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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/12/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 03/12/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2109/2022 R.G., cui è riunito quello iscritto al n. 2133/2022 R.G., entrambi vertenti
TRA
nata a [...] M.llo il Parte_1
29.91985 e residente a [...]in c.da Sciortino, 25 cf:
elettivamente domiciliata in Brolo via C. C.F._1
Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina che la rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. Roberto Maio nel giudizio iscritto al n. 2109/2022
R.G., e dagli Avv.ti Eugenia Savona e Antonello Monoriti nel giudizio iscritto al n. 2133/2022 R.G., giuste procure generali indicate in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale della sede
Provinciale dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anni 2019-2020;
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/06/2022 parte ricorrente adiva codesto
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola Qualità LL ER SR (Quali. , con sede in Tortorici, p.iva , CP_3 P.IVA_1 per l'anno 2020 per 102 giornate lavorative. Lamentava che l' , CP_1
l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli;
che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, proponeva ricorso amministrativo;
che, in parziale accoglimento del ricorso, l' CP_1
procedeva alla reiscrizione parziale della ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli soltanto per 50 giornate lavorate alle dipendenze della Qualiter.
Avendo la parte ricorrente interesse a vedersi riconosciuta l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tutte le giornate effettivamente lavorate alle dipendenze della Qualiter SR, concludeva per la condanna dell' a CP_1 reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava altresì la dichiarazione ex. art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione depositata il CP_1
26/10/2023 formulando, in via preliminare, istanza di riunione con il procedimento iscritto al n. RG. 2133/2022, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Nelle more, con ricorso depositato il 14.06.2022, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola
Qualità LL ER SR (Quali. , con sede in Tortorici, p.iva CP_3
, per l'anno 2019 per 81 giornate lavorative. Lamentava che P.IVA_1
2 l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei lavoratori CP_1
agricoli; che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, proponeva ricorso amministrativo;
che, in parziale accoglimento del ricorso, l' procedeva alla reiscrizione parziale della ricorrente negli CP_1
elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per complessive 67 giornate tenendo conto delle giornate lavorate con altra ditta.
Avendo la parte ricorrente interesse a vedersi riconosciuta l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tutte le giornate effettivamente lavorate alle dipendenze della Qualiter SR, concludeva per la condanna dell' a CP_1 reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava altresì la dichiarazione ex. art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione depositata il CP_1
05/09/2023 contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50 del 2022.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'udienza odierna - dopo la riunione del fascicolo n. 2133/2022 R.G. a quello recante il n. 2109/2022
R.G. ed all'esito della discussione orale – le due cause riunite venivano decise mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate suindicate, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta Qualiter, per gli anni 2019-2020.
3 L' ha disconosciuto/cancellato le giornate lavorative in agricoltura CP_1
della ricorrente sulla scorta di un verbale ispettivo n. 2020005801/DDL del 25/05/2021 secondo cui l'attività prestata LL ditta fosse principalmente di esecuzione di servizi inquadrabile quindi nel settore terziario.
Successivamente, con provvedimento in autotutela n° 480000-22-0022 del 21/02/2022, l' modificava il precedente provvedimento di CP_1
annullamento come disposto sulla scorta del citato verbale ispettivo, disponendo “la modifica del provvedimento in oggetto nella parte in cui annulla tutti i rapporti di lavoro in agricoltura denunciati negli anni
2019 e 2020 e li reinquadra nel settore commercio;
resta confermata la quantificazione del fabbisogno di manodopera, nella misura determinata tramite la stima tecnica contenuta nel verbale…”
Da ciò deriva la parziale reiscrizione di Parte_1
negli elenchi dei lavoratori agricoli delle giornate lavorate alle dipendenze della Ditta Qualiter.
Come più volte affermato LL Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n.
7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente abbia, per
4 le annualità oggetto di causa, adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di Parte_1
alle dipendenze della ditta Qualiter per le annualità e per tutte le
[...]
giornate dedotte in ricorso.
Va premesso che, come già affermato LL giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce LL valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246
c. p. c., dipende LL presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n. 21239/2019).
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni le cui dichiarazioni hanno espressamente confermato tutti gli assunti di parte attrice, quale l'esistenza di una prestazione lavorativa, il numero di giornate effettivamente lavorate nelle diverse annualità, le mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione.
In particolare, sono state chiamate a testimoniare le colleghe di lavoro e Controparte_4 Testimone_1
5 Dalla prova testimoniale escussa in data 04 Novembre 2025 emerge che i testi fossero a conoscenza del numero delle giornate lavorate LL ricorrente (in particolare il teste, Sig.ra effettua un Controparte_4
richiamo a quanto LL stessa riferitole ma poi specifica il periodo di lavoro da settembre a dicembre e di vedere la ricorrente tutti i giorni).
Va sicuramente evidenziato che i testi hanno dichiarato di aver avuto altri giudizi contro l' per il medesimo oggetto, ma di non aver indicato la CP_1
ricorrente quale teste nelle controversie dalle stesse instaurate.
Nel caso di specie, in cui l' ha disposto una cancellazione soltanto CP_1
parziale, non è messa in discussione la effettiva sussistenza del rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta, ma soltanto il numero delle giornate effettivamente lavorate.
Ritenuto che gli ispettori hanno disposto la cancellazione solo parziale delle giornate, ciò ci permette di collocare comunque i testi escussi sui luoghi di lavoro, per un certo periodo, e rendere le dichiarazioni rese sufficientemente attendibili e idonee a fondare il convincimento giudiziale;
nel merito delle dichiarazioni rese, si ritiene che le stesse abbiano dato prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo espletato LL ricorrente per tutte le giornate indicate in ricorso.
Di contro l' , al fine di giustificare la parziale cancellazione, CP_1 effettuata soltanto con l'utilizzo di un astratto criterio matematico, avrebbe dovuto indicare specificamente le giornate in cui il lavoratore non fosse stato presente sui luoghi, provvedendo a fornire prove documentali, quali la produzione ad esempio di un foglio presenze, o quant'altro che attestasse l'espletamento dell'attività lavorativa per un numero di giornate inferiore a quelle dichiarate.
Pertanto, in mancanza di specifici elementi riguardo alla fittizietà parziale del rapporto lavorativo invece affermato LL Parte_1
dall'esame dell'intero compendio istruttorio, si ritiene di
[...]
6 dover dare credito alla ricostruzione prospettata da parte ricorrente, che ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per gli anni indicati in ricorso, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta Qualiter per gli anni e per tutte le giornate richieste in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere presso gli CP_1 elenchi dei lavoratori agricoli per 81 giornate nell'anno 2019 e 102 giornate nell'anno 2020 alle dipendenze della ditta Qualiter.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n.
147/2022, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 13/06/2022 (R.G.
[...]
2109/2022) ed in data 14/06/2022 (R.G. 2133/2022) nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i CP_1
difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che da ha lavorato per la ditta Parte_1
Qualiter per 81 giornate nell'anno 2019 e 102 giornate nell'anno 2020 con diritto alla reiscrizione presso le liste anagrafiche dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni e le giornate indicati al punto che precede;
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle CP_1
spese del giudizio che liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
7 Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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