Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00315/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2017, proposto da
EN NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Ceci, con domicilio eletto con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terracina, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determina del Comune di Terracina n. 3540 del 07.03.2017, notificata con nota prot. n. 14068 del 21.03.2017, ricevuta il 27.03.2017, nonchè di ogni altro presupposto, connesso o conseguente, ivi incluso il parere negativo prot. n. 10812 dell’08.07.2015, mai notificato, della Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna la determina del Comune di Terracina n. 3540 del 07.03.2017, recante diniego del parere paesaggistico sulla domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, per alcuni manufatti realizzati senza titolo in area paesaggisticamente vincolata, alla via S.P. San Felice Circeo, km. 9,500, nonché il presupposto parere negativo della Soprintendenza ai beni paesaggistici per le province di Frosinone, Latina e Rieti prot. n. 10812 dell’08.07.2015.
Deduce la carenza di motivazione e la sua illogicità, anche per disparità di trattamento con casi identici posti nelle immediate vicinanze di quello in esame.
Resiste il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il diniego al condono si fonda sulla seguente motivazione, riportata nel parere negativo della Soprintendenza: “trattasi di manufatti realizzati con materiali di scarsa qualità e che non si inseriscono nel contesto paesaggistico, contribuendo alla percezione di degrado dell’ambito ove sono collocati”.
Ciò premesso, occorre muovere dall’art. 32 della legge n. 47/1985, applicabile alle sanatorie di cui alla legge n. 724/94, il quale prevede che “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”.
Pertanto, il parere dell’autorità tutoria è tale da condizionare il contenuto del provvedimento finale riservato al Comune.
A sua volta, il parere reso ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 costituisce espressione di un potere di discrezionalità tecnica, sindacabile, come l’autorizzazione paesaggistica, solo in relazione ai profili di manifesta irragionevolezza, irrazionalità, contraddittorietà ed errore di fatto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2019, n. 1102 e sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3658).
Esso, infine, deve ritenersi sufficientemente motivato con la semplice indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di incompatibilità dell’intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo: anche una motivazione succinta è da ritenersi legittima, qualora emergano gli estremi logici dell’apprezzamento negativo in ordine alla compatibilità del manufatto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4163 e sez. IV, 24 febbraio 2017, n. 880).
Tutto ciò detto, occorre rilevare come, nel caso di specie, sia incontestato l’aspetto fatiscente del manufatto, anche in relazione ai materiali utilizzati.
Tale caratteristica intrinseca del bene, in coerenza con le coordinate motivazionali sopra indicate, legittima il giudizio negativo espresso dall’autorità tutoria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 dicembre 2020, n. 8333).
Né è possibile configurare il vizio di disparità di trattamento, in mancanza della rigorosa prova circa l’assoluta identità delle situazioni di fatto prese in considerazione, tale da far ritenere del tutto incomprensibile, oltre che arbitrario, un successivo diniego di autorizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 luglio 2024, n. 6515).
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante il carattere formale delle difese della P.A. resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Valerio Torano, Consigliere
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO