Articolo 9 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 dicembre 1975
Art. 9.
All' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I redditi delle imprese familiari di cui all' articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionatamente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975".
Entrata in vigore il 5 dicembre 1975
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