Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7327 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 7327/0 1 REPUBBLICA IN NOTE DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 16372/99 Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere Cron. 16814 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 23/04/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in ersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
A ricorrente
contro
AR IA;
2001 intimata 1905 avversO la sentenza n. 172/99 del Tribunale di TORRE -1- ANNUNZIATA, depositata il 22/02/99 R.G.N. 482/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato VALENTE per delega TADRIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- ! R.G. n. 16372/99 Svolgimento del processo Il 16 luglio 1992 la sig.ra MA NE ricorreva al Pretore giudice del lavoro di Napoli, cui subentrava per competenza territoriale sopravvenuta ex lege il Pretore di Torre Annunziata, per ottenere la condanna dell'Istitu- to nazionale della previdenza sociale a corrispnderle la pensione d'inabili- tà o, in subordine, l'assegno d'invalidità. Riconosciuto, all'esito del giudizio, il diritto alla prestazione assicurativa dell'assegno d'invalidità, l'Inps proponeva appello con atto del 27 marzo 1996, cui la NE opponeva il passaggio in giudicato della sentenza pretorile, essendo scaduto il termine breve di cui all'art. 434, II comma, cod.proc.civ.. Il Tribunale di Torre Annunziata, accogliendo l'eccezione, dichiarava inammissibile l'impugnazione considerando che, avendo l'assicurata noti- ficato la sentenza e il precetto all'Inps il 25 gennaio 1996, all'atto del de- posito del ricorso in appello il successivo 27 marzo, era maturato il termi- ne di trenta giorni per la proposizione del gravame. Contro questa sentenza l'Istituto enuncia un motivo di ricorso per cassa- zione. L'intimata non si é costituita. Motivazione L'Istituto nazionale della previdenza sociale, con unico motivo di ricorso, illustra la violazione e falsa applicazione degli artt. 434, II comma, 170, I comma e 327, I comma, cod.proc.civ., oltre a vizio di motivazione, swe- gnalando che la sentenza era stata notificata alla parte personalmente 3il non al suo procuratore costituito nel domicilio eletto, sicché il termine breve d'impugnazione non poteva considerarsi maturato. La denuncia deve essere condivisa sulla base dell'insegnamento delle Se- zioni unite civili di questa Corte che, con sentenza n. 7827 del 15 luglio 1991, hanno stabilito il principio di diritto, affatto condiviso dal Collegio, secondo cui "per la parte costituita a mezzo di procuratore, al di fuori degli atti specificamente indicati dalla legge, tutti gli altri atti processuali devono essere necessariamente comunicati o notificati al procuratore ed é invalida e inefficace qualsiasi notificazione eseguita personalmente alla parte costituita. Per queste comunicazioni e notificazioni quello che conta é dunque il domicilio del procuratore costituito...". "In tutti questi casi -prosegue la sentenza- le comunicazioni e notificazioni da effettuare al procuratore devono avvenire al suo domicilio reale o eletto, restando del tutto irrilevante la residenza o il domicilio personale della parte (v., in questo senso, Cass. 26 ottobre 1987, n. 7899), così co- me irrilevante in ordine ad esse é la mancata indicazione della residenza o del domicilio della parte medesima (v., in questo senso, Cass. 7 giugno 1986, n. 52; Cass. 5 gennaio 1983, n. 4). Nella specie -vi si legge ancora- l'atto da notificare era la sentenza del Pretore e tale notifica doveva neces- sariamente essere effettuata, a norma degli art. 285 e 170, cod.proc.civ., al procuratore costituito, non avendo alcuna validità ai fini della decor- renza del termine breve per l'impugnazione né la notifica fatta alla parte né quella fatta al procuratore nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte rappresentata (vedi Cass. 16 febbraio 1987 n. 1793; Cass. 24 novembre 1986 n. 6908). La notifica quindi doveva avvenire al domicilio del procuratore...". Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e, cassata la sentenza, la causa va rimessa, per un nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Napoli, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma il 23 aprile 2001 1/ Consigliesterfili o ри Il Presidente befenyhírei Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 29 MAG. 2001 IL CANCELLIERE I , D SSA LLO AI SENSI DELL'ART. 10 , TA I BO I SPESA 533 D STA : N PO GN 11-8-73 IM O A DA D I ER REGRETAG, RR DIRITTO G HE O BELER O 5 ...