Sentenza 24 marzo 2003
Massime • 1
Per potersi configurare l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in relazione ad immobile adibito a farmacia con sovrastante appartamento, locato dal Comune, aveva ritenuto efficace la clausola, prevedente la possibilità di sublocazione solo col consenso del locatore, contenuta nel contratto predisposto dal segretario comunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/03/2003, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LICINIO CALVO 41, presso lo studio dell'avvocato GIULIANA POLETTI PANE, difeso dagli avvocati ALDO CAMPESAN, CLAUDIO MONDIN con studio in 36015 SCHIO (VI) PIAZZA STATUTO 25, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CORNEDO, in persona del Sindaco pro tempore MO BI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA 64 MANZI, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
TA IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 61/98 del Tribunale di VICENZA, Sezione Lavoro, emessa l'11/09/98 e depositata l'11/02/99 (R.G. 53/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Giuliana POLETTI PANE (per delega Avv. Aldo CAMPESAN);
udito l'Avvocato Andrea MANZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Cornedo Vicentino, premesso di aver concesso in locazione a SI RR, con contratto del 21 settembre 1994, un immobile adibito a farmacia, con sovrastante appartamento;
che il conduttore, violando gli obblighi contrattuali, aveva sublocato a tale AS EM l'appartamento; conveniva in giudizio, innanzi al pretore di Valdagno, il SI e il AS, chiedendo la risoluzione del contratto locativo e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni e al rilascio degli immobili. Il SI replicava di aver concesso in comodato l'appartamento al AS e che comunque il Comune aveva implicitamente autorizzato la sublocazione con una lettera del 12 settembre 1995, concludendo per il rigetto della domanda.
Il pretore, con sentenza del 27 febbraio 1997, accoglieva tutte le domande del Comune.
Con sentenza dell'11 febbraio 1999, il Tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento del gravame del SI, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Comune contro il medesimo. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il SI, formulando ventun mezzi di annullamento.
Resiste con controricorso il Comune, mentre non ha svolto difese il AS. Il resistente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le molteplici censure del ricorrente possono così compendiarsi. Primo motivo: violazione dell'art. 80 della legge 27 luglio 1978 n. 392. Il Tribunale ha erroneamente disatteso l'eccezione di decadenza del Comune dall'azione di risoluzione, per l'inutile decorso di tre mesi dalla scoperta della mutata destinazione, avvenuta al più nei primi giorni di settembre 1995.
Secondo motivo: violazione degli artt. 80 cit. e 1453 e 1587 C.c. (art. 360 n. 3 C.p.c). L'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento era preclusa dalla scadenza del termine trimestrale, stabilito a pena di decadenza, da cui deriva una presunzione assoluta di accettazione della diversa destinazione del bene locato. Terzo motivo: violazione degli artt. 80 cit. e 1453 e 1587 C.c. (art. 360 n. 3 C.c). Attesa la tardività dell'opposizione al preteso mutamento di destinazione, non poteva essere dichiarata la risoluzione del contratto, per assenza di un inadempimento, perché la destinazione abitativa impressa all'appartamento era senz'altro conforme all'uso effettivo fattone non solo dal AS, ma, prima della sublocazione, dallo stesso SI.
Quarto motivo: violazione degli artt. 1453 e segg. C.c. nonché motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c). Poiché tanto le autorizzazioni amministrative quanto il contratto locativo (art. 2, 3 e 9) consentivano espressamente l'uso dell'appartamento solo per fini abitativi, anche per questa ragione non si è avuto nessun mutamento di destinazione.
Quinto motivo: carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.). Una volta chiarito che non vi è stato un mutamento di destinazione, vien meno lo stesso inadempimento, ed emerge altresì la contraddittorietà della sentenza, in quanto il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda proprio perché il Comune non avrebbe chiesto la risoluzione per essere stato adibito l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito.
Sesto motivo: violazione degli artt. 36 della legge n. 392 del 1978, 1595 e 1453 e segg. C.c. e vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c). Secondo il Tribunale, è stata prevista dalle parti una facoltà di sublocazione, subordinata però all'autorizzazione del Comune. Nello stesso tempo, l'art. 7 del contratto sarebbe legittimo, pur se non espressamente approvato, in quanto clausola non vessatoria, perché attribuisce una facoltà al locatario. Da tale presupposto il Tribunale doveva invece dedurre che l'art. 7 richiede non un'autorizzazione, ma una semplice informazione, altrimenti quella facoltà sarebbe stata al tempo stesso attribuita, e, in quanto subordinata all'autorizzazione discrezionale della parte locatrice, praticamente negata. Altrettanto censurabile è l'affermazione che la sublocazione avrebbe pregiudicato l'interesse del locatore di mantenere unita la sorte delle unità immobiliari date in locazione. Da un lato, infatti, prova troppo, perché, in base ad essa, il Comune dovrebbe vietare ogni sublocazione;
dall'altro, è in contrasto con l'art. 1595 C.c, secondo cui la sentenza pronunciata contro il conduttore spiega efficacia nei confronti del subconduttore, sebbene estraneo al giudizio.
Settimo motivo: omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 1418 C.c. (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c). Il Tribunale non ha esaminato l'eccezione di nullità, per contrasto con norme imperative (artt. 1346 e 1418 C.c), della clausola n. 9 del contratto locativo, la quale precisa che l'appartamento ha l'abitabilità ad uso di privata abitazione;
la qual cosa comporta che esso non poteva essere contrattualmente destinato allo svolgimento di attività sanitarie e affini, senza le indispensabili autorizzazioni amministrative.
Ottavo motivo: violazione degli artt. 1362 e 1367 C.c. (art. 360 n. 3 C.p.c). La clausola n. 7, laddove stabilisce che "i locali si concedono per il solo uso di farmacia con annesso appartamento per il quale si autorizza la sublocazione", dev'essere interpretata, in omaggio al canone della letteralità, come autorizzativa della sublocazione, altrimenti non sarebbe produttiva di alcun effetto. È pertanto erroneo sostenere che la sublocazione sia esercitabile solo a condizione, di volta in volta, dell'espressa autorizzazione comunale.
Nono motivo: violazione degli artt. 1369 C.c. e 2 della legge n. 392 del 1978 (art. 360 n. 3 C.p.c). Alla medesima conclusione della superfluità di un'espressa autorizzazione si arriva anche tenendo conto che, dovendo il SI solo informare il Comune della sublocazione, questa mancata informativa non può essere sanzionata con la risoluzione del contratto, come pacificamente si ritiene nell'analogo caso disciplinato dall'art. 2 cit., in conformità del quale va interpretata la clausola n. 7.
Decimo motivo: violazione dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 e dell'art. 1594 C.c. (art. 360 n. 3 C.p.c). La domanda di risoluzione non poteva essere accolta anche a norma dell'art. 36 cit., perché la mancata preventiva comunicazione della sublocazione di un immobile non abitativo non comporta l'inadempimento del conduttore ma solo l'inopponibilità del mutamento di destinazione al locatore che non l'abbia accettato, stante la facoltà del conduttore di sublocare la cosa locatagli. La sentenza, invece di dichiarare la semplice inopponibilità della sublocazione, ha risolto il contratto per la mancata risposta alla richiesta del locatore di conoscere gli elementi dell'instaurando rapporto.
Undicesimo motivo: violazione degli artt. 1363 e 1367 C.c. (art. 360 n. 3 C.p.c). Il giudizio di gravita dell'inadempimento non considera che l'appartamento aveva destinazione abitativa (artt. 2, 3 e 9), per cui lo stesso non è stato mai usato per lo svolgimento di attività sanitarie o affini, ne' poteva essere altrimenti, senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Se il Tribunale avesse interpretato la clausola n. 7 in collegamento con le clausole n. 2, 3 e 9, avrebbe concluso che la sublocazione non può arrecare pregiudizio al locatore, poiché mantiene inalterata la destinazione abitativa dell'appartamento.
Dodicesimo motivo: contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 5 C.p.c). Se il locatario aveva la facoltà di sublocare, ciò
dimostra che le parti non intendevano considerare unitariamente il negozio e l'appartamento e che il SI non ha commesso alcun inadempimento.
Tredicesimo motivo: motivazione insufficiente e violazione degli artt. 1355, 1455 e 1595 C.c. La clausola n. 7 è nulla in quanto condizione meramente potestativa, non avendo il Comune alcune serie interesse a riservarsi la scelta dell'eventuale subconduttore;
ne' è sostenibile che la clausola sarebbe motivata dall'interesse del locatore di mantenere unita la sorte delle unità immobiliari date in locazione, perché la sorte della sublocazione, in quanto contratto derivato dalla locazione, dipende per legge da quella del rapporto principale.
Quattordicesimo motivo: violazione degli artt. 817 e 1453 C.c. (art. 360 n. 3 C.p.c). L'affermata unitarietà dell'oggetto della locazione contrasta con la giurisprudenza secondo cui, perché, in tema di locazione, si possa parlare di "accessorietà" tra un bene destinato ad abitazione e uno destinato a uso commerciale, occorre accertare se tra i due beni sia configurabile un vincolo pertinenziale, mentre nel caso in esame la farmacia e l'appartamento non hanno una destinazione unitaria, avendo un autonomo ingresso e un distinto numero civico. Quindi la pretesa inadempienza del SI e la relativa risoluzione dovrebbero riguardare non il negozio adibito a farmacia, ma solo i locali adibiti ad uso abitativo.
Quindicesimo motivo: violazione dell'art. 1341 C.c. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 C.p.c). La clausola n. 7, concretandosi in un sostanziale divieto di sublocazione, non era favorevole al conduttore e quindi doveva essere specificamente approvata per iscritto. Pacifica poi la necessità di una specifica approvazione per iscritto della clausola n. 13, la quale sanziona con la risoluzione l'inadempimento, da parte del conduttore, di uno dei patti contenuti nel contratto (eccezione quest'ultima non esaminata dal Tribunale). Sedicesimo motivo: difetto di motivazione (art. 360 n. 5 C.p.c.). Il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali non ha disposto la risoluzione solo parziale del contratto, benché l'immobile adibito a farmacia e quello destinato ad abitazione non possano essere considerati unitariamente.
Diciassettesimo motivo: violazione dell'art. 1370 C.c. (art. 360 n. 3 c.p.c). Il Tribunale, pur dando atto che la clausola n. 7 non è
chiara, l'interpreta a favore del Comune, come attributiva del potere d'impedire la sublocazione negando l'autorizzazione al conduttore, mentre, nel dubbio, detta clausola doveva essere interpretata a favore del SI e contro il predisponente. Diciottesimo motivo: violazione dell'art. 1341 C.c. e omessa motivazione (art. 360 n. 3 C.p.c.). Il Tribunale non ha esaminato la censura con la quale si deduceva l'inefficacia, per difetto di specifica approvazione scritta, anche della clausola n. 3, la quale limita la facoltà di recedere dal contratto per una sola parte del fabbricato;
e ciò sebbene abbia posto a base della risoluzione totale del contratto proprio detta clausola, in quanto non consentirebbe, data la considerazione unitaria dei beni, la risoluzione soltanto parziale.
Diciannovesimo motivo: motivazione insufficiente (art. 360 n. 5 C.p.c.). La sentenza nulla dice in merito all'eccepita autorizzazione implicita del Comune alla sublocazione, concessa con la lettera del 12 settembre 1995, con la quale chiedeva di sapere il nome del proposto subconduttore, la durata del contratto e il canone concordato.
Ventesimo motivo: violazione degli artt. 112 e 420 C.p.c. (art. 360 n. 3 C.p.c). Avendo il Comune chiesto la risoluzione per violazione dell'art. 1587 C.c. e dell'art. 80 della legge n. 392 del 1978, il Tribunale non poteva risolvere il contratto in base all'ordinaria azione di risoluzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 C.c. Ventunesimo motivo: violazione degli artt. 429 e 414 C.p.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.). Doveva essere dichiarata la nullità
della sentenza di primo grado, dedotta sotto il profilo della violazione del principio di immediatezza, per avere il pretore letto il dispositivo in un'udienza (30 gennaio 1997) successiva a quella fissata per la discussione della causa (12 dicembre 1996). È preliminare l'esame del ventunesimo motivo.
Il Tribunale ha escluso la denunciata nullità della sentenza, rilevando che la lettura del dispositivo è avvenuta, "come vuole il rito speciale, in udienza, in presenza delle parti e all'esito della discussione", non rilevando che il pretore, per tale adempimento, abbia fissato un'apposita udienza, dopo quella destinata alla discussione.
Tale decisione è giuridicamente esatta e va confermata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel rito del lavoro non determina nullità della decisione e del procedimento la lettura del dispositivo in un'altra udienza successiva a quella di discussione della causa, in quanto tale irregolarità non impedisce all'atto di raggiungere il suo scopo (art. 156 C.p.c), ne' comporta una violazione dei diritti di difesa, come nel diverso caso di omessa lettura del dispositivo che determina, invece, la nullità insanabile della sentenza per la mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. 18 febbraio 1998 n. 1729; 24 agosto 1996 n. 7815). Possono adesso essere esaminati congiuntamente, attese le numerose connessioni esistenti tra le relative questioni, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, l'undicesimo e il ventesimo motivo.
Il Tribunale, premesso che il Comune locatore ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento e non per essere stato adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito, ai sensi dell'art. 80 della legge 27 luglio 1978 n. 392, e che quindi l'azione proposta non soggiace ai termini di proponibilità previsti dalla norma da ultimo citata;
rileva che l'inadempimento, consistente, come meglio si vedrà in seguito, nella sublocazione, non autorizzata dal locatore, "riveste un'indubbia gravita, stante il rilevante pregiudizio che può derivare per il locatore dal mutamento della destinazione dell'appartamento.
Le censure si rilevano infondate.
Il Comune dedusse "in primis", come causa di risoluzione, l'inadempimento contrattuale del SI, per la violazione del divieto pattizio di sublocazione sancito dall'art. 7, e quindi, come esattamente nota la sentenza impugnata, esperì l'ordinaria azione di risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e segg. C.c, non soggetta, a differenza della speciale azione di risoluzione per mutamento di destinazione, disciplinata dall'art. 80 della legge 27 luglio 1978 n. 392, a termini di decadenza.
Insieme col primo e col secondo motivo, che espressamente lamentano il mancato rilievo di un'inesistente decadenza, cadono altresì il terzo, il quarto e il quinto motivo, tutti in varia misura volti a negare che sia avvenuto un mutamento di destinazione tale da integrare la speciale causa di risoluzione in discorso, che non è oggetto di controversia. Più particolarmente, rispetto al quinto motivo, non si ravvisa alcuna contraddizione tra il rigetto dell'eccezione di decadenza, che presuppone non fatto valere il "mutamento di destinazione" di cui all'art. 80 cit., e il "mutamento di destinazione" cui invece allude, a proposito del pregiudizio, la motivazione della sentenza impugnata.
L'espressione è stata infatti chiaramente usata soltanto per significare che, con la sublocazione, il farmacista è venuto meno all'obbligo, assunto in funzione dell'efficienza del servizio, di abitare personalmente nell'appartamento; la qual cosa, compromettendo quell'efficienza, è causa di grave pregiudizio per il locatore.
Così interpretata la motivazione del giudice "a quo", appare chiara l'infondatezza anche dell'undicesimo motivo, col quale il ricorrente vanamente contesta la gravita dell'inadempimento (dal Tribunale esattamente rinvenuta in re ipsa"), ponendo l'accento sulla conservata destinazione abitativa che, per quanto detto, non può avere, di per sè, alcun rilievo.
Cade infine il ventesimo motivo, avendo il giudice di merito accolto, legittimamente, la domanda sotto il primo dei profili prospettati, che, come già detto in principio, è quello della risoluzione del contratto per violazione del divieto pattizio di sublocazione, così esulando ogni vizio di ultra o extrapetizione. Sempre per ragioni di connessione, dev'essere unitariamente compiuto, con un eguale esito di infondatezza, l'esame del quindicesimo, diciassettesimo e diciottesimo motivo. Il Tribunale si è occupato esplicitamente solo della denunciata natura vessatoria della clausola n. 7, quella autorizzante la sublocazione col consenso del locatore, escludendo tale natura col rilievo che la legge prevede, salva la diversa volontà delle parti, il divieto di sublocazione degli immobili abitativi e di quelli ad uso diverso, quando non venga contestualmente ceduta o locata anche l'azienda (artt. 2 e 36 della legge n. 392 del 1978); sicché la clausola "de qua" attribuisce al locatario una facoltà ordinariamente negatagli.
Rileva in via assolutamente preliminare il Collegio che, per potersi configurare l'ipotesi contemplata nel 2^ comma dell'art. 1341 C.c. in tema di condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte abbia prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (Cass. 6 dicembre 1999 n. 13605).
Non basta dunque che il ricorrente appoggi le sue ragioni alla sola circostanza "che il contratto di affitto è stato predisposto dal segretario comunale" (diciassettesimo motivo), occorrendo altresì il concorso delle altre suddette circostanze, delle quali il ricorrente nemmeno deduce l'esistenza.
Per la stessa ragione vien meno la possibilità di applicare al caso la ed. "interpretatio contra proferentem" di cui all'art. 1370 C.c, per il difetto del primo, necessario presupposto (clausole inserite in condizioni generali di contratto, moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti).
Presentano contenuti in parte coincidenti e comunque connessi anche il sesto, l'ottavo, il nono, il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo e il sedicesimo motivo. Anch'essi sono privi di pregio.
Interpretando la clausola n. 7 ("i locali si concedono per il solo uso di farmacia con annesso appartamento per il quale si autorizza la sublocazione, previa autorizzazione del Comune, per lo svolgimento di attività sanitarie o affini"), il Tribunale anzitutto rileva che "le parti hanno inteso individuare l'oggetto della locazione "unitariamente senza possibilità di distinguere la parte ad uso abitativo da quella ad uso di pubblico esercizio (clausola n. 3)", anche perché la durata della locazione è unica (sei anni) e il canone è unico".
In secondo luogo, pur assumendo che la clausola in parola "non è chiara e può indurre interpretazioni assai diverse e contrastanti", ritiene alla fine che le parti abbiano astrattamente previsto la facoltà di sublocazione a condizione, di volta in volta, dell'espressa autorizzazione del Comune.
Data l'espressa volontà delle parti di considerare unitariamente l'oggetto della locazione, è facile, secondo i giudici di appello, comprendere la cautela seguita nel regolare la facoltà di sublocazione, motivata dall'interesse del locatore di mantenere unita la sorte delle unità immobiliari date in locazione. In tale prospettiva, conclude la sentenza, il conduttore si è reso senz'altro inadempiente. Egli infatti ha sublocato senza l'autorizzazione del Comune, avendo solo comunicato al medesimo l'intenzione di sublocare l'appartamento, senza rispondere alla richiesta del locatore di conoscere gli elementi dell'instaurando rapporto.
Per contrastare l'interpretazione della volontà delle parti fornita dal Tribunale il ricorrente riproduce in modo incompleto la surriferita clausola n. 7, omettendo la proposizione decisiva ("previa autorizzazione del Comune"), che legittima la lettura datane dai giudici di appello (vincendo le perplessità inizialmente ma invero immotivatamente manifestate) sulla base dell'inequivoca letteralità dell'espressione usata e della stessa "ratio" dell'accordo. Infondatamente, inoltre, pretende di accreditare, con argomenti palesemente incongrui, un'interpretazione diversa, secondo cui non sarebbe stata sancita la necessità, per sublocare l'appartamento, dell'espressa autorizzazione (in pratica del consenso) del Comune, ma sarebbe stato previsto un semplice onere di informativa, al quale il SI avrebbe ottemperato;
e con pari sorte, infine, contesta lo stesso giudizio di unitarietà del complesso affittato, emesso dal Tribunale con esauriente e logica motivazione e coerentemente posto alla base della risoluzione dell'intero contratto.
Non si scorge quale impedimento ci sia a concepire una facoltà di sublocare subordinata al consenso del locatore, che si risolve in un divieto di sublocare senza il consenso del locatore, non estraneo alla stessa legge (cfr. l'art. 2 1^ comma della l. n. 392 del 1978);
nè si coglie il senso del richiamo alle disposizioni dell'art. 1595 C.c, sui rapporti tra il locatore e il subconduttore e sull'efficacia contro il subconduttore della sentenza pronunciata tra locatore e conduttore, o dell'art. 2 2^ comma della l. cit., che attribuisce la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, ma fa salvo il patto contrario.
A proposito della natura della clausola n. 7, il Tribunale ha escluso che configuri una condizione meramente potestativa (art. 1355 C.c), "in quanto (...) prevede e regola una facoltà e non l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo". Qui basti segnalare che il patto di divieto della sublocazione non solo è talora previsto espressamente dalla legge (art. 1594 C.c; art. 2 2^ comma della l. n. 392 del 1978), ma risponde sempre a un interesse,
anche non patrimoniale, del locatore, giacché se l'interesse di una parte alla soggettività del contraente è la regola (art. 1406 C.c.), l'interesse alla soggettività dell'uso rientra certamente nella libera volontà delle parti di predeterminarlo (art. 1587 n. 1 C.c).
Infine, la sentenza non ha mai parlato di "accessorietà" dell'appartamento rispetto alla farmacia (ciò che presupporrebbe un rapporto pertinenziale tra le due cose), ma, al contrario, soltanto di "unitarietà" (non certo in senso fisico, ma puramente giuridico ed economico, per sola volontà delle parti) dei beni oggetto dell'affitto (la farmacia e l'appartamento sovrastante); sicché la risoluzione totale nasce, come conseguenza inevitabile, secondo quanto si è già precisato, dall'unità inscindibile dell'oggetto contrattuale.
Restano da esaminare il settimo, il decimo e il diciannovesimo motivo, che non meritano miglior sorte dei precedenti. La questione di nullità sollevata col settimo motivo non ha alcuna influenza, dal momento che il Tribunale non ha nemmeno menzionato la clausola n. 9, ma ha dichiarato la risoluzione soltanto in base alla clausola n. 7, vietante la sublocazione, la sola che abbia avuto rilievo nella causa.
Quanto al decimo motivo, l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 prevede che il conduttore può, sublocare l'immobile, anche senza il consenso del locatore, a patto però che venga insieme locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata, ai fini dell'opponibilità al medesimo del negozio derivato. La fattispecie in esame visibilmente esula da tale previsione normativa, dalla quale perciò il SI non può ricavare alcun argomento a favore delle sue tesi.
Osta infine all'accoglimento del diciannovesimo motivo la considerazione che non è configurabile la prestazione di un consenso (o di un'autorizzazione) della pubblica amministrazione "per facta concludentia" ovvero tacitamente, trattandosi di un'attività di diritto civile in cui la volontà dell'ente pubblico si deve esternare con un atto formale, soggetto ai controlli stabiliti dalla legge (Cass. 1 ottobre 1994 n. 7977). Al rigetto del ricorso consegue, per il ricorrente, l'onere delle spese, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 164,00 oltre a euro 2.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2003