Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2004, n. 46075
CASS
Sentenza 4 novembre 2004

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Massime1

In tema di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, nè tale nozione equivale a quella di "diverso reato", sicchè la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma riferibile al contenuto della medesima notizia, vale a dire al fatto reato in relazione al quale sono in corso le indagini necessarie per l'esercizio dell'azione penale.

Commentario1

  • 1Sì all’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un diverso procedimento penale se generato dal medesimo filone d’indagine
    Gulotta Licia · https://www.diritto.it/ · 30 dicembre 2010

    Con ordinanza di data 05.11.2010 il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, decidendo sulle eccezioni, sollevate dai difensori degli imputati, relative alla nullità/inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche confluite da un diverso procedimento penale, ha stabilito che le stesse sono pienamente utilizzabili se derivano dal medesimo filone d'indagine del procedimento nel quale sono state ritualmente disposte. Il fatto Nell'ambito di un procedimento penale per vari reati concernenti la costituzione di un'organizzazione finalizzata a far ottenere l'appalto per la realizzazione di un'opera pubblica ad un determinato concorrente, così turbando la regolarità della relativa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2004, n. 46075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46075
Data del deposito : 4 novembre 2004

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