Articolo 2 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 1Articolo 3
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30 luglio 1978
Art. 2. (Disciplina della sublocazione)

Il conduttore non puo' sublocare totalmente l'immobile, ne' puo' cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.
Salvo patto contrario il conduttore ha la facolta' di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati.
Entrata in vigore il 30 luglio 1978
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