Sentenza 22 aprile 2002
Massime • 1
In tema di lavoro a domicilio, per applicare le norme sul lavoro subordinato non occorre accertare se sussistano i caratteri propri di questo, essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge n. 858 del 1980, e cioè : a) che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità; b) che il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti; c) che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, nella esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività del committente. Nel quadro di tale speciale disciplina legislativa, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo (c.d. subordinazione tecnica). Nè valgono, di per sè, ad escludere la configurabilità del suddetto tipo di rapporto l'iscrizione del prestatore di lavoro all'albo delle imprese artigiane (in quanto ad una iscrizione formale, priva di valore costitutivo, può non corrispondere l'effettiva esplicazione di attività lavorativa autonoma) ovvero l'emissione di fatture per il pagamento delle prestazioni lavorative eseguite (potendo tale formalità essere finalizzata proprio alla elusione della normativa legale surrichiamata), oppure la circostanza che il lavoratore svolga la sua attività per una pluralità di committenti, anche la mancata fissazione di termini rigorosi per la consegna del lavoro commissionato, o infine la circostanza che il compenso pattuito sia oggetto di trattative tra le parti (atteso che simili trattative sono compatibili anche con il rapporto di lavoro subordinato ordinario).
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- 1. Lavoro a domicilioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5840 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO JACOBI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABRIZIO CORRERA, RINA SARTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 629/99 del Tribunale di TREVISO, depositata il 17/05/99 - R.G.N. 2467/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato CEVOLOTTO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Treviso, con sentenza del 13 marzo 1998, rigettava l'opposizione proposta dal sig. CI NE, in proprio e quale legale rappresentante della S.I.L.T.E.R. s.r.l., avverso l'ordinanza- ingiunzione di pagamento della somma di L.
3.060.000 emessa dal dirigente della sede INPS di Treviso in relazione ad omissioni contributive accertate con verbale ispettivo del 30 ottobre 1995, per l'indebito inquadramento di due lavoratori domiciliari quali autonomi anziché come subordinati.
Avverso la sentenza di primo grado il NE proponeva appello al Tribunale di Treviso che lo rigettava. Dopo aver messo in evidenza il peculiare atteggiarsi della subordinazione nel lavoro a domicilio, che si estrinseca non già nella costante sottoposizione al potere di controllo, di indirizzo e disciplinare del datore di lavoro, bensì nell'inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo aziendale e nella sottoposizione a precise direttive da parte del datore di lavoro, il Tribunale osservava che, se è vero che nella qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo ovvero subordinato il giudice non può prescindere dall'elemento volontaristico, ossia dalla qualificazione che le parti, concordemente, hanno inteso assegnare allo stesso, è altresì vero che l'interpretazione non può arrestarsi al dato (a volte meramente formale) del nomen iuris adottato dalle parti dovendosi la volontà delle stesse interpretare: anche attraverso i loro comportamenti. Riteneva il Tribunale, dopo aver analizzato le risultanze probatorie, che nel caso in esame esse confermavano l'attività domiciliare subordinata svolta non solo dal lavoratore SE, con cui la società aveva intrattenuto rapporti diretti, ma anche con la moglie OT ME che aveva collaborato con lui nell'esecuzione del lavoro. Il Tribunale, infine, riteneva manifestamente infondati i rilievi di incostituzionalità della legge 18 dicembre 1973 n. 887 adombrati dall'appellante.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il sig. CI NE, in proprio e quale legale rappresentante della società S.I.L.T.E.R, propone ricorso fondandolo su due motivi. L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., 2222, 2094 C.C., con riferimento agli artt. 1414, 1415 C.C. e 3, 41 della Costituzione;
contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella quale, sebbene venga premesso che nella qualificazione del rapporto il giudice non può prescindere dall'elemento volontaristico, viene valorizzato esclusivamente, ai fini della decisione, l'oggetto della prestazione, ritenuto strettamente strumentale all'attività della società S.I.L.T.E.R., senza alcun cenno alla concreta originaria e successiva volontà delle parti, limitandosi il Tribunale ad annotare che nel lavoro a domicilio la subordinazione è affievolita e che, nel caso di specie, il lavoro svolto dal presunto lavoratore a domicilio era semplice e ripetitivo;
deduce altresì che, sebbene il Tribunale si spinga addirittura ad affermare che, per definire come subordinato un lavoro che le parti hanno qualificato autonomo, occorre che venga accertata una simulazione, nella sentenza non vi è alcun cenno ai presupposti di cui all'art. 1414 e 1415.. Il ricorrente, richiamando inoltre la realtà socio-economica delle regioni del Nord Est dove si è svolta la vicenda di cui è causa, ha sottolineato la necessità di tener conto della volontà delle parti nella definizione del rapporto come autonomo o subordinato. In proposito viene rilevato che il Tribunale non ha valutato alcune circostanze essenziali ai fini della decisione come quella della pluralità dei committenti con cui aveva rapporti il lavoratore a domicilio, indicativa della volontà di quest'ultimo di organizzarsi autonomamente. Il ricorrente osserva, infine, che se si interpretasse la legge 18 dicembre 1973 m. 877 escludendo che, ogniqualvolta manchi una struttura capitalistica in capo al lavoratore, la volontà delle parti, ed in particolare del lavoratore stesso, possa esprimersi nel senso di stipulare un contratto di lavoro autonomo, sorgerebbe questione di legittimità costituzionale della stessa legge per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per erronea interpretazione dell'art. 2222 C.C., nonché per omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, riguardanti la volontà delle parti, lo svolgimento del rapporto, la strutturazione dell'impresa, il rapporto societario, rilevando che dalla istruzione probatoria erano emerse una serie di circostanze non valutate o non sufficientemente valutate che escludevano da parte del SE la volontà di costituire un rapporto di lavoro subordinato e dimostravano, anzi, la volontà di costituire un'autonoma organizzazione lavorativa. I due motivi, esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
Il lavoro a domicilio è una particolare forma di organizzazione del lavoro che può presentare vantaggi sia per l'impresa che decentra il lavoro al di fuori dei locali aziendali, sia per il lavoratore che può svolgerlo con i tempi e con i modi a lui più favorevoli, senza essere soggetto alla guida e al controllo costante dell'imprenditore. Il legislatore ha, però, sentito la necessità di disciplinare appositamente questo tipo di lavoro allo scopo di impedire facili abusi da parte dell'imprenditore come categoria più forte. Abusi tanto più gravi in quanto il lavoratore è spesso retribuito a cottimo e su di esso non spiegano alcuna influenza malattie o scioperi. Per questo motivo l'art. 2128 cod. civ. dispone che al lavoratore a domicilio si applicano le disposizioni dettate per il lavoratore subordinato in quanto compatibili cioè non contrastanti con le specifiche modalità della prestazione lavorativa. La materia è regolata dalla legge 18 settembre 1973 n. 877 il cui art. 1, come modificato dall'art. 2 della l. 16 dicembre 1980 n. 585, stabilisce nel primo comma che "è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locali di cui abbia la disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi".
La norma deve essere interpretata nel senso che al lavoratore a domicilio sono estese le norme relative al rapporto di lavoro subordinato anche se la subordinazione si atteggia in un modo diverso rispetto all'art. 2094 cod. civ.. Difatti il secondo comma precisa che "la subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'art. 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente". Con il lavoro a domicilio si realizza, quindi, una forma di decentramento produttivo caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoro viene in rilievo non come risultato, ma come energie lavorative utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda; peraltro il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall'elemento della collaborazione, intesa come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell'impresa, quanto da quello, tipico, dell'inserimento dell'attività lavorativa nel ciclo produttivo dell'azienda, di cui il lavoratore a domicilio diviene elemento, ancorché esterno;
perché tale condizione si realizzi, è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, sotto le direttive dell'imprenditore le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi alla verifica della buona riuscita della lavorazione (v. Cass. 4 agosto 1998 n. 7661). La subordinazione così prevista è stata indicata con l'espressione "subordinazione tecnica" presentando caratteristiche diverse da quella di cui all'art. 2094: l'area del lavoro autonomo, da parte di lavoratore non dotato di una propria struttura e organizzazione, rimane pertanto circoscritta a quei lavori che non presentano le caratteristiche indicate, come ad esempio nel caso che venga rimessa completamente al lavoratore la scelta delle modalità esecutive con esclusione di qualsiasi tipo di subordinazione, sia pure soltanto tecnica. Risulta pertanto manifestamente infondata la censura di incostituzionalità avanzata dal ricorrente, in quanto, nonostante la dilatazione del concetto di subordinazione adottato dal legislatore per il lavoro a domicilio, è pur sempre rimasta alle parti un'area di libertà sulla scelta del tipo di rapporto da instaurare, anche se manca una struttura capitalistica in capo al lavoratore. La giurisprudenza di questa Corte, che qui si condivide, ha ritenuto poi che, alla stregua dei criteri di cui all'art. 1 della legge n. 877 del 1973, non sono di ostacolo alla configurazioni del lavoro a domicilio la circostanza che il lavoratore svolga la sua attività anche per altri committenti (Cass. 22 settembre 1998 n. 9516), previsione del resto specificamente considerata nell'art. 1 della legge 877 del 1973; la mancata fissazione di termini rigorosi;
per la consegna del lavoro commissionato (Cass. n. 10104 del 1996; 3 novembre 1995 n. 11431); l'iscrizione del prestatore di lavoro all'albo delle imprese artigiane (Cass. n. 10104 del 1996; 3 novembre 1995 n. 11431; 5, gennaio 1995 n. 151; 26 febbraio 1993 n. 2398) in quanto, ad una formale iscrizione priva di valore costitutivo, può non corrispondere, in pratica, l'effettiva esplicazione di attività lavorativa autonoma;
l'emissione di fatture per il pagamento delle prestazioni lavorative eseguite, potendo una siffatta formalità essere finalizzata proprio alla elusione della citata normativa legale (Cass. 3 novembre 1995 n. 11431; n. 628 del 1989; la circostanza che tra le parti venga trattato il compenso pattuito, atteso che analoghe trattative possono venire condotte anche nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 10104 del 1996; n. 11431 del 1995; n. 2533 del 1986). Alla luce dei principi sopra indicate le censure del ricorrente sono prive di fondamento.
Nel caso in esame il Tribunale è pervenuto alla decisione impugnata sulla base dell'esatta individuazione dei principi sopra descritti e di corretta valutazione dei comportamenti delle parti e delle modalità di esecuzione dei rapporti.
Dopo aver esattamente individuato le caratteristiche essenziali del lavoro a domicilio, qualificato dal particolare significato della subordinazione, e affermato che nella definizione del rapporto il giudice non può prescindere dall'elemento volontaristico, il Tribunale ha accertato che l'atteggiarsi concreto del rapporto corrispondeva al descritto modello legislativo delineato dall'art. 1 della legge 18 settembre 1973 n. 877. Sul valore da attribuire alla qualificazione giuridica data dalle parti al rapporto ed al comportamento delle stesse, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che "tanto nel caso in cui esse vogliano eludere i maggiori costi comportati dal regime della subordinazione, quanto nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione, quanto ancora nel caso in cui, voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto, esse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, l'art. 1414, primo comma, cod. civ. (nel primo caso) e l'art. 1362 cod.civ. che impone di interpretare il contratto anche con riferimento alla fase esecutiva (secondo e terzo caso) impongono di qualificare il rapporto in base al contenuto effettivo delle prestazioni rese ed al concreto atteggiarsi delle parti: plus valet quod agitur quam quod concipitur. In ognuna delle dette ipotesi spetta dunque al giudice di merito il rilievo e la conseguente valutazione giuridica, del comportamento tenuto dalle parti durante l'attuazione del rapporto di lavoro (Cass. SS.UU. 13 febbraio 1999 n. 61; v. anche Cass. 15 giugno 1999 n. 5960). In questo quadro va inserito l'accenno contenuto nella sentenza impugnata alla simulazione, riferimento del resto puramente astratto che non viene specificamente ricondotto alla fattispecie in esame. In tema di qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, dunque, è sindacabile in Cassazione la sola individuazione dei criteri generali ed astratti che presiedono alla differenziazione delle contrapposte figure, mentre è questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici, l'accertamento in concreto dell'effettiva natura del rapporto.
Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver accertato che il lavoro da svolgere a domicilio, consistente nell'assemblaggio di parti di bicicletta, si inseriva nel ciclo produttivo dell'impresa committente ed era strumentale alla realizzazione del prodotto oggetto dell'attività della società S.I.L.T.E.R., ha rilevato che tale lavoro doveva essere eseguito secondo le indicazioni fornite all'inizio dell'attività, direttive sufficienti, anche senza ripetuti interventi da parte del datore di lavoro, trattandosi di attività da eseguire con modalità semplici e ripetitive, per la quale non erano necessarie particolari istruzioni. Il Tribunale ha preso poi in considerazione alcuni aspetti del rapporto spiegando, con motivi che non consentono censure di insufficienza o incoerenza della motivazione, le ragioni per le quali non venivano ritenuti significativi dell'esistenza di un rapporto di natura autonoma alcuni aspetti quali: il fatto che il lavoro venisse svolto da entrambi i coniugi SE benché i rapporti con la società venissero tenuti soltanto dal marito;
la circostanza che il SE fosse proprietario di un camioncino comprato in epoca in cui lo stesso svolgeva una diversa attività, prima che iniziasse a lavorare per la società ricorrente;
il fatto che, diversi anni dopo la cessazione dell'attività di cui è causa, i coniugi SE, insieme al figlio, avessero costituito una società in nome collettivo. Va ricordato in proposito che al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono illogicamente incompatibili con la sentenza adottata.
In realtà le doglianze che parte ricorrente indica come vizi di motivazione si risolvono in una diversa valutazione delle risultanze processuali, con censure di merito inammissibili in sede di legittimità.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese del giudizio, in base al principio della soccombenza, sono a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7,50 oltre euro 1500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002