nonché al pagamento, in solido con , dell'importo pari alla metà del valore locatizio del bene, a far data CP_2 dal primo giorno successivo alla cessazione del contratto.
A sostegno della propria domanda, allega che il bene comodato, pur intestato formalmente al solo rientra nella comunione legale dei coniugi per essere stato CP_2 acquistato in data 16.01.1995 dal coniugato con e con essa in CP_2 Parte_1 regime di comunione legale.
Giudizio dinanzi al primo giudice, oppone che l'immobile è di proprietà Parte_1 di per il 52% è di proprietà di per il restante 48%, pro CP_2 Parte_2 indiviso, dunque non si limita a non contestare l'allegazione di sulla Parte_2 allegata contitolarità del bene in pari quota, ma oppone diverse quote di proprietà ( 48%
e 52%), al solo fine ti sostenere la validità del contratto di comodato, che tuttavia non è mai stata in discussione tra le odierne parti, posto che ha inteso Parte_2 esclusivamente far valere la cessazione del contratto per decorrenza del termine di durata.
Con la sentenza impugnata, si accerta la irrilevanza delle quote di proprietà del bene che ha concesso in comodato a nell'ambito della gestione di CP_2 Parte_1 affari altrui (la comproprietaria . CP_3
In questa sede appare tardiva la contestazione dell'appellante sulla titolarità del bene,
Non rileva l'intestazione formale del bene al solo per altro postulata dalla CP_2 stessa né il richiamo dell'appellante a documentazione prodotta il 30.10.2019 CP_1 dichiarata tardiva con la sentenza impugnata, in punto di motivazione non oggetto di specifica censura.
L'intestazione del bene al solo dunque, risulta dalle allegazioni della stessa CP_2 che, tuttavia, in questa sede ha inteso far valere la comproprietà conseguita CP_1 all'acquisto del bene da coniuge in regime di comunione legale, cointestazione contestata dalla convenuta limitatamente alla misura delle quote di comproprietà,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 accertata irrilevante in sentenza, con punto di motivazione non oggetto di specifica censura.
Resta assorbita la valutazione della nuova e tardiva difesa dell'appellante diretta a escludere il bene dalla comunione legale tra gli ex coniugi.
Spese di lite.
Tra e seguono la soccombenza e si liquidano ex dm Parte_1 CP_1
55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile, compensi medi;
inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
Non luogo a provvedere con riguardo a , non costituito. CP_2
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...] nei confronti di e , avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1 CP_2
1591/2020, in data 14/12/2020, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli, a definizione del giudizio recante n° R.G. 5276/2018 promosso da nei Parte_2 confronti di e , ogni diversa conclusione disattesa, così Parte_1 CP_2 provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, a le spese di lite che liquida, in Parte_1 CP_1 euro 5.890,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 24.09.2025
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8