Sentenza 13 aprile 2011
Massime • 1
È illegittimo l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, disposto dal giudice con la sentenza di condanna per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2011, n. 21310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21310 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 13/04/2011
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 775
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 12078/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO NI N. IL 12/02/1962;
avverso l'ordinanza n. 227/2009 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 17/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza;
convertire l'appello in ricorso per cassazione e dichiararlo inammissibile;
Udito il difensore avv. De Notariis Giovanni di Campobasso. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, con sentenza del 19/9/09, dichiarava GR AN colpevole del reato di cui all'art. 1161 c.n. per avere occupato abusivamente un'area di suolo demaniale marittimo, e lo condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda.
Avverso detta pronuncia ha avanzato appello il prevenuto, lamentando l'asserita erronea valutazione da parte del Tribunale delle risultanze processuali, che non avrebbero potuto consentire al decidente di pervenire alla declaratoria di penale responsabilità;
ha quindi invocato la assoluzione con le formule "per non avere commesso il fatto" o "perché il fatto non sussiste"; ha, inoltre, eccepito la illegittimità dell'ordine di rimessione in pristino dei luoghi, in quanto il giudice non può pronunciare tale ordine con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 1161 c.n., atteso che manca nelle previsioni di tale codice una disposizione analoga a quella di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 7, che espressamente prevede l'ulteriore sanzione della demolizione del manufatto abusivo. La adita Corte di Appello di Campobasso, rilevata la inappellabilità della sentenza, con cui era stata inflitta la sola pena dell'ammenda, con ordinanza del 17/2/2010, ha dichiarato la inammissibilità dell'appello, sul presupposto che è ravvisabile nella specie la volontà del prevenuto di impugnare la sentenza di primo grado con tale specifico mezzo di gravame, disponendo la esecuzione della impugnata sentenza.
La difesa del GR propone ricorso per cassazione con i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, rilevato che la Corte distrettuale avrebbe dovuto qualificare l'appello come ricorso per cassazione e disporne la trasmissione al Giudice di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO
Osservasi, preliminarmente, che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia assoggettato a gravame dalla parte interessata con un mezzo diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare la oggettiva impugnabilità dei provvedimento, nonché la esistenza di una voluntas impugnationis consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa la adozione di un provvedimento giurisdizionale, al giudice competente (Cass. S.U. 20/12/01, n. 45371; Cass. 17/1/08, ord. n. 2469). Orbene, rilevato che la Corte di Appello di Campobasso si è erroneamente pronunziata sul gravame proposto avverso la sentenza inappellabile e che la ordinanza con cui è stata dichiarata la inammissibilità dell'appello è stata, poi, a sua volta impugnata in sede di legittimità, questa Corte ritiene di dovere annullare senza rinvio la ordinanza predetta e, qualificato l'originario gravame come ricorso, pronunciarsi su di esso, in applicazione del principio più volte affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.11/6/08, n. 23651; Cass. 10/11/2000, n. 4016).
Dall'esame delle censure mosse alla pronuncia di prime cure, corretta si palesa la doglianza con cui si contesta la legittimità dell'ordine di rimessione in pristino dei luoghi, in quanto in materia di costruzioni realizzate su spazio demaniale marittimo, in difetto della prevista autorizzazione della competente autorità, il giudice non può disporre la demolizione dell'immobile con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 1161 c.n., atteso che manca nelle previsioni del codice della navigazione una disposizione analoga a quella di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 7, che espressamente prevede la ulteriore sanzione della demolizione del manufatto abusivo (Cass. 9/8/07, n. 32362; Cass. 2/7/03, n. 36753). Il Collegio, rilevato che il reato è stato commesso in data 26/3/02, che la condotta antidoverosa non risulta si sia protratta oltre alla suddetta data, ritiene si sia maturato il periodo di cui agli artt.157 e 160 c.p.; di conseguenza annulla senza rinvio la sentenza impugnata, dando atto che non è riscontrabile l'evidente prova a favore dell'imputato, che permette la applicazione dell'art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la ordinanza del 17/2/2010 della Corte d'Appello di Campobasso e, qualificato l'appello come ricorso per cassazione, annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011