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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/07/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 8317/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
con avv. MATTIOLO BARBARA come da mandato C.F._1
difensivo in atti;
pagina 1 di 6 E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
con avv. MATTIOLO BARBARA come da mandato C.F._2
difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con nota di trattazione scritta del 22.05.2025, le parti hanno precisato le seguenti concordi conclusioni conformi:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig. e dalla sig.ra in Minerbe Parte_1 Controparte_1
(VR) in data 17.09.94, regolarmente trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio dell'Uff. dello Stato Civile di detto Comune per l'anno 1994, al
N.16, Parte 2, Serie A, Uff.1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
di Minerbe (VR) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio;
2) Confermarsi l'assegnazione della casa un tempo destinata a domicilio familiare, sita in Minerbe Via Duca D'Aosta Amedeo Di Savoia n.66/A, di proprietà esclusiva della signora , a favore della stessa Controparte_1
pagina 2 di 6 nell'interesse della figlia maggiorenne parzialmente autosufficiente Per_1
3) Disporsi l'obbligo per il signor di corrispondere alla moglie Parte_1
, quale contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
convivente, maggiorenne parzialmente autosufficiente, la somma mensile di €
150,00 entro il giorno quindici del mese mediante bonifico bancario permanente alle seguenti coordinate [...]. Tale assegno beneficerà annualmente dell'aumento Istat;
4) Darsi atto, a conferma, che nessun contributo al mantenimento verrà versato dall'uno all'altro coniuge in quanto autonomi percettori di reddito;
5) Darsi atto che i coniugi confermano di aver risolto tutti i rapporti dedotti e deducibili derivanti dal rapporto di coniugio e di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente.
6) Darsi atto che i coniugi confermano che l'autovettura Peugeot 2008
tg.FT807WB intestata al signor e l'autovettura Fiat Punto tg. Parte_1
DJ659BC di cui è cointestatario unitamente alla figlia resta Persona_2
nella proprietà esclusiva dello stesso per l'una e comproprietà unitamente alla figlia per l'altra, con impegno da parte della signora , in caso Controparte_1
di vendita, alla sottoscrizione del passaggio di proprietà;
7) Darsi atto altresì che le parti fin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 3 di 6 8) Spese legali compensate
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n 2452/2024, Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale,
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, pronunciava la separazione tra i coniugi, rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti esplicitavano le condizioni di divorzio in epigrafe indicate, rassegnando conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il
17/09/1994 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di MINERBE (VR) come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 473 bis pagina 4 di 6 ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337
septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 17/09/1994 e trascritto nel Comune di MINERBE (VR) alle condizioni integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite, dando atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla pagina 5 di 6 soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di MINERBE (VR) (Registri n.16, parte II,
Serie A, anno 1994) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 15.07.2025
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
49 c.p.c., le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta