Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2005, n. 27435
CASS
Sentenza 15 giugno 2005

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Le bombolette contenenti gas paralizzante vanno considerate aggressivi chimici e rientrano nella disciplina prevista in materia di porto e detenzione di aggressivi chimici.

Commentario1

  • 1La Cassazione riabilita lo spray al peperoncino: il porto in luogo
    Elisabetta Pierazzi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza qui pubblicata, la Corte di cassazione si esprime sulla liceità del porto in luogo pubblico delle bombolette di spray al peperoncino dopo l'entrata in vigore, il 9 gennaio scorso, del decreto interministeriale n. 103 del 12 maggio 2011. Il testo del decreto è reperibile mediante il link inserito alla fine della presente nota 2. Il caso: una donna viene processata per avere portato in luogo pubblico una bomboletta di spray al peperoncino. Il giudice di primo grado ritiene che la condotta integri soltanto la fattispecie contravvenzionale del porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere, sanzionata dal secondo comma dell'art. 4 l. 110/75, e riqualifica in tal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2005, n. 27435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27435
Data del deposito : 15 giugno 2005

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