Sentenza 15 giugno 2005
Massime • 1
Le bombolette contenenti gas paralizzante vanno considerate aggressivi chimici e rientrano nella disciplina prevista in materia di porto e detenzione di aggressivi chimici.
Commentario • 1
- 1. La Cassazione riabilita lo spray al peperoncino: il porto in luogoElisabetta Pierazzi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza qui pubblicata, la Corte di cassazione si esprime sulla liceità del porto in luogo pubblico delle bombolette di spray al peperoncino dopo l'entrata in vigore, il 9 gennaio scorso, del decreto interministeriale n. 103 del 12 maggio 2011. Il testo del decreto è reperibile mediante il link inserito alla fine della presente nota 2. Il caso: una donna viene processata per avere portato in luogo pubblico una bomboletta di spray al peperoncino. Il giudice di primo grado ritiene che la condotta integri soltanto la fattispecie contravvenzionale del porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere, sanzionata dal secondo comma dell'art. 4 l. 110/75, e riqualifica in tal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2005, n. 27435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27435 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 15/06/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2431
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 012394/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
nei confronti di:
1) UT RI N. IL 12/07/1984
2) TU AN PR N. IL 29/05/1983;
avverso ORDINANZA del 25/02/2005 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni dal P.G. Dr. Giovanni Palombarini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino avverso l'ordinanza emessa il 25.2.2005 dal Tribunale del Riesame della stessa città, con la quale è stata annullato l'analogo provvedimento in data 15.2.2005, con cui il GIP del Tribunale in sede aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei cittadini rumeni UT RI e TU AN PR, indagati per i reati di cui agli art. 10 e 12 della legge n. 497/74 (detenzione e porto di aggressivi chimici, costituiti da due bombolette spray), accertati l'11.2.2005. Il tribunale, dopo avere dato atto che i predetti erano stati sorpresi, insieme ad un terzo soggetto, loro connazionale, a bordo di una autovettura in possesso di arnesi atti allo scasso, di oggetti atti ad offendere (come un coltello a serramanico, un manganello, due mazze da golf, un martelletto frangivetro) e di due bombolette spray presumibilmente contenenti gas aggressivo, aveva rilevato che gli indizi emersi a carico dei sunnominati in ordine al reato di detenzione e porto di aggressivi chimici erano insufficienti, in quanto nel caso di specie non era possibile stabilire quale fosse il contenuto delle due bombolette, per altro trovate addosso al solo ON.
Lamenta il ricorrente manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che il tribunale, pur avendo dato atto della esistenza degli elementi di cui sopra, aventi una forte valenza indiziaria, aveva inopinatamente affermato la non gravità degli stessi sulla base delle allegazioni difensive degli indagati, senza tenere conto del fatto che su di una delle bombolette vi era la dicitura "gas super paralisant" mentre l'altra recava la dicitura "KO", per cui doveva ritenersi che le stesse contenessero effettivamente degli aggressivi chimici, chiaramente assimilabili per legge alle armi comuni da sparo a norma degli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895/67 e succ. mod. e del primo comma dell'art. della legge n. 110/75. Il ricorso è fondato.
Ed invero il tribunale del riesame, nell'annullare l'ordinane custodiate emessa dal GIP nei confronti degli indagati JO e TA, ritenendo insufficiente il quadro indiziario emerso nei loro confronti, non ha tenuto alcun conto delle informazioni legali sulle confezioni, altamente indicative in ordine al contenuto delle bombolette trovate in possesso dei predetti;
ma, soprattutto, ha sostenuto la tesi chiaramente errata, secondo cui le bombolette destinate alla difesa pedonale non contengono delle sostanze idonee ad arrecare lesioni e, pertanto, non possono rientrare nel concetto di "armi" disciplinato dalla legge n. 895/67. A tal proposito questa Corte è più volte intervenuta in materia, statuendo che le bombolette contenenti gas paralizzante vanno considerate a tutti gli effetti come "aggressivi chimici" (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 3131 del 28.5.1998, P.G. e/ Cecchetti Sez. 1^, sent. n. 1300 del 10.11.1993, Barese ecc.). Ne deriva che l'ordinanza impugnata va annullata, con conseguente rinvio al tribunale che l'ha pronunciata, per nuovo esame che tenga conto dei rilievi come sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2005